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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24568/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero, con la quale [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] srl (società dichiarata fallita in data 21 novembre 2013), era stato assolto dai delitti di bancarotta per distrazione e preferenziale.

Con la stessa sentenza è stato rigettato l'appello dell'imputato in ordine al diniego della richiesta, ex art. 541 comma secondo cod. proc. pen., di condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali in suo favore.

2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso il Fiorenzi, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai due motivi qui di seguito sintetizzati.v

2.1. Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione dell'articolo 82, comma terzo, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto statuire sull'atto di appello proposto dall'imputato riguardo la mancata delibazione della richiesta di rifusione delle spese prevista dall'articolo 541 comma 2 cod. proc. pen., giacché v'è stata revoca di costituzione della parte civile, avvenuta all'udienza del 6 maggio 2019.

Infatti, tale revoca trasferisce in sede civile la res controversa alla cognizione del giudice civile, impedendo al giudice penale di conoscere delle relative domande.

Ne consegue che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere sull'impugnazione dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'articolo 541 comma 2 cod. proc. pen.

La richiesta di rifusione delle spese in favore dell'imputato è stata respinta dalla Corte territoriale, che ha sostenuto la corretta condotta processuale tenuta dalla parte civile.

Questa valutazione però non è richiesta dalla norma, la quale non collega la condanna al pagamento delle spese processuali ad un comportamento colposo tenuto dalla parte civile ma all'assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità.

Inoltre, si lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui si tenta di giustificare la scelta di revoca della costituzione con la convinzione dell'infondatezza delle accuse mosse nei confronti dell'imputato, mentre tale asserzione dovrebbe al contrario confermare le ragioni dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

2. La Corte territoriale è incorsa nella violazione dell'art. 82, comma 3, cod.proc.pen.

Il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato quando, come nella specie, la costituzione di parte civile sia stata revocata.

In tale ipotesi, infatti, l'azione relativa può essere proposta solo davanti al giudice civile; e ciò rende fondato anche l'interesse del ricorrente a far valere il vizio nel presente giudizio di cassazione.

Se è vero che la revoca della costituzione di parte civile determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 82 cod. proc. pen., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 541 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 7297 del 19/12/1997, Rv. 209602) Quindi, qualora - come nella specie- la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata ed incondizionata, il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 24725 del 01/04/2015, Rv. 264129).

3. Consegue a quanto sopra argomentato che, nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbe dovuto statuire sull'atto di appello proposto dall'imputato riguardo la mancata delibazione della richiesta di rifusione delle spese prevista dall'articolo 541 comma 2 cod. proc. pen., giacché v'era stata revoca di costituzione della parte civile, avvenuta all'udienza del 6 maggio 2019.

Infatti, tale revoca trasferisce in sede civile la res controversa, impedendo al giudice penale di conoscere delle relative domande.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di rigetto dell'appello dell'imputato e alla conseguenziale condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto dell'appello dell'imputato e alla conseguenziale condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

Così decstiii febbraio 2022 Il consiliere tensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2019, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado, appellata dal Pubblico Ministero, con la quale [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] srl (società dichiarata fallita in data 21 novembre 2013), era stato assolto dai delitti di bancarotta per distrazione e preferenziale. Con la stessa sentenza è stato rigettato l'appello dell'imputato in ordine al diniego della richiesta, ex art. 541 comma secondo cod. proc. pen., di condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali in suo favore. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso il Fiorenzi, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato ai due motivi qui di seguito sintetizzati.v 2.1. Con il primo motivo è denunziata l'erronea applicazione dell'articolo 82, comma terzo, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto statuire sull'atto di appello proposto dall'imputato riguardo la mancata delibazione della richiesta di rifusione delle spese prevista dall'articolo 541 comma 2 cod. proc. pen., giacché v'è stata revoca di costituzione della parte civile, avvenuta all'udienza del 6 maggio 2019. Infatti, tale revoca trasferisce in sede civile la res controversa alla cognizione del giudice civile, impedendo al giudice penale di conoscere delle relative domande. Ne consegue che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a provvedere sull'impugnazione dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo si denunziano violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine all'articolo 541 comma 2 cod. proc. pen. La richiesta di rifusione delle spese in favore dell'imputato è stata respinta dalla Corte territoriale, che ha sostenuto la corretta condotta processuale tenuta dalla parte civile. Questa valutazione però non è richiesta dalla norma, la quale non collega la condanna al pagamento delle spese processuali ad un comportamento colposo tenuto dalla parte civile ma all'assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità. Inoltre, si lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui si tenta di giustificare la scelta di revoca della costituzione con la convinzione dell'infondatezza delle accuse mosse nei confronti dell'imputato, mentre tale asserzione dovrebbe al contrario confermare le ragioni dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. La Corte territoriale è incorsa nella violazione dell'art. 82, comma 3, cod.proc.pen. Il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato quando, come nella specie, la costituzione di parte civile sia stata revocata. In tale ipotesi, infatti, l'azione relativa può essere proposta solo davanti al giudice civile; e ciò rende fondato anche l'interesse del ricorrente a far valere il vizio nel presente giudizio di cassazione. Se è vero che la revoca della costituzione di parte civile determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 82 cod. proc. pen., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 541 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 7297 del 19/12/1997, Rv. 209602) Quindi, qualora - come nella specie- la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello sia illimitata ed incondizionata, il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile (Sez. 6, Sentenza n. 24725 del 01/04/2015, Rv. 264129). 3. Consegue a quanto sopra argomentato che, nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbe dovuto statuire sull'atto di appello proposto dall'imputato riguardo la mancata delibazione della richiesta di rifusione delle spese prevista dall'articolo 541 comma 2 cod. proc. pen., giacché v'era stata revoca di costituzione della parte civile, avvenuta all'udienza del 6 maggio 2019. Infatti, tale revoca trasferisce in sede civile la res controversa, impedendo al giudice penale di conoscere delle relative domande. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione di rigetto dell'appello dell'imputato e alla conseguenziale condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di rigetto dell'appello dell'imputato e alla conseguenziale condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Così decstiii febbraio 2022 Il consiliere tensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]
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