CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34481/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 30655/2020 Roma, 16 NOV 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-0L-_ 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; CONTRORICORRENTE avverso: sentenza della Corte di Appello di Brescia nr. 1013/2020 pubblicata in data 29.09.2020 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO !N DANCrl; 1.7.7 1 G NOI'. 20 N I I l'enz:•-.r