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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11914/2026

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correntecontroManhttan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1649/2021,pubblicata il 04/11/2021.Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vincenzo per la ricorrente, che ha illustrato leproprie conclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto domandadi arbitrato, chiedendo che venisse accertato l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi assunti nell'accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - stipulato tra la menzionata società, la Regione, l'Amministra-zione provinciale e il Comune di Sulmona, per la realizzazione di uncomplesso sportivo-ricreativo e recettivo in località “L'Incoronata”, nelComune di Sulmona - con conseguente condanna della RegioneAbruzzo al pagamento della somma di € 2.582.284,00, oltre interessie rivalutazione, ed al risarcimento dei danni causati dalla condotta ina-dempiente della Regione, avendo la società dovuto fare ricorso a quat-tro mutui per portare a compimento l'opera oggetto dell'accordo, senzapoter contare sui finanziamenti che la Regione si era impegnata aderogare.Nel costituirsi, la Regione ha eccepito in via preliminare l'insussi-stenza dei presupposti per la devoluzione della controversia al collegioarbitrale, poiché la clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 delloaccordo di programma doveva ritenersi riferita esclusivamente allecontroversie tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Sulmona e non anchea quelle tra la stessa società e la Regione Abruzzo.La Regione ha anche eccepito l'invalidità della clausola arbitraleperché la materia del contendere era devoluta alla giurisdizione esclu-siva del giudice amministrativo e l'intervenuta prescrizione del creditoazionato, formulando ulteriori eccezioni e chiedendo il rigetto delle do-mande avversarie.2 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il Collegio arbitrale, respinte le eccezioni pregiudiziali, ha accolto ladomanda e, proposta impugnazione in via principale da parte della [OSCURATO:PERSONA], seguita dall'impugnazione incidentale in punto spesedella società, la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto entrambi i gra-vami (sia pure mutando la motivazione sulla ritenuta infondatezza dellaeccezione di prescrizione), compensando interamente tra le parti lespese di lite.Per quanto ancora di interesse, la Corte d'appello non ha condivisol'opinione dell'appellante, che aveva ritenuto l'operatività della clausolacompromissoria solo per le liti tra la società e il Comune, poiché: «-dalla disamina del testo del suddetto accordo è risultato (cfr. art. 9)che, su espressa delega della Regione Abruzzo e della Provincia di L'A-quila, al Comune di Sulmona era stata riconosciuta una funzione dicontrollo sull'esecuzione dell'accordo; - l'art. 11, relativo alla clausolacompromissoria, ha previsto soltanto che la decisione su ogni even-tuale controversia fosse preceduta dall'esperimento di un tentativo diconciliazione tra l'ente locale e la società [OSCURATO:SOCIETA]; - è indubbio chel'individuazione del solo ente locale, quale soggetto deputato alla con-ciliazione preventiva, è strettamente legata al riconoscimento, in capoallo stesso, di un ruolo di controllo sull'esecuzione dell'accordo e peral-tro su espressa delega della Regione e della Provincia di L'Aquila; - ilcitato art. 11 non prevede alcuna conseguenza in caso di omesso pre-ventivo esperimento della conciliazione; - la indicazione che, decorsoinfruttuosamente il termine di giorni sessanta, la parte istante possachiedere che la controversia sia risolta da un collegio arbitrale, lasciaimpregiudicata la possibilità che le parti di tale giudizio siano unica-mente quelle tra cui è sorta la questione da dirimere; - non sussistono,pertanto, margini per escludere l'operatività della clausola compromis-soria nei riguardi della Regione Abruzzo; - in altri termini, è da ritenersisenza dubbio coerente e logico che l'intenzione delle parti sia stataquella di rimettere ad un arbitro la soluzione di controversie derivanti3 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall'accordo comunque sottoscritto da distinti soggetti giuridici, sicchéle parti di quel giudizio non possono che essere quelle tra le quali ilmotivo di contrasto da dirimere è insorto…».Anche l'eccezione riferita al dedotto difetto di giurisdizione, per es-sere la controversia devoluta al giudice amministrativo, è stata ritenutainfondata dalla Corte territoriale, che ha richiamato la giurisprudenzasecondo la quale, al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato diuna controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o so-stitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura dellesituazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento dirisoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di dirittosoggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza diinteresse legittimo.

Ritenendo, pertanto, che il motivo del contenderetra le parti avesse ad oggetto un diritto soggettivo, riguardante l'ac-certamento dell'inadempimento da parte della Regione Abruzzo agliobblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma e leconseguenze, anche in termini di risarcimento dei danni sofferti, deri-vanti da tale condotta, la medesima Corte ha affermato la possibilità dirimettere alla decisione di un collegio arbitrale la soluzione di contro-versie che comunque risultano strettamente dipendenti da tali situa-zione giuridiche.Con riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 829, comma 3,c.p.c., e in relazione alla disciplina della prescrizione, la Corte d'appelloha statuito come segue: «…Tanto considerato in diritto, deve rilevarsiche con la sottoscrizione dell'accordo di programma le parti hanno (cfr.art. 13) inteso espressamente regolare gli aspetti urbanistici legati allarealizzazione dell'intervento in località L'Incoronata di Sulmona.

Ciò ètanto vero che nello stesso articolo è stato espressamente previsto cheogni decisione sui finanziamenti (che è poi l'aspetto su cui si incentrala vicenda che ci occupa) sarebbe stata rimessa a “successivi congiunti4 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026o separati atti consensuali”.

Tale circostanza, quindi, porta ragionevol-mente a dover escludere che possa individuarsi nel momento della sot-toscrizione dell'accordo di programma il tempo in cui il diritto riguar-dante il finanziamento dell'opera può essere fatto valere.

Agli atti vi èla nota della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2002, indirizzata al Co-mune di Sulmona, con cui l'ente ha manifestato la propria intenzionedi non voler aderire al protocollo per l'attuazione dell'intervento og-getto dell'accordo di programma.

E' pertanto ragionevole ritenere chea partire da tale data (nonostante l'atto non sia stato formalmente in-dirizzato anche alla suddetta ditta) la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata postanella condizione di poter rivendicare nei confronti della RegioneAbruzzo l'adempimento degli (eventuali) obblighi assunti e quindi re-clamare il ristoro per danni sofferti.

In effetti, attraverso tale docu-mento la Regione Abruzzo (seguita successivamente anche dalla Pro-vincia di L'Aquila con analoga nota del 31 gennaio 2003) ha palesatochiaramente la propria intenzione di non volere partecipare alla faserelativa alla sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento dell'o-pera.

Poiché l'introduzione del giudizio arbitrale (da intendersi alla stre-gua del primo vero atto interruttivo) è intervenuta prima del decorsodei dieci anni dalla suddetta comunicazione, la questione relativa allaprescrizione non può che essere rigettata…».Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è difesa con controricorso.persona del [OSCURATO:PERSONA], ha de-positato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., nonché la viola-5 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026zione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., in relazione alle clausole9 e 11 dell'accordo di programma, per avere la Corte d'appello ritenutoche non fosse esclusa l'operatività della clausola compromissoria neiconfronti della Regione Abruzzo e per non avere la stessa Corte accoltol'eccezione di non deferibilità ad arbitri della controversia, con conse-guente nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art 360,comma 1, n. 4 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., per difetto di giuri-sdizione del Collegio arbitrale, essendo la materia devoluta alla giuri-sdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente nullitàdella clausola compromissoria in relazione all'art 360, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2944 c.c. in tema di prescrizionedel diritto, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere laCorte d'appello ritenuto azionabile il diritto vantato dalla Manhattans.r.l., non dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, ma a seguitodella “nota della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2002” (di cui la ri-corrente ha trascritto il contenuto), peraltro neppure indirizzata allasocietà, che non poteva essere considerata come riconoscimento deldebito ai sensi dell'art. 2944 c.c.2.

Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso,riguardante una questione che assume carattere pregiudiziale, il qualerisulta fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.2.1.

La materia del contendere ha ad oggetto l'azione di adempi-mento e la correlata domanda di risarcimento dei danni esperite dallaManhattan s.r.l., che aveva partecipato all'accordo di programma perla realizzazione di una struttura sportivo-ricreativa e recettizia, qualesoggetto promotore e futuro attuatore del programma stesso, il cuititolo costitutivo è stato indicato proprio nell'accordo di programma,6 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026ove, ad opinione della società, la Regione si era impegnata a finanziareuna parte dell'opera programmata, essendosi poi rifiutata di dare ese-cuzione a tale impegno.2.2.

Non è controverso che la clausola compromissoria contenutanell'art. 11 dell'accordo di programma abbia previsto un arbitrato ri-tuale («Ogni controversia va preliminarmente discussa per un tentativodi bonaria conciliazione, tra il Comune ed il soggetto privato propo-nente.

Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni, la parteistante può chiedere che la controversia sia risolta da un [OSCURATO:PERSONA].

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto»).La questione posta è dunque da qualificarsi come questione di giu-risdizione.Com'è noto, infatti, l'attività degli arbitri rituali, anche alla streguadella disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 edal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva dellafunzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversiaspetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come que-stione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga allacompetenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, aquella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice ammi-nistrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; Cass., Sez.

U, Or-dinanza n. 24153 del 25/10/2013; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 34569del 16/11/2021).2.3.

In materia sono intervenute pronunce delle Sezioni Unite diquesta Corte, che hanno espresso un orientamento oramai consolidato,sicché, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., sulla censura ri-ferita alla questione di giurisdizione può pronunciarsi la Sezione sem-plice.2.4.

L'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010 (diseguito anche c.p.a.) prevede che «Sono devolute alla giurisdizione7 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:a) le controversie in materia di: … 2) formazione, conclusione ed ese-cuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ammi-nistrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni».L'art. 12 dello stesso d.lgs. stabilisce inoltre quanto segue: «Lecontroversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione delgiudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato ri-tuale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di proce-dura civile».In una recente decisione, questa Corte, pronunciandosi proprio inuna fattispecie in cui era stato stipulato un accordo di programma perla realizzazione di opere pubbliche, ha già affermato che, al fine di va-lutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivantedall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimentoamministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-nistrativo, occorre tenere conto della natura delle situazioni giuridicheazionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle con-troversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensidell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 05/02/2021).2.5.

Com'è noto, in ordine alle questioni di giurisdizione la Corte dicassazione è anche giudice del fatto (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 567del 8/01/2024; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015).La questione di giurisdizione non si esaurisce, infatti, nell'interpre-tazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fat-tispecie: i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli difatto, giacché l'individuazione del giudice cui spetta di conoscere lacontroversia presuppone necessariamente la valutazione della vicendada cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domandagiudiziale.8 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di principio,tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questaCorte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provve-dendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto deglirenza e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024).In tale quadro, occorre tenere conto che la giurisdizione si deter-mina in base alla domanda, sicché, ai fini del riparto tra giudice ordi-nario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delleparti ma il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo, e nontanto, in funzione della concreta pronuncia che è chiesta al giudice, maanche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrin-seca natura della posizione dedotta in giudizio, e individuata dal giu-dice, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale dettifatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20350del 31/07/2018; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024; v.già Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez.

U,Sentenza n. 10243 del 27/06/2003).2.6.

Nella specie, la clausola compromissoria si trova inserita in unaccordo di programma relativo alla realizzazione di un complesso spor-tivo-ricreativo e recettivo, avviato a seguito della proposta operatadalla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha partecipato all'accordo e lo ha sotto-scritto, quale società che avrebbe eseguito le opere previste nel pro-gramma e, poi, gestito il complesso turistico realizzato, in base a con-venzioni, oltre che ad integrare la somma necessaria per portare acompimento l'opera (doc. 2, b-5 e doc. 2-b-6 della controricorrente).L'art. 3 dell'accordo contiene la specificazione degli adempimentiche ciascuna delle parti contraenti ha assunto, stabilendo quanto se-gue: «Sono attribuiti i seguenti adempimenti: a) alla Regione Abruzzodi definire l'accordo di programma, di concedere i finanziamenti am-9 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026missibili nell'osservanza delle disposizioni e degli atti di programma-zione citati in premessa, nei limiti della delibera n. 752 della G.R. del12.04.2000 (seconda pagina capoverso ottavo…».La menzionata delibera, con la quale la Regione ha aderito alla pro-posta di accordo di programma, delegando un componente della Giuntaa partecipare in tutte le fasi di definizione dell'accordo e alla sottoscri-zione dello stesso, nella parte richiamata reca, in premessa, la se-guente dicitura: «[OSCURATO:PERSONA] che la Regione Abruzzo può parteciparein relazione alla legge n. 58 del 28.07.1998, che affida alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di rimodulazione dei fondi comunitari inutilizzati, ri-tiene il progetto in linea con gli obiettivi che la legge persegue, pertantomeritevole di finanziamento, al tal fine la Giunta si impegna ad inserirenel programma Regionale di cui alla predetta legge ovvero in caso diparziale finanziamento in altri programmi di finanziamento regionali».All'art. 7 dell'accordo sono indicate le fonti di finanziamento, senzaalcuna ulteriore specificazione.All'art. 13 è poi precisato che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27della Legge 142/90, così come in art. 8-ter della Legge Regionale 12-4-1983 n. 18, nel testo in vigore, l'approvazione del progetto urbani-stico-edilizio di cui al presente accordo di programma ha valore esclu-sivo ai soli fini urbanistici.

Si rinvia ogni ulteriore decisione in merito aifinanziamenti a successivi congiunti o separati atti consensuali».2.7.

Sulla scorta di quanto appena riportato, risulta evidente chel'accordo di programma appena esaminato, posto a fondamento delladomanda di arbitrato, non prevede da subito la concessione di uno opiù finanziamenti a favore della controricorrente, rinviando ogni deci-sione ad atti successivi.2.8.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in proposito, precisatoche, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativola cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o in-tegrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la10 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le con-dizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanzia-mento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversiache attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sov-venzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario(Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 21650 del 28/07/2021).La pronuncia si pone in linea con numerosi precedenti, ove si èaffermato che spetta al giudice amministrativo la cognizione delle con-troversie relative agli accordi integrativi del contenuto di provvedimentiamministrativi in materia concessoria, poiché, come precisato dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2016, tali accordi costi-tuiscono pur sempre espressione del potere discrezionale della P.A.,anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assog-gettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'eser-cizio di tale potere (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27768 del 04/12/2020;Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 13701 del 30/05/2018; Cass., Sez.

U, Or-dinanza n. 584 del 14/01/2014).Il fatto che a tale accordo partecipi anche il privato, portatore di uninteresse all'attuazione del programma, come consentito, in base alladisciplina vigente ratione temporis, dall'art. 2, comma 203, l. n. 662del 1996, non muta la natura dei diritti e degli interessi in gioco.La disposizione appena menzionata precisa che tali accordi sono«vincolanti per tutti i soggetti che vi partecipano», ma come precisatoda questa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 5/02/2021), il previsto carattere "vincolante" non fonda, di per sé solo, l'au-tomatica trasformazione degli interessi legittimi in diritti perfetti o lanascita di diritti soggettivi incondizionati in capo al privato.Gli accordi di programma possono senza dubbio ingenerare dirittisoggettivi, tutelabili dunque anche in sede arbitrale, ma ciò si verificasempre se la domanda del soggetto coinvolto nell'accordo di pro-11 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026gramma riguardi una pretesa in cui la posizione giuridica del privato haconsistenza di diritto soggettivo.2.9.

Non può, pertanto, dubitarsi che la controversia oggetto delpresente giudizio, secondo il criterio del petitum sostanziale, riguardiuna situazione soggettiva riconducibile all'interesse legittimo della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha partecipato all'accordo quale soggetto promotoreed esecutore delle opere previste in programma, dal momento chedetta società ha fatto valere la pretesa ad ottenere i finanziamenti dallaRegione previsti nell'accordo di programma sopra richiamato, in rela-zione ai quali, come sopra evidenziato, non è configurabile un dirittosoggettivo all'ottenimento degli stessi, ma solo un interesse legittimo,con la conseguenza che la pretesa vantata non è da ritenersi devolutaalla cognizione del giudice ordinario, ma a quella del giudice ammini-strativo.3.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluol'esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.4.

In conclusione deve essere accolto il secondo motivo di ricorsoe, assorbiti gli altri, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministra-tivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e, di-chiarata la nullità del lodo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2738 del05/02/2021), vanno assegnati i termini di legge per la riassunzionedella causa davanti al giudice amministrativo.5.

La particolarità delle questioni controverse giustifica la compen-sazione delle spese del giudizio davanti alla Corte d'appello e di quellodi legittimità.

P.Q.MLa Corte12 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, dichiara il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice ammi-nistrativo;cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la nullità del lodo,assegnando i termini di legge per la riassunzione della causa davantial giudice amministrativo;compensa interamente le spese le spese di lite del giudizio instauratodavanti alla Corte d'appello e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il Consigliere est.Eleonora ReggianiIl PresidenteGuido Mercolino13 di 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correntecontroManhttan s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1649/2021,pubblicata il 04/11/2021.Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Vincenzo per la ricorrente, che ha illustrato leproprie conclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto domandadi arbitrato, chiedendo che venisse accertato l'inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi assunti nell'accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - stipulato tra la menzionata società, la Regione, l'Amministra-zione provinciale e il Comune di Sulmona, per la realizzazione di uncomplesso sportivo-ricreativo e recettivo in località “L'Incoronata”, nelComune di Sulmona - con conseguente condanna della RegioneAbruzzo al pagamento della somma di € 2.582.284,00, oltre interessie rivalutazione, ed al risarcimento dei danni causati dalla condotta ina-dempiente della Regione, avendo la società dovuto fare ricorso a quat-tro mutui per portare a compimento l'opera oggetto dell'accordo, senzapoter contare sui finanziamenti che la Regione si era impegnata aderogare.Nel costituirsi, la Regione ha eccepito in via preliminare l'insussi-stenza dei presupposti per la devoluzione della controversia al collegioarbitrale, poiché la clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 delloaccordo di programma doveva ritenersi riferita esclusivamente allecontroversie tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Sulmona e non anchea quelle tra la stessa società e la Regione Abruzzo.La Regione ha anche eccepito l'invalidità della clausola arbitraleperché la materia del contendere era devoluta alla giurisdizione esclu-siva del giudice amministrativo e l'intervenuta prescrizione del creditoazionato, formulando ulteriori eccezioni e chiedendo il rigetto delle do-mande avversarie.2 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il Collegio arbitrale, respinte le eccezioni pregiudiziali, ha accolto ladomanda e, proposta impugnazione in via principale da parte della [OSCURATO:PERSONA], seguita dall'impugnazione incidentale in punto spesedella società, la Corte d'appello di L'Aquila ha respinto entrambi i gra-vami (sia pure mutando la motivazione sulla ritenuta infondatezza dellaeccezione di prescrizione), compensando interamente tra le parti lespese di lite.Per quanto ancora di interesse, la Corte d'appello non ha condivisol'opinione dell'appellante, che aveva ritenuto l'operatività della clausolacompromissoria solo per le liti tra la società e il Comune, poiché: «-dalla disamina del testo del suddetto accordo è risultato (cfr. art. 9)che, su espressa delega della Regione Abruzzo e della Provincia di L'A-quila, al Comune di Sulmona era stata riconosciuta una funzione dicontrollo sull'esecuzione dell'accordo; - l'art. 11, relativo alla clausolacompromissoria, ha previsto soltanto che la decisione su ogni even-tuale controversia fosse preceduta dall'esperimento di un tentativo diconciliazione tra l'ente locale e la società [OSCURATO:SOCIETA]; - è indubbio chel'individuazione del solo ente locale, quale soggetto deputato alla con-ciliazione preventiva, è strettamente legata al riconoscimento, in capoallo stesso, di un ruolo di controllo sull'esecuzione dell'accordo e peral-tro su espressa delega della Regione e della Provincia di L'Aquila; - ilcitato art. 11 non prevede alcuna conseguenza in caso di omesso pre-ventivo esperimento della conciliazione; - la indicazione che, decorsoinfruttuosamente il termine di giorni sessanta, la parte istante possachiedere che la controversia sia risolta da un collegio arbitrale, lasciaimpregiudicata la possibilità che le parti di tale giudizio siano unica-mente quelle tra cui è sorta la questione da dirimere; - non sussistono,pertanto, margini per escludere l'operatività della clausola compromis-soria nei riguardi della Regione Abruzzo; - in altri termini, è da ritenersisenza dubbio coerente e logico che l'intenzione delle parti sia stataquella di rimettere ad un arbitro la soluzione di controversie derivanti3 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026dall'accordo comunque sottoscritto da distinti soggetti giuridici, sicchéle parti di quel giudizio non possono che essere quelle tra le quali ilmotivo di contrasto da dirimere è insorto…».Anche l'eccezione riferita al dedotto difetto di giurisdizione, per es-sere la controversia devoluta al giudice amministrativo, è stata ritenutainfondata dalla Corte territoriale, che ha richiamato la giurisprudenzasecondo la quale, al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato diuna controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o so-stitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura dellesituazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere a tale strumento dirisoluzione delle controversie solo se abbiano la consistenza di dirittosoggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza diinteresse legittimo. Ritenendo, pertanto, che il motivo del contenderetra le parti avesse ad oggetto un diritto soggettivo, riguardante l'ac-certamento dell'inadempimento da parte della Regione Abruzzo agliobblighi assunti con la sottoscrizione dell'accordo di programma e leconseguenze, anche in termini di risarcimento dei danni sofferti, deri-vanti da tale condotta, la medesima Corte ha affermato la possibilità dirimettere alla decisione di un collegio arbitrale la soluzione di contro-versie che comunque risultano strettamente dipendenti da tali situa-zione giuridiche.Con riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 829, comma 3,c.p.c., e in relazione alla disciplina della prescrizione, la Corte d'appelloha statuito come segue: «…Tanto considerato in diritto, deve rilevarsiche con la sottoscrizione dell'accordo di programma le parti hanno (cfr.art. 13) inteso espressamente regolare gli aspetti urbanistici legati allarealizzazione dell'intervento in località L'Incoronata di Sulmona. Ciò ètanto vero che nello stesso articolo è stato espressamente previsto cheogni decisione sui finanziamenti (che è poi l'aspetto su cui si incentrala vicenda che ci occupa) sarebbe stata rimessa a “successivi congiunti4 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026o separati atti consensuali”. Tale circostanza, quindi, porta ragionevol-mente a dover escludere che possa individuarsi nel momento della sot-toscrizione dell'accordo di programma il tempo in cui il diritto riguar-dante il finanziamento dell'opera può essere fatto valere. Agli atti vi èla nota della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2002, indirizzata al Co-mune di Sulmona, con cui l'ente ha manifestato la propria intenzionedi non voler aderire al protocollo per l'attuazione dell'intervento og-getto dell'accordo di programma. E' pertanto ragionevole ritenere chea partire da tale data (nonostante l'atto non sia stato formalmente in-dirizzato anche alla suddetta ditta) la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata postanella condizione di poter rivendicare nei confronti della RegioneAbruzzo l'adempimento degli (eventuali) obblighi assunti e quindi re-clamare il ristoro per danni sofferti. In effetti, attraverso tale docu-mento la Regione Abruzzo (seguita successivamente anche dalla Pro-vincia di L'Aquila con analoga nota del 31 gennaio 2003) ha palesatochiaramente la propria intenzione di non volere partecipare alla faserelativa alla sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento dell'o-pera. Poiché l'introduzione del giudizio arbitrale (da intendersi alla stre-gua del primo vero atto interruttivo) è intervenuta prima del decorsodei dieci anni dalla suddetta comunicazione, la questione relativa allaprescrizione non può che essere rigettata…».Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è difesa con controricorso.persona del [OSCURATO:PERSONA], ha de-positato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell'art 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., nonché la viola-5 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026zione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., in relazione alle clausole9 e 11 dell'accordo di programma, per avere la Corte d'appello ritenutoche non fosse esclusa l'operatività della clausola compromissoria neiconfronti della Regione Abruzzo e per non avere la stessa Corte accoltol'eccezione di non deferibilità ad arbitri della controversia, con conse-guente nullità della clausola compromissoria ai sensi dell'art 360,comma 1, n. 4 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art 829, comma 1, nn. 1 e 4, c.p.c., per difetto di giuri-sdizione del Collegio arbitrale, essendo la materia devoluta alla giuri-sdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente nullitàdella clausola compromissoria in relazione all'art 360, comma 1, nn. 3e 4, c.p.c.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa appli-cazione degli artt. 2934, 2935, 2943, 2944 c.c. in tema di prescrizionedel diritto, in relazione all'art 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere laCorte d'appello ritenuto azionabile il diritto vantato dalla Manhattans.r.l., non dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, ma a seguitodella “nota della Regione Abruzzo del 10 dicembre 2002” (di cui la ri-corrente ha trascritto il contenuto), peraltro neppure indirizzata allasocietà, che non poteva essere considerata come riconoscimento deldebito ai sensi dell'art. 2944 c.c.2. Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso,riguardante una questione che assume carattere pregiudiziale, il qualerisulta fondato, sia pure nei termini di seguito evidenziati.2.1. La materia del contendere ha ad oggetto l'azione di adempi-mento e la correlata domanda di risarcimento dei danni esperite dallaManhattan s.r.l., che aveva partecipato all'accordo di programma perla realizzazione di una struttura sportivo-ricreativa e recettizia, qualesoggetto promotore e futuro attuatore del programma stesso, il cuititolo costitutivo è stato indicato proprio nell'accordo di programma,6 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026ove, ad opinione della società, la Regione si era impegnata a finanziareuna parte dell'opera programmata, essendosi poi rifiutata di dare ese-cuzione a tale impegno.2.2. Non è controverso che la clausola compromissoria contenutanell'art. 11 dell'accordo di programma abbia previsto un arbitrato ri-tuale («Ogni controversia va preliminarmente discussa per un tentativodi bonaria conciliazione, tra il Comune ed il soggetto privato propo-nente. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni, la parteistante può chiedere che la controversia sia risolta da un [OSCURATO:PERSONA]. L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto»).La questione posta è dunque da qualificarsi come questione di giu-risdizione.Com'è noto, infatti, l'attività degli arbitri rituali, anche alla streguadella disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 25 del 1994 edal d.lgs. n. 40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva dellafunzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversiaspetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come que-stione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga allacompetenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, aquella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice ammi-nistrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione(Cass., Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; Cass., Sez. U, Or-dinanza n. 24153 del 25/10/2013; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 34569del 16/11/2021).2.3. In materia sono intervenute pronunce delle Sezioni Unite diquesta Corte, che hanno espresso un orientamento oramai consolidato,sicché, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., sulla censura ri-ferita alla questione di giurisdizione può pronunciarsi la Sezione sem-plice.2.4. L'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010 (diseguito anche c.p.a.) prevede che «Sono devolute alla giurisdizione7 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:a) le controversie in materia di: … 2) formazione, conclusione ed ese-cuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento ammi-nistrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni».L'art. 12 dello stesso d.lgs. stabilisce inoltre quanto segue: «Lecontroversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione delgiudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato ri-tuale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di proce-dura civile».In una recente decisione, questa Corte, pronunciandosi proprio inuna fattispecie in cui era stato stipulato un accordo di programma perla realizzazione di opere pubbliche, ha già affermato che, al fine di va-lutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivantedall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimentoamministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ammi-nistrativo, occorre tenere conto della natura delle situazioni giuridicheazionate, potendosi ricorrere a tale strumento di risoluzione delle con-troversie solo se abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensidell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 05/02/2021).2.5. Com'è noto, in ordine alle questioni di giurisdizione la Corte dicassazione è anche giudice del fatto (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567del 8/01/2024; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/2015).La questione di giurisdizione non si esaurisce, infatti, nell'interpre-tazione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fat-tispecie: i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli difatto, giacché l'individuazione del giudice cui spetta di conoscere lacontroversia presuppone necessariamente la valutazione della vicendada cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domandagiudiziale.8 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di principio,tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questaCorte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provve-dendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto deglirenza e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024).In tale quadro, occorre tenere conto che la giurisdizione si deter-mina in base alla domanda, sicché, ai fini del riparto tra giudice ordi-nario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delleparti ma il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo, e nontanto, in funzione della concreta pronuncia che è chiesta al giudice, maanche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrin-seca natura della posizione dedotta in giudizio, e individuata dal giu-dice, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale dettifatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20350del 31/07/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024; v.già Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez. U,Sentenza n. 10243 del 27/06/2003).2.6. Nella specie, la clausola compromissoria si trova inserita in unaccordo di programma relativo alla realizzazione di un complesso spor-tivo-ricreativo e recettivo, avviato a seguito della proposta operatadalla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha partecipato all'accordo e lo ha sotto-scritto, quale società che avrebbe eseguito le opere previste nel pro-gramma e, poi, gestito il complesso turistico realizzato, in base a con-venzioni, oltre che ad integrare la somma necessaria per portare acompimento l'opera (doc. 2, b-5 e doc. 2-b-6 della controricorrente).L'art. 3 dell'accordo contiene la specificazione degli adempimentiche ciascuna delle parti contraenti ha assunto, stabilendo quanto se-gue: «Sono attribuiti i seguenti adempimenti: a) alla Regione Abruzzodi definire l'accordo di programma, di concedere i finanziamenti am-9 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026missibili nell'osservanza delle disposizioni e degli atti di programma-zione citati in premessa, nei limiti della delibera n. 752 della G.R. del12.04.2000 (seconda pagina capoverso ottavo…».La menzionata delibera, con la quale la Regione ha aderito alla pro-posta di accordo di programma, delegando un componente della Giuntaa partecipare in tutte le fasi di definizione dell'accordo e alla sottoscri-zione dello stesso, nella parte richiamata reca, in premessa, la se-guente dicitura: «[OSCURATO:PERSONA] che la Regione Abruzzo può parteciparein relazione alla legge n. 58 del 28.07.1998, che affida alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di rimodulazione dei fondi comunitari inutilizzati, ri-tiene il progetto in linea con gli obiettivi che la legge persegue, pertantomeritevole di finanziamento, al tal fine la Giunta si impegna ad inserirenel programma Regionale di cui alla predetta legge ovvero in caso diparziale finanziamento in altri programmi di finanziamento regionali».All'art. 7 dell'accordo sono indicate le fonti di finanziamento, senzaalcuna ulteriore specificazione.All'art. 13 è poi precisato che «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27della Legge 142/90, così come in art. 8-ter della Legge Regionale 12-4-1983 n. 18, nel testo in vigore, l'approvazione del progetto urbani-stico-edilizio di cui al presente accordo di programma ha valore esclu-sivo ai soli fini urbanistici. Si rinvia ogni ulteriore decisione in merito aifinanziamenti a successivi congiunti o separati atti consensuali».2.7. Sulla scorta di quanto appena riportato, risulta evidente chel'accordo di programma appena esaminato, posto a fondamento delladomanda di arbitrato, non prevede da subito la concessione di uno opiù finanziamenti a favore della controricorrente, rinviando ogni deci-sione ad atti successivi.2.8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, in proposito, precisatoche, in tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice amministrativola cognizione delle controversie relative ad un accordo sostitutivo o in-tegrativo di un provvedimento amministrativo all'interno del quale la10 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026P.A., esercitando potestà pubblicistiche, individui le modalità e le con-dizioni necessarie per la concessione ed erogazione di un finanzia-mento, restando invece devoluta al giudice ordinario la controversiache attiene alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sov-venzione relativamente al dedotto inadempimento del destinatario(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21650 del 28/07/2021).La pronuncia si pone in linea con numerosi precedenti, ove si èaffermato che spetta al giudice amministrativo la cognizione delle con-troversie relative agli accordi integrativi del contenuto di provvedimentiamministrativi in materia concessoria, poiché, come precisato dallaCorte costituzionale nella sentenza n. 179 del 2016, tali accordi costi-tuiscono pur sempre espressione del potere discrezionale della P.A.,anche se esercitato in via indiretta o mediata, e devono essere assog-gettati al sindacato del giudice a cui appartiene la cognizione sull'eser-cizio di tale potere (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27768 del 04/12/2020;Cass., Sez. U, Ordinanza n. 13701 del 30/05/2018; Cass., Sez. U, Or-dinanza n. 584 del 14/01/2014).Il fatto che a tale accordo partecipi anche il privato, portatore di uninteresse all'attuazione del programma, come consentito, in base alladisciplina vigente ratione temporis, dall'art. 2, comma 203, l. n. 662del 1996, non muta la natura dei diritti e degli interessi in gioco.La disposizione appena menzionata precisa che tali accordi sono«vincolanti per tutti i soggetti che vi partecipano», ma come precisatoda questa Corte (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 5/02/2021), il previsto carattere "vincolante" non fonda, di per sé solo, l'au-tomatica trasformazione degli interessi legittimi in diritti perfetti o lanascita di diritti soggettivi incondizionati in capo al privato.Gli accordi di programma possono senza dubbio ingenerare dirittisoggettivi, tutelabili dunque anche in sede arbitrale, ma ciò si verificasempre se la domanda del soggetto coinvolto nell'accordo di pro-11 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026gramma riguardi una pretesa in cui la posizione giuridica del privato haconsistenza di diritto soggettivo.2.9. Non può, pertanto, dubitarsi che la controversia oggetto delpresente giudizio, secondo il criterio del petitum sostanziale, riguardiuna situazione soggettiva riconducibile all'interesse legittimo della [OSCURATO:SOCIETA]., che ha partecipato all'accordo quale soggetto promotoreed esecutore delle opere previste in programma, dal momento chedetta società ha fatto valere la pretesa ad ottenere i finanziamenti dallaRegione previsti nell'accordo di programma sopra richiamato, in rela-zione ai quali, come sopra evidenziato, non è configurabile un dirittosoggettivo all'ottenimento degli stessi, ma solo un interesse legittimo,con la conseguenza che la pretesa vantata non è da ritenersi devolutaalla cognizione del giudice ordinario, ma a quella del giudice ammini-strativo.3. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso rende superfluol'esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.4. In conclusione deve essere accolto il secondo motivo di ricorsoe, assorbiti gli altri, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario, sussistendo la giurisdizione del giudice amministra-tivo. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e, di-chiarata la nullità del lodo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2738 del05/02/2021), vanno assegnati i termini di legge per la riassunzionedella causa davanti al giudice amministrativo.5. La particolarità delle questioni controverse giustifica la compen-sazione delle spese del giudizio davanti alla Corte d'appello e di quellodi legittimità. P.Q.MLa Corte12 di 13Numero registro generale 4384/2022Numero sezionale 3935/2025Numero di raccolta generale 11914/2026Data pubblicazione 30/04/2026accoglie il secondo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, dichiara il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice ammi-nistrativo;cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la nullità del lodo,assegnando i termini di legge per la riassunzione della causa davantial giudice amministrativo;compensa interamente le spese le spese di lite del giudizio instauratodavanti alla Corte d'appello e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il Consigliere est.Eleonora ReggianiIl PresidenteGuido Mercolino13 di 13
Sentenza Cassazione n. 11914/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris