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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15748/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso. / ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata del 9.07.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale di Latina, deliberata in data 3.07.2020, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di legale rappresentante pro-tempore, dal 26.01.2009 al fallimento, e amministratore unico, dal 16.01.2008 al 26.01.2009, della società [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 27.01.2011 - responsabili in concorso del reato di bancarotta fraudolenta documentale per la sottrazione ovvero distruzione dei libri e/o delle scritture contabili in guisa da impedire la ricostruzione dell'attivo societario e con lo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori (capo A); e condannava entrambi alla pena, sospesa, di anni due di reclusione.

Il Tribunale dichiarava altresì nei confronti dei predetti di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (di cui al capo B) della contestazione) in ordine alla denuncia di furto della documentazione contabile sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, attraverso i propri difensori di fiducia, con distinti atti di impugnazione.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 2, lett. b) ed e), del codice di rito, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale, per sottrazione, nella parte in cui afferisce al libro dei soci, laddove, la Corte di appello, si esprime nei seguenti termini "l'incredibilità dell'avvenuto furto, denunciato dal ricorrente, delle scritture contabili della società, ivi compreso il libro dei soci, avvenuto ad opera di terzi sconosciuti mediante il prelievo dei documenti dalla macchina del [OSCURATO:PERSONA] e, per conseguenza, la celata intenzione nella denuncia di sottrarre le scritture all'esame del curatore, rendendo più difficoltosa la ricostruzione patrimoniale della società.

Evidente è il vizio motivazionale in cui incorre la Corte perchè, sebbene già il d.l. n. 185/2008 ha escluso l'obbligo di tenuta per una società a responsabilità limitata del libro soci, comprende nella bancarotta documentale anche la sottrazione di tale libro.

Sul punto si rileva che la lettera dell'art. 216, comma 1, n. 2)

I. fall., che punisce la condotta di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture contabili che il fallito doveva tenere ai sensi della normativa vigente al momento della gestione dell'impresa a tutela della procedura concorsuale e del soddisfacimento degli interessi dei creditori, tra cui l'ostensibilità e ricostruibilità del patrimonio, è da interpretarsi come un rinvio implicitamente operato dalla norma incriminatrice alle disposizioni del codice civile che individuano gli obblighi contabili dell'imprenditore commerciale e che integrano il precetto.

Pertanto, ai sensi degli artt. 2214 e 2478 cod. civ. la fallita, ad avviso della difesa, era tenuta ad istituire e conservare nel periodo antecedente all'instaurazione della procedura concorsuale solo alcuni libri sociali, ma non il libro dei soci; di qui l'insussistenza del reato in parte qua.

3.2. Il secondo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione all'omessa specificazione degli elementi dai quali desumere l'elemento soggettivo del dolo specifico di cui all'art. 216

I. fall. in luogo del dolo richiesto per la fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 2,

I. fall.

Si eccepisce il vizio motivazionale laddove il dolo richiesto dalla fattispecie della bancarotta documentale è stato ravvisato solamente nella presentazione della denuncia di furto delle scritture contabili, ritenuta dalla Corte territoriale non credibile poiché inverosimile che ignoti avrebbero asportato dall'auto dell'imputato le scritture contabili.

Al contrario, a sostegno della verosimiglianza dell'episodio, la difesa osserva che la denuncia presentata dal ricorrente riporta che ignoti avrebbero asportato una valigetta chiusa che conteneva al suo interno le scritture della società.

Sul punto si evidenzia altresì che i dipendenti, in qualità di testimoni, non hanno fornito dichiarazioni dimostrative del fatto che per l'intera gestione sociale le scritture fossero state redatte.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi.

4.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) del codice di rito, deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Premesso che il ricorrente era stato tratto in giudizio in qualità di amministratore unico della fallita senza indicare il periodo temporale (dal 16.01.2008 al 26.01.2009) in cui lo stesso aveva svolto tale ruolo, si eccepisce la genericità dell'imputazione formulata, già rilevata in appello ove la difesa osservava che il Tribunale era pervenuto a declaratoria di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante l'escamotage di indicarlo quale amministratore di fatto.

Sul punto si contesta la scarna motivazione resa dalla Corte territoriale a sostegno dell'infondatezza del motivo di appello poiché, essendo la bancarotta documentale, nella sua duplice previsione di generica (prima parte) e specifica (seconda parte), un reato proprio, la qualifica iniziale è elemento essenziale della contestazione e, pertanto, era doveroso indicarla nel capo di imputazione per permettere al ricorrente di difendersi.

Questi di conseguenza si è limitato a chiedere l'assunzione di testimonianza sull'unico atto gestorio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e a rivolgere ai testi del PM unicamente aspetti afferenti tale atto, avvenuto in data 26.02.2008 e consistito nella cessione del ramo di azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operazione che ha interrotto ogni legame di [OSCURATO:PERSONA] con la fallita, essendo concretamente subentrati i Sig.ri Gnutti e Torretta titolari della [OSCURATO:PERSONA] unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], persona dell'entourage della [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto il ruolo di amministratore di diritto.

4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in riferimento alla, già eccepita in appello, mancata assoluzione del ricorrente dal capo A) per non avere commesso il fatto.

In particolare, si evidenzia la serie di doglianze a cui la Corte territoriale avrebbe omesso di dare il dovuto riscontro e rilievo, afferenti rispettivamente: - la non emersione nell'istruttoria dibattimentale di alcun elemento atto a poter sostenere che il ricorrente avesse continuato a esercitare un potere gestionale nell'ambito della fallita dopo la dismissione della propria carica di amministratore avvenuta in data 26.01.2009, dal quale desumerne la responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in ordine al mancato rinvenimento della documentazione societaria; - il dato temporale di cessazione della carica di amministratore del ricorrente, avvenuta in data 26.01.2009 e il fatto che i testi si erano in realtà riferiti al periodo antecedente all'assunzione della carica e non a quello successivo valorizzato quindi erroneamente dalla corte territoriale per affermare la gestion di fatto del ricorrente; - la cessione del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA], operazione realmente avvenuta e da ritenere vantaggiosa e positiva per la [OSCURATO:SOCIETA] e non negativa come asserito nella sentenza impugnata;- l'emersione, in dibattimento, della regolare istituzione e tenuta della contabilità nel periodo precedente all'amministrazione della società da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza di assoluzione intervenuta per il ricorrente, in altro procedimento presso il Tribunale di Roma, dal reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, nella quale il gup ha rappresentato come non vi fosse ragione di dubitare della veridicità della denuncia sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza; sentenza dimostrativa altresì del fatto che sino al gennaio 2009 non sussisteva alcun elemento tale da far ritenere che le scritture contabili non fossero tenute regolarmente.

Ed invero tali scritture erano state rinvenute dalla G.d.F. in un controllo effettuato precedentemente alla denuncia di furto; - la conferma da parte dei testi dell'accusa, Grisanti e Sinapi, della regolare tenuta della contabilità anche a fronte di difficoltà nei pagamenti, e dell'assenza di ingerenze da parte del ricorrente nella gestione delle scritture e dei documenti contabili; e che i dati contabili erano inseriti nei PC; - l'interruzione di ogni legame del ricorrente con la fallita due anni prima della dichiarazione di fallimento, non avendo ricoperto in alcun modo, successivamente alla dimissioni, il ruolo di amministratore di fatto né essendo mai entrato a far parte della gestione della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, si eccepisce, in definitiva, che la Corte territoriale, in maniera incompleta e illogica, traendo conclusioni prive di giustificazione e incoerenti, del tutto slegate dalle risultanze dibattimentali e in violazione dei principio di legittimità affermati in materia di esaustività della motivazione, si è limitata a riportare il percorso motivazionale del Giudice di primo grado, omettendo di argomentare sui predetti elementi in concreto portati alla sua attenzione, da cui emergeva l'impossibilità di qualificare il ricorrente quale amministratore di fatto a seguito della dismissione della carica formale, nonché un ragionevole dubbio circa la sua responsabilità in ordine alla commissione del delitto di bancarotta documentale.

4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo B) per non avere commesso il fatto.

Secondo quanto già eccepito in appello, va rilevata l'assenza di elmenti probatori idonei a imputare al ricorrente il reato di cui all'art. 367 cod. pen.

Si ribadisce che dall'istruttoria è emerso che il ricorrente non aveva alcun motivo di distruggere la documentazione contabile, in considerazione dei proficui accordi intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] quanto alla cessione del ramo aziendale della fallita, operazione in forza della quale la nuova compagine assumeva i dipendenti e pagava stipendi e TFR garantendo continuità aziendale e lo svolgimento dell'attività produttiva.

Si rileva ancora che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato autonomamente la denuncia e che il passaggio di consegna dei libri contabili e dei documenti sociali dal ricorrente a quest'ultimo è acclarato e desumibile proprio dalla presentazione, il 19.02.2010, della denuncia di furto della documentazione dal bagagliaio della propria autovettura, sporta da [OSCURATO:PERSONA] senza alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il quale non rivestiva più da un anno e un mese la qualifica di legale rappresentante della fallita.

A tal proposito si rileva altresì che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non si è sottoposto all'esame e non ha smentito di avere ricevuto la documentazione contabile.

Sul punto si contesta la scarna motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale non ha fornito alcun riscontro in merito ai profili di responsabilità del ricorrente e si è limitata, sulla base solo della già ritenuta qualifica di prestanome del [OSCURATO:PERSONA] e di «descritti legami» (mai provati, se non in relazione alla formale successione nel ruolo di legale rappresentante della fallita), a confermare il provvedimento dichiarativo della prescrizione del reato predetto anziché pervenire a una pronuncia assolutoria di merito, allorquando dagli atti processuali emergevano prove a sostegno della mancanza di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] ed erano assenti elementi di riscontro, anche solo in astratto, della consapevolezza (o quantomeno di un contributo agevolatore), in capo al ricorrente, della presentazione di una denuncia per la sottrazione della documentazione societaria.

5. Con atto pervenuto in data 19.01.2023, nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata memoria ex. art. 611 cod. proc. pen. recante osservazioni aggiuntive ai tre motivi dedotti al fine di definire il perimetro di ammissibilità delle deduzioni proposte.

Quanto al primo motivo, il fatto diverso delineato è costituito dal riconoscimento di altra condotta esplicatasi con forme e modalità diverse da quelle contestate, nonché in un momento temporale diverso rispetto a quello oggetto della contestazione originaria, con la conseguenza della trasformazione di una condotta originariamente contestata per il ruolo di amministratore unico nel periodo della carica, a una condotta ritenuta posta in essere in qualità di amministratore di fatto anche per il periodo successivo alla carica ricoperta.

Ne consegue, ad avviso della difesa, che per il reato di bancarotta documentale impropria, avente natura di reato proprio, il riconoscimento della carica di amministratore di fatto, in epoca successiva alle dimissione, non è sovrapponibile al riconoscimento della carica di amministratore unico poiché trattasi di due qualifiche societarie aventi caratteristiche diverse.

Quanto al secondo motivo, la difesa ribadisce il rilievo circa la carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto assunto dal ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ravvisato, in violazione dei principi di legittimità che richiedono l'esercizio continuativo dell'attività gestoria, non occasionale, di funzioni riservate alla competenza tipica degli amministratori di diritto.

In relazione al terzo motivo, si ribadisce il rilievo circa l'eccesso di astrattezza e, pertanto di illogicità, operato dalla Corte territoriale laddove, presuntivamente, senza prove concrete e ipotizzando un legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui le "posizioni fossero "legate profondamente ed inscindibilmente", riconosce al ricorrente il ruolo di "mandante" della denuncia di furto della documentazione contabile posta dal [OSCURATO:PERSONA].

Infine si osserva che il suddetto contributo agevolatore ravvisato in capo al ricorrente non può cogliersi neanche sulla base della tempestività con la quale il nuovo amministratore presentava la denuncia di furto, avvenuta in data 19.02.2010, dopo più un anno dall'assunzione della carica e dalle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA].

7. Con memoria scritta a cui si è riportato in udienza, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi.

8. Con memoria di replica, pervenuta in data 26.01.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di ricorso prospettati e, pertanto, nell'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili, reiterativi di censure già poste in appello alle quali la sentenza impugnata aveva dato risposte esaurienti, con le quali, in definitiva, le impugnazioni mostrano di non confrontarsi, finendo, per altro verso, con lo sfociare in valutazioni involgenti il fatto e il merito della regiudicanda.

Segnatamente la Corte di Appello - al pari del Tribunale - trae il proprio giudizio di conferma della colpevolezza del ricorrente da una serie di elementi quali: la testimonianza del curatore e la sua relazione (che attestava debiti per importi ingenti verso banche, fornitori e dipendenti precisando che l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva consegnato alcun documento contabile ma solo una denuncia di smarrimento - rectius di furto - delle scritture contabili e di non essere riuscito ad ottenere la presenza del precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]), i bilanci depositati (l'ultimo risalente all'anno 2006 dal quale risultavano passività per circa un milione e centomila euro bilanciate da poste attive per importi sostanzialmente equivalenti), la dichiarazione dei redditi 2007 della società (che rappresentava immobilizzazioni materiali per euro 121.620,00 e immobilizzazioni immateriali per euro 170.578,00 non rinvenute), le convergenti dichiarazioni di alcuni dipendenti (che avevano quasi tutti confermato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la sede della società come dominus, già prima dell'assunzione formale della carica e fino, quanto meno, al momento del fitto di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] coincidente col loro trasferimento alla nuova società, poi fallita anch'essa; uno di essi, [OSCURATO:PERSONA], sempre secondo quanto si riporta in sentenza, e non specificamente contestato, aveva proseguito a gestire la produzione anche dopo il fitto dell'azienda su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]), le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che assumeva di aver consegnato tutti i documenti contabili a [OSCURATO:PERSONA] e di averne dato atto in un verbale che però non veniva prodotto alla curatela per essere stato in precedenza consegnato alla G.d.f.), e le caratteristiche della denuncia di furto; e sulla base di essi, attraverso una serie di passaggi argomentativi anche di tipo logico, ricostruisce la complessiva vicenda mediante una lettura unitaria, rispetto alla quale, come si vedrà nell'analizzare i singoli motivi, non vi è un dialogo effettivo.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

A differenza di quanto si assume in ricorso, non può affermarsi che a [OSCURATO:PERSONA] sia assegnato un ruolo incerto alla stregua dell'imputazione dal momento che da questa risulta che allo stesso il reato di bancarotta documentale è contestato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che all'atto del fallimento figurava come mero amministratore di diritto, e quello di falsa denuncia di furto è parimenti a lui contestato in concorso col [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene difetti l'indicazione della qualità di amministratore di fatto, che si è al medesimo inteso attribuire in sentenza, è nondimeno chiaro che la duplicazione della qualifica di amministratore, riferita a [OSCURATO:PERSONA] in termini di amministratore pro- tempore, legale/formale, e a [OSCURATO:PERSONA] di amministratore unico, senza limitazione temporale, non possa che stare a significare che il reato sia da attribuire al primo come amministratore formale e al secondo come amministratore effettivo.D'altra parte, questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che, in via generale, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa, specificando, con riferimento alla bancarotta fraudolenta, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ad es., qualora il soggetto, cui sia stato contestato, in concorso, il reato nella sua qualità di addetto alla sede operativa - o di direttore generale - della società fallita, venga condannato come amministratore di fatto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 25/11/2009 Ud. (dep. 19/01/2010) Rv. 245957 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 1842 del 25/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212351 - 01); e, nel caso di specie, dall'imputazione emergono con chiarezza non solo la qualifica di amministratore, contestualmente, riferita ad entrambi ma anche le condotte che si è ad essi inteso contestare, in concorso tra loro - sottrazione delle scritture contabili e presentazione della falsa denuncia di furto - che sono evidentemente relative al periodo successivo alla cessazione formale della carica da parte di [OSCURATO:PERSONA] e già di per sé indicative del ruolo partecipativo e del correlato interesse di ciascuno di essi rispetto alla vicenda. 2.2.11 secondo motivo nel riproporre il tema secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a porre in essere l'affitto di azienda, ovvero un atto vantaggioso per la società, e che le scritture contabili erano state regolarmente tenute, non opera alcun confronto con la sentenza impugnata.

Secondo la ricostruzione accusatoria recepita anche nella pronuncia della Corte di appello, la designazione di [OSCURATO:PERSONA], come amministratore formale - che verosimilmente, come annota il PG.

Di questa Corte, svolgeva di professione il ruolo di "testa di legno" risultando amministratore formale in 56 imprese dall'oggetto estremamente eterogeneo tra loro - aveva avuto come unico scopo quello di premunirsi con la proposizione della falsa denuncia di furto delle scritture contabili da parte di un terzo e di traghettare la società verso il fallimento, una volta che con il decisivo atto di affitto di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] - imputabile anche formalmente a [OSCURATO:PERSONA] - la società era rimasta priva dell'asset necessario per proseguire l'attività (e ciò, peraltro, senza un effettivo corrispettivo del cui versamento, in assenza di qualsivoglia dato contabile - sottolineano i giudici di merito - non è emersa alcuna prova); d'altronde - si osserva nella sentenza impugnata - alla nuova nomina non aveva fatto seguito la cessione delle quote al nuovo amministratore che erano rimaste in capo a [OSCURATO:PERSONA]; sicchè, a differenza di quanto si assume in ricorso, in definitiva, non poteva ritenersi il ricorrente affatto indifferente rispetto alla sorte delle scritture contabili, sebbene formalmente non più amministratore formale della società.

La Corte territoriale attribuisce, in buona sostanza, la paternità della denuncia falsa a [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che egli abbia continuato ad interessarsi della società anche dopo la cessazione della carica e fosse colui che avesse effettivo interesse alla sua proposizione; a supporto di tale impostazione la sentenza impugnata valorizza anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato riconosciuto come il dominus della società ancor prima di assumere la carica di amministratore, ciò a dimostrazione di un suo coinvolgimento nella società che va oltre il titolo formale; e quanto al periodo successivo alla cessazione della carica, essendo di fatto la società non più operativa a causa dell'affitto di azienda, il suo ruolo è stato correttamente ravvisato soprattutto in virtù di argomenti logici che fanno leva anche sulle caratteristiche del suo successore solo formale. 2.3.La circostanza del furto della documentazione contabile in auto, oggetto di falsa denuncia, che la sentenza indica come chiaro espediente per sottrarre agli organi fallimentari i documenti contabili, è stata parimenti oggetto di adeguato vaglio del giudice del gravame, col quale — parimenti - manca di confrontarsi il ricorso; che fa peraltro leva sul fatto che vi sarebbe stato un passaggio di consegna delle scritture contabili da parte di [OSCURATO:PERSONA] al nuovo amministratore senza considerare che l'assunto accusatorio recepito in sentenza prescinde da tale circostanza ascrivendo al ricorrente di avere agito in concorso col nuovo amministratore (per esserne stato in buona sostanza l'istigatore).

L'estensione della censura, che nella memoria tende ad intaccare anche tale aspetto evidenziando l'assenza di elementi che depongano per un collegamento tra í due imputati, non considera che la ricostruzione del rapporto concorsuale ravvisato tra essi prescinde da pregresse conoscenze e si fonda su elementi ed argomenti che danno piuttosto conto della necessaria riconducibilità della falsa denuncia anche al ricorrente (per non avere [OSCURATO:PERSONA] un reale interesse rispetto alla società e alle scritture contabili).

Spiega, poi, la Corte di appello come risulti del tutto inverosimile la denuncia sporta: il furto, senza effrazione, dei libri contabili, che si trovavano all'interno dell'auto, che non viene rubata, unitamente ai dispositivi elettronici, a tutti gli estratti conto, alle fatture e ai ddt, insomma a ogni documento contabile che avrebbero potuto essere utile ai fini della ricostruzione delle dinamiche della società, senza alcuna preoccupazione per la ricostituzione della contabilità essenziale per le attività fallimentari. lo Sicchè il motivo si appalesa anche manifestamente infondata nella parte in cui lamenta la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. dal reato di cui al capo b) dichiarato prescritto.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato deducendo un aspetto inconferente ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili.

Il libro dei soci costituisce solo uno dei libri riguardanti la società che risultano essere stati oggetto della falsa denuncia di furto, sicchè il fatto che la Corte di appello abbia fatto riferimento anche ad esso non incide minimamente sulla integrazione del reato.

La censura d'altro canto si fonda su considerazioni astratte involgenti l'obbligo di tenuta di tale libro che in alcun modo hanno attinenza col tema in questione.

Ed invero, il reato di bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili e dei libri societari prescinde dall'obbligatorietà, a monte, della tenuta dei medesimi avendo esso ad oggetto la dispersine di tutti quegli elementi documentali contabili e societari che entrando a far parte del sistema assumono rilievo per le dinamiche societarie in un momento cruciale come quello della declaratoria del fallimento. 3.2.11 secondo motivo è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca.

Lamenta, esso, genericamente la mancanza di specificazione degli elementi indicativi dell'elemento soggettivo del dolo di cui all'art. 216 I.f. piuttosto che di quello di cui all'art. 217 comma 2

I. f., per essersi desunto il dolo specifico dalla mera circostanza che il ricorrente ebbe a presentare la falsa denuncia di furto delle scritture contabili.

Si adduce genericamente che non è inverosimile che i ladri avrebbero asportato la documentazione contabile perché essa era contenuta in una valigetta di cui non potevano conoscere il contenuto, laddove la Corte di appello ha dedotto la falsità della denuncia da una pluralità di elementi, dei quali si è già sopra dato atto.

Né potrebbe assumere rilievo disarticolante la circostanza, apoditticamente addotta, secondo cui sarebbe emersa la prova unicamente dell'iniziale istituzione della contabilità ma non anche del suo mantenimento durante l'intera gestione sociale, e ciò al fine di ritenersi al più ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 217 l.f. laddove ciò che rileva è che la sottrazione dei documenti contabili, qualunque essi siano, sia avvenuta al fine di recare pregiudizio ai creditori o di avvantaggiare se stessi o altri; e nel caso di specie i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno argomentato sul punto evidenziando come la complessiva impostazione della vicenda criminosa deponesse per la sussistenza del dolo specifico.

La censura per altro verso si propone come genericamente rivalutativa delle testimonianze assunte in giudizio innescando un indotto valutativo non percorribile in sede di legittimità.

4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'integrale accoglimento del ricorso. / ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 9.07.2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia del Tribunale di Latina, deliberata in data 3.07.2020, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di legale rappresentante pro-tempore, dal 26.01.2009 al fallimento, e amministratore unico, dal 16.01.2008 al 26.01.2009, della società [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarata fallita il 27.01.2011 - responsabili in concorso del reato di bancarotta fraudolenta documentale per la sottrazione ovvero distruzione dei libri e/o delle scritture contabili in guisa da impedire la ricostruzione dell'attivo societario e con lo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori (capo A); e condannava entrambi alla pena, sospesa, di anni due di reclusione. Il Tribunale dichiarava altresì nei confronti dei predetti di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. (di cui al capo B) della contestazione) in ordine alla denuncia di furto della documentazione contabile sporta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di Appello, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, attraverso i propri difensori di fiducia, con distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo deduce errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 2, lett. b) ed e), del codice di rito, in relazione alla ritenuta bancarotta documentale, per sottrazione, nella parte in cui afferisce al libro dei soci, laddove, la Corte di appello, si esprime nei seguenti termini "l'incredibilità dell'avvenuto furto, denunciato dal ricorrente, delle scritture contabili della società, ivi compreso il libro dei soci, avvenuto ad opera di terzi sconosciuti mediante il prelievo dei documenti dalla macchina del [OSCURATO:PERSONA] e, per conseguenza, la celata intenzione nella denuncia di sottrarre le scritture all'esame del curatore, rendendo più difficoltosa la ricostruzione patrimoniale della società. Evidente è il vizio motivazionale in cui incorre la Corte perchè, sebbene già il d.l. n. 185/2008 ha escluso l'obbligo di tenuta per una società a responsabilità limitata del libro soci, comprende nella bancarotta documentale anche la sottrazione di tale libro. Sul punto si rileva che la lettera dell'art. 216, comma 1, n. 2) I. fall., che punisce la condotta di sottrazione, distruzione e falsificazione dei libri e delle scritture contabili che il fallito doveva tenere ai sensi della normativa vigente al momento della gestione dell'impresa a tutela della procedura concorsuale e del soddisfacimento degli interessi dei creditori, tra cui l'ostensibilità e ricostruibilità del patrimonio, è da interpretarsi come un rinvio implicitamente operato dalla norma incriminatrice alle disposizioni del codice civile che individuano gli obblighi contabili dell'imprenditore commerciale e che integrano il precetto. Pertanto, ai sensi degli artt. 2214 e 2478 cod. civ. la fallita, ad avviso della difesa, era tenuta ad istituire e conservare nel periodo antecedente all'instaurazione della procedura concorsuale solo alcuni libri sociali, ma non il libro dei soci; di qui l'insussistenza del reato in parte qua. 3.2. Il secondo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione all'omessa specificazione degli elementi dai quali desumere l'elemento soggettivo del dolo specifico di cui all'art. 216 I. fall. in luogo del dolo richiesto per la fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 2, I. fall. Si eccepisce il vizio motivazionale laddove il dolo richiesto dalla fattispecie della bancarotta documentale è stato ravvisato solamente nella presentazione della denuncia di furto delle scritture contabili, ritenuta dalla Corte territoriale non credibile poiché inverosimile che ignoti avrebbero asportato dall'auto dell'imputato le scritture contabili. Al contrario, a sostegno della verosimiglianza dell'episodio, la difesa osserva che la denuncia presentata dal ricorrente riporta che ignoti avrebbero asportato una valigetta chiusa che conteneva al suo interno le scritture della società. Sul punto si evidenzia altresì che i dipendenti, in qualità di testimoni, non hanno fornito dichiarazioni dimostrative del fatto che per l'intera gestione sociale le scritture fossero state redatte. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi. 4.1. Il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) del codice di rito, deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Premesso che il ricorrente era stato tratto in giudizio in qualità di amministratore unico della fallita senza indicare il periodo temporale (dal 16.01.2008 al 26.01.2009) in cui lo stesso aveva svolto tale ruolo, si eccepisce la genericità dell'imputazione formulata, già rilevata in appello ove la difesa osservava che il Tribunale era pervenuto a declaratoria di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mediante l'escamotage di indicarlo quale amministratore di fatto. Sul punto si contesta la scarna motivazione resa dalla Corte territoriale a sostegno dell'infondatezza del motivo di appello poiché, essendo la bancarotta documentale, nella sua duplice previsione di generica (prima parte) e specifica (seconda parte), un reato proprio, la qualifica iniziale è elemento essenziale della contestazione e, pertanto, era doveroso indicarla nel capo di imputazione per permettere al ricorrente di difendersi. Questi di conseguenza si è limitato a chiedere l'assunzione di testimonianza sull'unico atto gestorio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] e a rivolgere ai testi del PM unicamente aspetti afferenti tale atto, avvenuto in data 26.02.2008 e consistito nella cessione del ramo di azienda dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., operazione che ha interrotto ogni legame di [OSCURATO:PERSONA] con la fallita, essendo concretamente subentrati i Sig.ri Gnutti e Torretta titolari della [OSCURATO:PERSONA] unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], persona dell'entourage della [OSCURATO:PERSONA], che ha assunto il ruolo di amministratore di diritto. 4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in riferimento alla, già eccepita in appello, mancata assoluzione del ricorrente dal capo A) per non avere commesso il fatto. In particolare, si evidenzia la serie di doglianze a cui la Corte territoriale avrebbe omesso di dare il dovuto riscontro e rilievo, afferenti rispettivamente: - la non emersione nell'istruttoria dibattimentale di alcun elemento atto a poter sostenere che il ricorrente avesse continuato a esercitare un potere gestionale nell'ambito della fallita dopo la dismissione della propria carica di amministratore avvenuta in data 26.01.2009, dal quale desumerne la responsabilità, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in ordine al mancato rinvenimento della documentazione societaria; - il dato temporale di cessazione della carica di amministratore del ricorrente, avvenuta in data 26.01.2009 e il fatto che i testi si erano in realtà riferiti al periodo antecedente all'assunzione della carica e non a quello successivo valorizzato quindi erroneamente dalla corte territoriale per affermare la gestion di fatto del ricorrente; - la cessione del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA], operazione realmente avvenuta e da ritenere vantaggiosa e positiva per la [OSCURATO:SOCIETA] e non negativa come asserito nella sentenza impugnata;- l'emersione, in dibattimento, della regolare istituzione e tenuta della contabilità nel periodo precedente all'amministrazione della società da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza di assoluzione intervenuta per il ricorrente, in altro procedimento presso il Tribunale di Roma, dal reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, nella quale il gup ha rappresentato come non vi fosse ragione di dubitare della veridicità della denuncia sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza; sentenza dimostrativa altresì del fatto che sino al gennaio 2009 non sussisteva alcun elemento tale da far ritenere che le scritture contabili non fossero tenute regolarmente. Ed invero tali scritture erano state rinvenute dalla G.d.F. in un controllo effettuato precedentemente alla denuncia di furto; - la conferma da parte dei testi dell'accusa, Grisanti e Sinapi, della regolare tenuta della contabilità anche a fronte di difficoltà nei pagamenti, e dell'assenza di ingerenze da parte del ricorrente nella gestione delle scritture e dei documenti contabili; e che i dati contabili erano inseriti nei PC; - l'interruzione di ogni legame del ricorrente con la fallita due anni prima della dichiarazione di fallimento, non avendo ricoperto in alcun modo, successivamente alla dimissioni, il ruolo di amministratore di fatto né essendo mai entrato a far parte della gestione della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, si eccepisce, in definitiva, che la Corte territoriale, in maniera incompleta e illogica, traendo conclusioni prive di giustificazione e incoerenti, del tutto slegate dalle risultanze dibattimentali e in violazione dei principio di legittimità affermati in materia di esaustività della motivazione, si è limitata a riportare il percorso motivazionale del Giudice di primo grado, omettendo di argomentare sui predetti elementi in concreto portati alla sua attenzione, da cui emergeva l'impossibilità di qualificare il ricorrente quale amministratore di fatto a seguito della dismissione della carica formale, nonché un ragionevole dubbio circa la sua responsabilità in ordine alla commissione del delitto di bancarotta documentale. 4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla mancata assoluzione dal reato di cui al capo B) per non avere commesso il fatto. Secondo quanto già eccepito in appello, va rilevata l'assenza di elmenti probatori idonei a imputare al ricorrente il reato di cui all'art. 367 cod. pen. Si ribadisce che dall'istruttoria è emerso che il ricorrente non aveva alcun motivo di distruggere la documentazione contabile, in considerazione dei proficui accordi intercorsi con la [OSCURATO:PERSONA] quanto alla cessione del ramo aziendale della fallita, operazione in forza della quale la nuova compagine assumeva i dipendenti e pagava stipendi e TFR garantendo continuità aziendale e lo svolgimento dell'attività produttiva. Si rileva ancora che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato autonomamente la denuncia e che il passaggio di consegna dei libri contabili e dei documenti sociali dal ricorrente a quest'ultimo è acclarato e desumibile proprio dalla presentazione, il 19.02.2010, della denuncia di furto della documentazione dal bagagliaio della propria autovettura, sporta da [OSCURATO:PERSONA] senza alcun riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il quale non rivestiva più da un anno e un mese la qualifica di legale rappresentante della fallita. A tal proposito si rileva altresì che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non si è sottoposto all'esame e non ha smentito di avere ricevuto la documentazione contabile. Sul punto si contesta la scarna motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale non ha fornito alcun riscontro in merito ai profili di responsabilità del ricorrente e si è limitata, sulla base solo della già ritenuta qualifica di prestanome del [OSCURATO:PERSONA] e di «descritti legami» (mai provati, se non in relazione alla formale successione nel ruolo di legale rappresentante della fallita), a confermare il provvedimento dichiarativo della prescrizione del reato predetto anziché pervenire a una pronuncia assolutoria di merito, allorquando dagli atti processuali emergevano prove a sostegno della mancanza di colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] ed erano assenti elementi di riscontro, anche solo in astratto, della consapevolezza (o quantomeno di un contributo agevolatore), in capo al ricorrente, della presentazione di una denuncia per la sottrazione della documentazione societaria. 5. Con atto pervenuto in data 19.01.2023, nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata memoria ex. art. 611 cod. proc. pen. recante osservazioni aggiuntive ai tre motivi dedotti al fine di definire il perimetro di ammissibilità delle deduzioni proposte. Quanto al primo motivo, il fatto diverso delineato è costituito dal riconoscimento di altra condotta esplicatasi con forme e modalità diverse da quelle contestate, nonché in un momento temporale diverso rispetto a quello oggetto della contestazione originaria, con la conseguenza della trasformazione di una condotta originariamente contestata per il ruolo di amministratore unico nel periodo della carica, a una condotta ritenuta posta in essere in qualità di amministratore di fatto anche per il periodo successivo alla carica ricoperta. Ne consegue, ad avviso della difesa, che per il reato di bancarotta documentale impropria, avente natura di reato proprio, il riconoscimento della carica di amministratore di fatto, in epoca successiva alle dimissione, non è sovrapponibile al riconoscimento della carica di amministratore unico poiché trattasi di due qualifiche societarie aventi caratteristiche diverse. Quanto al secondo motivo, la difesa ribadisce il rilievo circa la carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto assunto dal ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ravvisato, in violazione dei principi di legittimità che richiedono l'esercizio continuativo dell'attività gestoria, non occasionale, di funzioni riservate alla competenza tipica degli amministratori di diritto. In relazione al terzo motivo, si ribadisce il rilievo circa l'eccesso di astrattezza e, pertanto di illogicità, operato dalla Corte territoriale laddove, presuntivamente, senza prove concrete e ipotizzando un legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cui le "posizioni fossero "legate profondamente ed inscindibilmente", riconosce al ricorrente il ruolo di "mandante" della denuncia di furto della documentazione contabile posta dal [OSCURATO:PERSONA]. Infine si osserva che il suddetto contributo agevolatore ravvisato in capo al ricorrente non può cogliersi neanche sulla base della tempestività con la quale il nuovo amministratore presentava la denuncia di furto, avvenuta in data 19.02.2010, dopo più un anno dall'assunzione della carica e dalle dimissioni del [OSCURATO:PERSONA]. 7. Con memoria scritta a cui si è riportato in udienza, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. 8. Con memoria di replica, pervenuta in data 26.01.2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento di tutti i motivi di ricorso prospettati e, pertanto, nell'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili, reiterativi di censure già poste in appello alle quali la sentenza impugnata aveva dato risposte esaurienti, con le quali, in definitiva, le impugnazioni mostrano di non confrontarsi, finendo, per altro verso, con lo sfociare in valutazioni involgenti il fatto e il merito della regiudicanda. Segnatamente la Corte di Appello - al pari del Tribunale - trae il proprio giudizio di conferma della colpevolezza del ricorrente da una serie di elementi quali: la testimonianza del curatore e la sua relazione (che attestava debiti per importi ingenti verso banche, fornitori e dipendenti precisando che l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] non gli aveva consegnato alcun documento contabile ma solo una denuncia di smarrimento - rectius di furto - delle scritture contabili e di non essere riuscito ad ottenere la presenza del precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA]), i bilanci depositati (l'ultimo risalente all'anno 2006 dal quale risultavano passività per circa un milione e centomila euro bilanciate da poste attive per importi sostanzialmente equivalenti), la dichiarazione dei redditi 2007 della società (che rappresentava immobilizzazioni materiali per euro 121.620,00 e immobilizzazioni immateriali per euro 170.578,00 non rinvenute), le convergenti dichiarazioni di alcuni dipendenti (che avevano quasi tutti confermato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso la sede della società come dominus, già prima dell'assunzione formale della carica e fino, quanto meno, al momento del fitto di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] coincidente col loro trasferimento alla nuova società, poi fallita anch'essa; uno di essi, [OSCURATO:PERSONA], sempre secondo quanto si riporta in sentenza, e non specificamente contestato, aveva proseguito a gestire la produzione anche dopo il fitto dell'azienda su richiesta di [OSCURATO:PERSONA]), le dichiarazioni rese dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (che assumeva di aver consegnato tutti i documenti contabili a [OSCURATO:PERSONA] e di averne dato atto in un verbale che però non veniva prodotto alla curatela per essere stato in precedenza consegnato alla G.d.f.), e le caratteristiche della denuncia di furto; e sulla base di essi, attraverso una serie di passaggi argomentativi anche di tipo logico, ricostruisce la complessiva vicenda mediante una lettura unitaria, rispetto alla quale, come si vedrà nell'analizzare i singoli motivi, non vi è un dialogo effettivo. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato. A differenza di quanto si assume in ricorso, non può affermarsi che a [OSCURATO:PERSONA] sia assegnato un ruolo incerto alla stregua dell'imputazione dal momento che da questa risulta che allo stesso il reato di bancarotta documentale è contestato unitamente a [OSCURATO:PERSONA], che all'atto del fallimento figurava come mero amministratore di diritto, e quello di falsa denuncia di furto è parimenti a lui contestato in concorso col [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene difetti l'indicazione della qualità di amministratore di fatto, che si è al medesimo inteso attribuire in sentenza, è nondimeno chiaro che la duplicazione della qualifica di amministratore, riferita a [OSCURATO:PERSONA] in termini di amministratore pro- tempore, legale/formale, e a [OSCURATO:PERSONA] di amministratore unico, senza limitazione temporale, non possa che stare a significare che il reato sia da attribuire al primo come amministratore formale e al secondo come amministratore effettivo.D'altra parte, questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che, in via generale, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa, specificando, con riferimento alla bancarotta fraudolenta, che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ad es., qualora il soggetto, cui sia stato contestato, in concorso, il reato nella sua qualità di addetto alla sede operativa - o di direttore generale - della società fallita, venga condannato come amministratore di fatto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2275 del 25/11/2009 Ud. (dep. 19/01/2010) Rv. 245957 - 01 e Sez. 5, Sentenza n. 1842 del 25/11/1998 Ud. (dep. 12/02/1999) Rv. 212351 - 01); e, nel caso di specie, dall'imputazione emergono con chiarezza non solo la qualifica di amministratore, contestualmente, riferita ad entrambi ma anche le condotte che si è ad essi inteso contestare, in concorso tra loro - sottrazione delle scritture contabili e presentazione della falsa denuncia di furto - che sono evidentemente relative al periodo successivo alla cessazione formale della carica da parte di [OSCURATO:PERSONA] e già di per sé indicative del ruolo partecipativo e del correlato interesse di ciascuno di essi rispetto alla vicenda. 2.2.11 secondo motivo nel riproporre il tema secondo cui il ricorrente si sarebbe limitato a porre in essere l'affitto di azienda, ovvero un atto vantaggioso per la società, e che le scritture contabili erano state regolarmente tenute, non opera alcun confronto con la sentenza impugnata. Secondo la ricostruzione accusatoria recepita anche nella pronuncia della Corte di appello, la designazione di [OSCURATO:PERSONA], come amministratore formale - che verosimilmente, come annota il PG. Di questa Corte, svolgeva di professione il ruolo di "testa di legno" risultando amministratore formale in 56 imprese dall'oggetto estremamente eterogeneo tra loro - aveva avuto come unico scopo quello di premunirsi con la proposizione della falsa denuncia di furto delle scritture contabili da parte di un terzo e di traghettare la società verso il fallimento, una volta che con il decisivo atto di affitto di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] - imputabile anche formalmente a [OSCURATO:PERSONA] - la società era rimasta priva dell'asset necessario per proseguire l'attività (e ciò, peraltro, senza un effettivo corrispettivo del cui versamento, in assenza di qualsivoglia dato contabile - sottolineano i giudici di merito - non è emersa alcuna prova); d'altronde - si osserva nella sentenza impugnata - alla nuova nomina non aveva fatto seguito la cessione delle quote al nuovo amministratore che erano rimaste in capo a [OSCURATO:PERSONA]; sicchè, a differenza di quanto si assume in ricorso, in definitiva, non poteva ritenersi il ricorrente affatto indifferente rispetto alla sorte delle scritture contabili, sebbene formalmente non più amministratore formale della società. La Corte territoriale attribuisce, in buona sostanza, la paternità della denuncia falsa a [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che egli abbia continuato ad interessarsi della società anche dopo la cessazione della carica e fosse colui che avesse effettivo interesse alla sua proposizione; a supporto di tale impostazione la sentenza impugnata valorizza anche la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato riconosciuto come il dominus della società ancor prima di assumere la carica di amministratore, ciò a dimostrazione di un suo coinvolgimento nella società che va oltre il titolo formale; e quanto al periodo successivo alla cessazione della carica, essendo di fatto la società non più operativa a causa dell'affitto di azienda, il suo ruolo è stato correttamente ravvisato soprattutto in virtù di argomenti logici che fanno leva anche sulle caratteristiche del suo successore solo formale. 2.3.La circostanza del furto della documentazione contabile in auto, oggetto di falsa denuncia, che la sentenza indica come chiaro espediente per sottrarre agli organi fallimentari i documenti contabili, è stata parimenti oggetto di adeguato vaglio del giudice del gravame, col quale — parimenti - manca di confrontarsi il ricorso; che fa peraltro leva sul fatto che vi sarebbe stato un passaggio di consegna delle scritture contabili da parte di [OSCURATO:PERSONA] al nuovo amministratore senza considerare che l'assunto accusatorio recepito in sentenza prescinde da tale circostanza ascrivendo al ricorrente di avere agito in concorso col nuovo amministratore (per esserne stato in buona sostanza l'istigatore). L'estensione della censura, che nella memoria tende ad intaccare anche tale aspetto evidenziando l'assenza di elementi che depongano per un collegamento tra í due imputati, non considera che la ricostruzione del rapporto concorsuale ravvisato tra essi prescinde da pregresse conoscenze e si fonda su elementi ed argomenti che danno piuttosto conto della necessaria riconducibilità della falsa denuncia anche al ricorrente (per non avere [OSCURATO:PERSONA] un reale interesse rispetto alla società e alle scritture contabili). Spiega, poi, la Corte di appello come risulti del tutto inverosimile la denuncia sporta: il furto, senza effrazione, dei libri contabili, che si trovavano all'interno dell'auto, che non viene rubata, unitamente ai dispositivi elettronici, a tutti gli estratti conto, alle fatture e ai ddt, insomma a ogni documento contabile che avrebbero potuto essere utile ai fini della ricostruzione delle dinamiche della società, senza alcuna preoccupazione per la ricostituzione della contabilità essenziale per le attività fallimentari. lo Sicchè il motivo si appalesa anche manifestamente infondata nella parte in cui lamenta la mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p. dal reato di cui al capo b) dichiarato prescritto. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato deducendo un aspetto inconferente ai fini della integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili. Il libro dei soci costituisce solo uno dei libri riguardanti la società che risultano essere stati oggetto della falsa denuncia di furto, sicchè il fatto che la Corte di appello abbia fatto riferimento anche ad esso non incide minimamente sulla integrazione del reato. La censura d'altro canto si fonda su considerazioni astratte involgenti l'obbligo di tenuta di tale libro che in alcun modo hanno attinenza col tema in questione. Ed invero, il reato di bancarotta fraudolenta per sottrazione delle scritture contabili e dei libri societari prescinde dall'obbligatorietà, a monte, della tenuta dei medesimi avendo esso ad oggetto la dispersine di tutti quegli elementi documentali contabili e societari che entrando a far parte del sistema assumono rilievo per le dinamiche societarie in un momento cruciale come quello della declaratoria del fallimento. 3.2.11 secondo motivo è affetto da genericità intrinseca ed estrinseca. Lamenta, esso, genericamente la mancanza di specificazione degli elementi indicativi dell'elemento soggettivo del dolo di cui all'art. 216 I.f. piuttosto che di quello di cui all'art. 217 comma 2 I. f., per essersi desunto il dolo specifico dalla mera circostanza che il ricorrente ebbe a presentare la falsa denuncia di furto delle scritture contabili. Si adduce genericamente che non è inverosimile che i ladri avrebbero asportato la documentazione contabile perché essa era contenuta in una valigetta di cui non potevano conoscere il contenuto, laddove la Corte di appello ha dedotto la falsità della denuncia da una pluralità di elementi, dei quali si è già sopra dato atto. Né potrebbe assumere rilievo disarticolante la circostanza, apoditticamente addotta, secondo cui sarebbe emersa la prova unicamente dell'iniziale istituzione della contabilità ma non anche del suo mantenimento durante l'intera gestione sociale, e ciò al fine di ritenersi al più ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 217 l.f. laddove ciò che rileva è che la sottrazione dei documenti contabili, qualunque essi siano, sia avvenuta al fine di recare pregiudizio ai creditori o di avvantaggiare se stessi o altri; e nel caso di specie i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno argomentato sul punto evidenziando come la complessiva impostazione della vicenda criminosa deponesse per la sussistenza del dolo specifico. La censura per altro verso si propone come genericamente rivalutativa delle testimonianze assunte in giudizio innescando un indotto valutativo non percorribile in sede di legittimità. 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favor
Sentenza Cassazione n. 15748/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris