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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19022/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14472/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e MELE Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] Adriana e MELE Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24; -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanza di Tribunale di Napoli n. 21645/2018,depositata i l 5 aprile 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –L’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver assistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in vari giudizi, di aver concluso con loro un patto di quota lite in previsione della difficoltà dell’originaria lite e aver redatto, dopo la sentenza di primo grado e la proposizione del relativo appello incidentale, un accordo per la soluzione dell’intera vicenda firmato da tutte le parti, avanzava in via preliminare istanza exart. 186 bis cod. proc. civ. per le somme liquidate come compensi nella detta sentenza, in via principale istanza per accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, gli devono la somma di euro 64.500,00 sulla scorta del patto di quota lite e sulla base del precetto notificato in virtù della medesima sentenza, in subordine la somma di euro 51.000,00 sulla base dell’importo concordato nel suddetto atto di transazione, in via ancora più gradata euro 51.161,20 alla stregua delle note redatte sulla basedelle tariffe legali, condannandoli al pagamento delle dette somme con spese di procedura.

Tanto dopo aver dedotto che i propri assistiti non avevano dato alcun seguito al preavviso di parcella inviatogli, una volta scaduto il termine previsto in transazione per il pagamento.

Si costituivano entrambi i resistenti contestando quanto argomentato e deducendo che la transazione condizionava il pagamento all’avvenuto incasso delle somme dovute, che il condominio non avevaancora corrisposto, e che i resistenti avevano comunque versato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma liquidata in sentenza di euro 13.430 ,00 .

La somma richiesta risulta va comunque sproporzionata rispetto ai parametri tabellari.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 21645/2018, depositata il 5 aprile 2019, accoglieva la domanda, determinando in euro 24.988,00 il compenso dovuto al ricorrente al lordo dell'acconto di euro 13.430,00 e condannava i resistenti al pagamento della relativa somma, oltre alle spesedi procedura .

2. – Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio presentando un controricorso con ricorso incidentale,cui hanno replicato i ricorrenti.

3. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l ’errata interpretazione della clausola contenuta nella transazione sull’esigibilità dei compensi ed errata applicazione dell’art.1355 cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 - 5 , cod. proc. civ.

Nel contratto di transazione siglato tra gli odierni ricorrenti e il condominio con cui erano in causa difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha curato pure la sua redazione, si legge:“ - il condominio, ut supra rapp.to e dom.to, si obbliga a corrispondere ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Adriana de Rosa e/o al solo sig. [OSCURATO:PERSONA], munito dell’apposita procura speciale all’incasso, la somma omnicomprensiva di €170.000,00 ... a saldo e stralcio di tutte le somme loro dovute ... oltre che per tutte le spese legali ...; - conseguenzialmente, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Mele, dal canto loro, si obbligano, estromettendone il Condominio, a corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] le competenze professionali dovutegli per tutte le cause di cui sopra, oltre che per la presente transazione, sulla scorta delle sue note spese e competenze, entro e non oltre il termine di giorni 10 del pagamento da parte del Condominio della somma dianzi indicata”.

L’atto prosegue prevedendo, quali modalità di pagamento , il versamento immediato di euro 60.000 ,00 e il residuo in rate mensili, come riportato nell’ordinanza gravata.

Sarebbe pertanto chia ro che la somma cui fa riferimento l’atto e al cui versamento condiziona l’obbligo di corresponsione delle spese legali da parte degli odierni ricorrenti non è quella relativa all’acconto già pagato, come sostenuto dalla difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma quella relativa al saldo non ancora ultimato, come invece dedotto dai ricorrenti.Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un’errata interpretazione tanto del detto contratto transattivo quanto dell’art. 1355 cod. civ. , secondo cui è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell ’ alienante o, rispettivamente, da quella de l debitore.

Nel caso che ci occupa , la condizione non è sottomessa all’arbitrio di una delle parti, come in quella meramente potestativa evocata a sproposito dal giudice, ma alla volontà (peraltro costretta) di un terzo, ovvero dell’ente condominiale , per cui non sarebbe neanche potestativa ma casuale o tuttalpiù mista e, comunque, mai nulla.

Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il travisamento dei fatti di causa el’errata applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c.

Inoperatività degli artt. 1183 e 1186 c.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 - 5 , cod. proc. civ .

Al riguardo, si evidenzia che l'ordinanza, per asserire l’esigibilità del credito azionato, confonde le parti della transazione, benché firmata pure dal Tecchio, e quelle di questo giudizio.

Infatti, mentre l’evocata decadenza dal beneficio avrebbero potuto chiederla i ricorrenti a danno del condominio e a mente dell’art. 1186 cod. civ. , va qui smentita la sussistenza del presupposto per invocarla, come invece scritto nella stessa ordinanza sulla presunta ammissione della difesa dei ricorrenti ( “La clausola, quindi, va interpretata come correlata al versamento dell'anticipo o, al più, al verificarsi dei presupposto per poter chiedere la decadenza dai beneficio del termine (il mancato versamento dì tre rate da parte dei condominio), circostanza verificatasi a detta degli stessi resistenti").

I ri correnti sostengono che il condominio finora non ha saltato alcuna rata di quelle concordate, pur avendo cominciato a ridurne i singoli importi in forza della relativa e svantaggiosa clausola fatta inserire dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, dunque, non si è verificato il presupposto invocato nella detta ordinanza per la perdita del beneficio del termine,né potrebbe ritenersi risolto lo stesso patto con il condominio, atteso che, dal semplice fatto dell'inadempimento, non si può far discendere, quale conseguenza automatica, la risoluzione della transazione.

Pertanto, non può trovare applicazione l’art.1186 cod. civ., così come non può trovarvi operatività l’art. 1183 cod. civ. , cui pure l’estensore della ordinanza sembra fare implicito riferimento dove deduce che se la condizione non dovesse mai realizzarsi nel tempo ovvero “il condominio dovesse risultare incapiente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe diritto ad alcunché".

Invero, a parte la considerazione che la prospettata ipotesi evocata dal Tribunale, oltre a non doverlo interessare perché attinente all’autonomia contrattuale delle parti, non può inficiare la validità di una condizione contrattuale, a termini di legge più che di logica, come condiviso dal Tribunale nella sentenza citata, il collegio sembra fare confusione anche in punto di disciplina legale dei termini.

1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.

La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass., Sez.

V , 20 novembre 2019 , n. 30143 ; Cass., Sez.

III , 26 agosto 2014 , n. 18239).

Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non sussiste alcuna condizione meramente potestativa poiché, secondo quanto convenuto tra le parti , il pagamento delle competenze professionali da parte dei ricorrenti era condizionato all'adempimento del terzo, ovvero del condominio, per cui siamo di fronte a una condizione mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti, soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale(Cass., Sez.

II, 14 dicembre 2012 , n. 23014) .

Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è dunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista ( Cass., Sez.Un., 19 settembre 2005 , n. 18450 ).

Se dunque non è dato comprendere il significatodella prevalenza di un “argomento logico”, che avrebbe indotto il Tribunale a un a diversa interpretazion e, determinando il superamento dell'argomento test uale , del pari non comprensibile risulta l'interpretazione data alla clausola come riferita al versamento dell'anticipo o alla decadenza del beneficio del termine per il mancato versamento di tre rate da parte del condominio.

Il Tribunale dovrà dunque valutare la pretesa dell'avv .

Tecchio alla luce della transazione intervenuta e delle condizioni ivi pattuite.

2. – L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determina l'assorbimento del terzo motivo (con cui si prospetta l’errata applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ. in tema di liquidazione dei compensi in relazione all’art.360 cod. proc. civ. comma 1 n.3 - 5 ) e di quello incidentale ( su i compensi determinati dal Tribunale , denunciando la violazione dei parametri previsti dalla legge ) riguardanti il regime delle spese processuali.

3. –La pronuncia va dunque cassata in merito ai motivi accolti, con rinvioal Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso principale ; dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa l'ordinanzaimpugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14472/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e MELE Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -controricorrente- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] Adriana e MELE Alberto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24; -controricorrenti- per la cassazione dell’ordinanza di Tribunale di Napoli n. 21645/2018,depositata i l 5 aprile 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –L’avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di aver assistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in vari giudizi, di aver concluso con loro un patto di quota lite in previsione della difficoltà dell’originaria lite e aver redatto, dopo la sentenza di primo grado e la proposizione del relativo appello incidentale, un accordo per la soluzione dell’intera vicenda firmato da tutte le parti, avanzava in via preliminare istanza exart. 186 bis cod. proc. civ. per le somme liquidate come compensi nella detta sentenza, in via principale istanza per accertare e dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, gli devono la somma di euro 64.500,00 sulla scorta del patto di quota lite e sulla base del precetto notificato in virtù della medesima sentenza, in subordine la somma di euro 51.000,00 sulla base dell’importo concordato nel suddetto atto di transazione, in via ancora più gradata euro 51.161,20 alla stregua delle note redatte sulla basedelle tariffe legali, condannandoli al pagamento delle dette somme con spese di procedura. Tanto dopo aver dedotto che i propri assistiti non avevano dato alcun seguito al preavviso di parcella inviatogli, una volta scaduto il termine previsto in transazione per il pagamento. Si costituivano entrambi i resistenti contestando quanto argomentato e deducendo che la transazione condizionava il pagamento all’avvenuto incasso delle somme dovute, che il condominio non avevaancora corrisposto, e che i resistenti avevano comunque versato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] la somma liquidata in sentenza di euro 13.430 ,00 . La somma richiesta risulta va comunque sproporzionata rispetto ai parametri tabellari. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 21645/2018, depositata il 5 aprile 2019, accoglieva la domanda, determinando in euro 24.988,00 il compenso dovuto al ricorrente al lordo dell'acconto di euro 13.430,00 e condannava i resistenti al pagamento della relativa somma, oltre alle spesedi procedura . 2. – Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio presentando un controricorso con ricorso incidentale,cui hanno replicato i ricorrenti. 3. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo del ricorso principale si deduce l ’errata interpretazione della clausola contenuta nella transazione sull’esigibilità dei compensi ed errata applicazione dell’art.1355 cod. civ. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 - 5 , cod. proc. civ. Nel contratto di transazione siglato tra gli odierni ricorrenti e il condominio con cui erano in causa difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha curato pure la sua redazione, si legge:“ - il condominio, ut supra rapp.to e dom.to, si obbliga a corrispondere ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Adriana de Rosa e/o al solo sig. [OSCURATO:PERSONA], munito dell’apposita procura speciale all’incasso, la somma omnicomprensiva di €170.000,00 ... a saldo e stralcio di tutte le somme loro dovute ... oltre che per tutte le spese legali ...; - conseguenzialmente, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e Mele, dal canto loro, si obbligano, estromettendone il Condominio, a corrispondere all’avv. [OSCURATO:PERSONA] le competenze professionali dovutegli per tutte le cause di cui sopra, oltre che per la presente transazione, sulla scorta delle sue note spese e competenze, entro e non oltre il termine di giorni 10 del pagamento da parte del Condominio della somma dianzi indicata”. L’atto prosegue prevedendo, quali modalità di pagamento , il versamento immediato di euro 60.000 ,00 e il residuo in rate mensili, come riportato nell’ordinanza gravata. Sarebbe pertanto chia ro che la somma cui fa riferimento l’atto e al cui versamento condiziona l’obbligo di corresponsione delle spese legali da parte degli odierni ricorrenti non è quella relativa all’acconto già pagato, come sostenuto dalla difesa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma quella relativa al saldo non ancora ultimato, come invece dedotto dai ricorrenti.Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un’errata interpretazione tanto del detto contratto transattivo quanto dell’art. 1355 cod. civ. , secondo cui è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell ’ alienante o, rispettivamente, da quella de l debitore. Nel caso che ci occupa , la condizione non è sottomessa all’arbitrio di una delle parti, come in quella meramente potestativa evocata a sproposito dal giudice, ma alla volontà (peraltro costretta) di un terzo, ovvero dell’ente condominiale , per cui non sarebbe neanche potestativa ma casuale o tuttalpiù mista e, comunque, mai nulla. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il travisamento dei fatti di causa el’errata applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. Inoperatività degli artt. 1183 e 1186 c.c. in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3 - 5 , cod. proc. civ . Al riguardo, si evidenzia che l'ordinanza, per asserire l’esigibilità del credito azionato, confonde le parti della transazione, benché firmata pure dal Tecchio, e quelle di questo giudizio. Infatti, mentre l’evocata decadenza dal beneficio avrebbero potuto chiederla i ricorrenti a danno del condominio e a mente dell’art. 1186 cod. civ. , va qui smentita la sussistenza del presupposto per invocarla, come invece scritto nella stessa ordinanza sulla presunta ammissione della difesa dei ricorrenti ( “La clausola, quindi, va interpretata come correlata al versamento dell'anticipo o, al più, al verificarsi dei presupposto per poter chiedere la decadenza dai beneficio del termine (il mancato versamento dì tre rate da parte dei condominio), circostanza verificatasi a detta degli stessi resistenti"). I ri correnti sostengono che il condominio finora non ha saltato alcuna rata di quelle concordate, pur avendo cominciato a ridurne i singoli importi in forza della relativa e svantaggiosa clausola fatta inserire dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, dunque, non si è verificato il presupposto invocato nella detta ordinanza per la perdita del beneficio del termine,né potrebbe ritenersi risolto lo stesso patto con il condominio, atteso che, dal semplice fatto dell'inadempimento, non si può far discendere, quale conseguenza automatica, la risoluzione della transazione. Pertanto, non può trovare applicazione l’art.1186 cod. civ., così come non può trovarvi operatività l’art. 1183 cod. civ. , cui pure l’estensore della ordinanza sembra fare implicito riferimento dove deduce che se la condizione non dovesse mai realizzarsi nel tempo ovvero “il condominio dovesse risultare incapiente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe diritto ad alcunché". Invero, a parte la considerazione che la prospettata ipotesi evocata dal Tribunale, oltre a non doverlo interessare perché attinente all’autonomia contrattuale delle parti, non può inficiare la validità di una condizione contrattuale, a termini di legge più che di logica, come condiviso dal Tribunale nella sentenza citata, il collegio sembra fare confusione anche in punto di disciplina legale dei termini. 1.1. –I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. La condizione è "meramente potestativa" quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolato da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, sì da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto, mentre si qualifica "potestativa" quando l'evento dedotto in condizione è collegato a valutazioni di interesse e di convenienza e si presenta come alternativa capace di soddisfare anche l'interesse proprio del contraente, soprattutto se la decisione è affidata al concorso di fattori estrinseci, idonei ad influire sulla determinazione della volontà, pur se la relativa valutazione è rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato (Cass., Sez. V , 20 novembre 2019 , n. 30143 ; Cass., Sez. III , 26 agosto 2014 , n. 18239). Nella specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non sussiste alcuna condizione meramente potestativa poiché, secondo quanto convenuto tra le parti , il pagamento delle competenze professionali da parte dei ricorrenti era condizionato all'adempimento del terzo, ovvero del condominio, per cui siamo di fronte a una condizione mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dal terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti, soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 cod. civ., da intendersi riferita anche al segmento non casuale(Cass., Sez. II, 14 dicembre 2012 , n. 23014) . Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è dunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 cod. civ., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista ( Cass., Sez.Un., 19 settembre 2005 , n. 18450 ). Se dunque non è dato comprendere il significatodella prevalenza di un “argomento logico”, che avrebbe indotto il Tribunale a un a diversa interpretazion e, determinando il superamento dell'argomento test uale , del pari non comprensibile risulta l'interpretazione data alla clausola come riferita al versamento dell'anticipo o alla decadenza del beneficio del termine per il mancato versamento di tre rate da parte del condominio. Il Tribunale dovrà dunque valutare la pretesa dell'avv . Tecchio alla luce della transazione intervenuta e delle condizioni ivi pattuite. 2. – L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determina l'assorbimento del terzo motivo (con cui si prospetta l’errata applicazione dell’art. 93 cod. proc. civ. in tema di liquidazione dei compensi in relazione all’art.360 cod. proc. civ. comma 1 n.3 - 5 ) e di quello incidentale ( su i compensi determinati dal Tribunale , denunciando la violazione dei parametri previsti dalla legge ) riguardanti il regime delle spese processuali. 3. –La pronuncia va dunque cassata in merito ai motivi accolti, con rinvioal Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso principale ; dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; cassa l'ordinanzaimpugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa com
Sentenza Cassazione n. 19022/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris