CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 15767/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21626-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Direttore Generale e procuratore speciale, dott. [OSCURATO:PERSONA] RAZZINI, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 34/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensor i come in atti , rappresent a ta e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] CECCONI eAndrea PASQUALIN; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avversola sentenza n. 33/21, del Tribunale di Venezia,depositata in data 11/1/2021; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Estinzione per rinuncia R.G.N.21626/2021 Cron. Rep. Ud.15/1/2025 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; considerato: - ch e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “Veritas”), ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 33/21, dell’11 gennaio 2021, del Tribunale di Venezia, che - accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 888/17, del 30 agosto 2017, del Giudice di pace della stessa città -ha condannato Veritas alla restituzione, allo Zennaro, di € 2.123,69, riconoscendo non dovuta del medesimo, pur a frontedell’avvenuta detrazione, l’IVA sulla c.d. “TIA” (tariffa d’igiene ambientale), di cui all’art. 49 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; - che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che lo Zennaro ebbe a convenirla in giudizio, deducendo di avere corrisposto, dapprima alla società a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi ad essa Veritas, affidatarie del servizio di asporto e di smaltimento dei rifiuti per il Comune di Venezia, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2003 e il 28 ottobre 2010, l’IVA sulla “TIA”, della quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, aveva affermato la natura tributaria, donde l’illegittimità dell’applicazione dell’IVA; -che, costituitasi in giudizio, Veritas resisteva alla domanda, eccependo tra l’altro - per quanto qui ancora d’interesse - la non debenza della restituzione, avendo lo Zennaro già detratto l’IVA, donde l’assenza dei presupposti per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ.; - che r igettata in prime cure la domanda di restituzione, il giudice d’appello - su gravame dell’attore soccombente - l’accoglieva, escludendo che la detrazione facesse venir meno il diritto dello Zennaro alla restituzione dell’IVA pagata indebitamente; -che avverso la sentenza del Tribunale lagunare ha proposto ricorso per cassazione Veritas, sulla base - come detto - di un unico motivo; -che esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 cod. civ. e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e comunque della normativa in materia, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA, pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, detrazione effettuata e non esclusa dall’Amministrazione, (i) faccia venir meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033cod. civ. della corresponsione di tale IVA e/o comunque (ii) precluda la ripetibilità della stessa IVA e/o comunque (iii) determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un indebito e/ ingiustificato arricchimento in capo ad essa; - che i n subordine, per l’ipotesi in cui questa Corte non ritenesse di fare proprie le sue ragioni, la ricorrente sollecita un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; -che è rimasto solo intimato lo Zennaro; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; -che la ricorrente ha presentato memoria; - che, con atto del 13 gennaio 2025 , i legal i della parte ricorrente -in forza di procura speciale loro conferita il 10 maggio 2021, comprensiva del potere di rinunciare - ha nno rinunciato al presente ricorso; - che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi estinto -per rinuncia al ricorso - il presente giudizio di legittimità, nulla dovendosi disporre in merito alle spese dello stesso, essendo rimasto lo Zennaro solo intimato; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all’esito dell’adu