CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al mancato affidamento in prova è inammissibile siccome estremamente generico atteso che al rilievo della mancata attenta valutazione della insussistenza di elementi ostativi alla ammissibilità della richiesta non fa seguito una necessaria precisa individuazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di tale tesi, puramente evocativa di una erronea valutazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26.1