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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10706/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, al pari della memoria e motivi nuovi depositati il 6 dicembre 2023, è inammissibile perché proposto per motivi di merito involgenti la richiesta di autonoma rivalutazione delle prove dichiarative, prospettata anche come travfrento delle risultanze probatorie, rivenienti dalla persona offesa e da un teste estraneo a fatti, dichiarazioni che i giudici di merito hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico pervenendo a conclusioni corrispondenti ai principi affermati in materia in relazione alla sussistenza dell'elementi materiale e psicologico del reato di cui all'art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto (in origine qualificato come reato di cui all'art. 610 cod. pne.).

I giudici di appello, con valutazione di merito non sindacabile perché logica, hanno disatteso anche le argomentazioni del provvedimento con il quale si era pervenuti all'archiviazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

I motivi che contestano la sussistenza della condotta materiale e dell'elemento psicologico si innestano su una ricostruzione in fatto alternativa a quella sviluppata dalla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi in materia (cfr. pag. 10).

Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la pluralità delle persone offese e e la reiterazione delle condotte).

Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso tenuto conto della cause di sospensione). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, al pari della memoria e motivi nuovi depositati il 6 dicembre 2023, è inammissibile perché proposto per motivi di merito involgenti la richiesta di autonoma rivalutazione delle prove dichiarative, prospettata anche come travfrento delle risultanze probatorie, rivenienti dalla persona offesa e da un teste estraneo a fatti, dichiarazioni che i giudici di merito hanno sottoposto a rigoroso vaglio critico pervenendo a conclusioni corrispondenti ai principi affermati in materia in relazione alla sussistenza dell'elementi materiale e psicologico del reato di cui all'art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto (in origine qualificato come reato di cui all'art. 610 cod. pne.). I giudici di appello, con valutazione di merito non sindacabile perché logica, hanno disatteso anche le argomentazioni del provvedimento con il quale si era pervenuti all'archiviazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). I motivi che contestano la sussistenza della condotta materiale e dell'elemento psicologico si innestano su una ricostruzione in fatto alternativa a quella sviluppata dalla sentenza impugnata che ha fatto corretta applicazione dei principi in materia (cfr. pag. 10). Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la pluralità delle persone offese e e la reiterazione delle condotte). Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso tenuto conto della cause di sospensione). (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere rel
Sentenza Cassazione n. 10706/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris