Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28619/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclus:orl de!la PG, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il D.M. 15 settembre 2022, con cui è stata prorogata per due anni la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

La proroga è stata disposta sul rilievo della persistente operatività, attestata da recenti esiti processuali, dell'associazione mafiosa di cui il condannato ha fatto parte — la cosca «Zagari-[OSCURATO:PERSONA]-Viola», operante in Taurianova — e della posizione qualificata da lui rivestita, in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], in seno a detta compagine, per conto della quale ha curato la gestione della cassa, nonché il raccordo con il capo indiscusso del clan, [OSCURATO:PERSONA], arrestato nel 2016 dopo avere trascorso un ventennio in latitanza, ed esercitato poteri deliberativi ed autorizzativi coerenti con la posizione gerarchica che gli viene tuttora riconosciuta, Il giudice a qua ha, altresì, rilevato che dall'osservazione penitenziaria non sono emersi, in [OSCURATO:PERSONA], elementi sintomatici di autentica rielaborazione critica del proprio vissuto delinquenziale né, tantomeno, di dissociazione o di acquisizione di valori di legalità.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per Cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, preceduto dalla riproposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 2, 113 e 177 Cost. ed in ragione dell'attribuzione all'autorità amministrativa, anziché a quella ordinaria, del potere di applicare il regime detentivo differenziato, che, a suo modo di vedere, costituisce, nella sostanza, una vera e propria misura di prevenzione personale.

Si duole, in specie, dell'immotivato ed ingiusto rigetto, da parte del Tribunale ai sorveglianza, delle richieste istruttorie da lui formulate, finalizzate, precipuamente, alla verifica della possibilità che le informazioni raccolte a suo carico afferiscano, almeno in parte, a soggetti suoi omonimi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato.

2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta dal ricorrente con specifico riferimento all'attribuzione all'autorità amministrativa, anziché a quella giudiziaria, del potere di adottare provvedimenti, di applicazione e di proroga, di sottoposizione ad un regime detentivo che si traduce, nella sostanza, in una misura di prevenzione personale, è stata, ancora in tempi relativamente recenti, esaminata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, LiOri, Rv. 279792 - 01) che, sulla scia di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010, ne ha dichiarato — in linea con quanto statuito da numerose, precedenti decisioni, i cui contenuti ha espressamente e dettagliatamente richiamato — la manifesta infondatezza.

I giudici di ieaittimità hanno svolto, in proposito, argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, affermando, in conclusione, che non sussiste «anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto di spazi minimi e inconnprimibili di relazionaiità e i controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento oricinario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294 - 01).

3. Per quanto concerne il dedotto vizio di legittimità, va detto che, come, da ultimo, ricordato da Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258, Cospito, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazione o proroga del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segnato dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l'ambito dei vizi deducibili avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell'art.125 cod. proc. oen., i casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628), A differenza, pertanto, della verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva.

Tale limite ai sindacato di legittimità comporta, inoltre, l'impossibilità di stigmatizzare l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale non abbia ritenuto riievanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).

4. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata esaminata alla luce delle note informative trasmesse dal Ministero dell'Interno e dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice a quo ha evidenziato l'attuale operatività dell'associazione mafiosa di appartenenza, il potente clan «Zagari-[OSCURATO:PERSONA]-Viola», la cui azione risulta diffusa, aggressiva e violenta, ed al cui interno [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito posizione apicale, Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all'attualità dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua posizione di vertice nell'ambito della societas sceleris, che rende concreto il pericolo che egli, se inserito nel circuito penitenziwio ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali.

Ciò, anche in virtù del fatto — da tempo emerso nell'esperienza investigativa e giudiz ar a — che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi ricopre un ruolo qualificato, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione della personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell'organizzazione ancora operativa sul territorio.

5. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo che la supporta, i'ordinanza impugnata appare rispettosa tanto delle risultanze processuali quanto dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Ne consegue cne i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova — non consentita — valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, nonché allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza.

Palesemente generica appare, del resto, la doglianza del ricorrente che si appunta sul rigetto della richiesta istruttoria da lui avanzata — finalizzata all'audizione di un ufficiale di p.g. che, sostiene, avrebbe potuto chiarire se ed in quale misura le informazioni sottese all'emissione del decreto ministeriale di pi oroga possano essere, eventualmente, riferite ad uno dei soggetti, suoi omonimi, che sono risultati coinvolti nelle investigazioni — che il Tribunale ai sorveglianza ha giustificato, nel fisiologico esercizio dei propri poteri, in ragione (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato) dell'assenza di rischi o equivoci di sorta e della compiuta e sicura identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e non già di una radicale incompatibilità tra il procedimento susseguente alla proposizione dei reclamo e lo svolgimento di attività istruttoria.

5. Per e esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclus:orl de!la PG, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il D.M. 15 settembre 2022, con cui è stata prorogata per due anni la sottoposizione del detenuto al regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. La proroga è stata disposta sul rilievo della persistente operatività, attestata da recenti esiti processuali, dell'associazione mafiosa di cui il condannato ha fatto parte — la cosca «Zagari-[OSCURATO:PERSONA]-Viola», operante in Taurianova — e della posizione qualificata da lui rivestita, in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], in seno a detta compagine, per conto della quale ha curato la gestione della cassa, nonché il raccordo con il capo indiscusso del clan, [OSCURATO:PERSONA], arrestato nel 2016 dopo avere trascorso un ventennio in latitanza, ed esercitato poteri deliberativi ed autorizzativi coerenti con la posizione gerarchica che gli viene tuttora riconosciuta, Il giudice a qua ha, altresì, rilevato che dall'osservazione penitenziaria non sono emersi, in [OSCURATO:PERSONA], elementi sintomatici di autentica rielaborazione critica del proprio vissuto delinquenziale né, tantomeno, di dissociazione o di acquisizione di valori di legalità. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per Cassazione incentrato su un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, preceduto dalla riproposizione dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per contrasto con gli artt. 2, 113 e 177 Cost. ed in ragione dell'attribuzione all'autorità amministrativa, anziché a quella ordinaria, del potere di applicare il regime detentivo differenziato, che, a suo modo di vedere, costituisce, nella sostanza, una vera e propria misura di prevenzione personale. Si duole, in specie, dell'immotivato ed ingiusto rigetto, da parte del Tribunale ai sorveglianza, delle richieste istruttorie da lui formulate, finalizzate, precipuamente, alla verifica della possibilità che le informazioni raccolte a suo carico afferiscano, almeno in parte, a soggetti suoi omonimi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su motivo manifestamente infondato. 2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta dal ricorrente con specifico riferimento all'attribuzione all'autorità amministrativa, anziché a quella giudiziaria, del potere di adottare provvedimenti, di applicazione e di proroga, di sottoposizione ad un regime detentivo che si traduce, nella sostanza, in una misura di prevenzione personale, è stata, ancora in tempi relativamente recenti, esaminata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, LiOri, Rv. 279792 - 01) che, sulla scia di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 349 del 1993, 410 del 1993, 351 del 1996, 376 del 1997 e 190 del 2010, ne ha dichiarato — in linea con quanto statuito da numerose, precedenti decisioni, i cui contenuti ha espressamente e dettagliatamente richiamato — la manifesta infondatezza. I giudici di ieaittimità hanno svolto, in proposito, argomentazioni che il Collegio condivide e fa proprie, affermando, in conclusione, che non sussiste «anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto di spazi minimi e inconnprimibili di relazionaiità e i controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento oricinario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294 - 01). 3. Per quanto concerne il dedotto vizio di legittimità, va detto che, come, da ultimo, ricordato da Sez. 1, n. 24/02/2023, n. 13258, Cospito, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione nei casi di applicazione o proroga del regime carcerario differenziato di cui all'art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è segnato dal comma 2-sexies, che circoscrive alla violazione di legge l'ambito dei vizi deducibili avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma. Il controllo affidato alla Corte di legittimità si svolge, pertanto, in un perimetro circoscritto che ricomprende, oltre all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza o la mera apparenza di motivazione, riconducendosi in tale vizio, integrante la violazione dell'art.125 cod. proc. oen., i casi di motivazione graficamente assente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione o la proroga del regime detentivo differenziato (sul punto, cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611, nonché, con riferimento specifico al tema del regime carcerario, Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226628), A differenza, pertanto, della verifica demandata al Tribunale di sorveglianza, che è organo di merito, questa Corte ha ridotti margini di intervento, non potendo trovare ingresso ragioni di censura afferenti al materiale probatorio, alla correttezza della sua valutazione, al rigore logico del procedimento inferenziale che ha condotto alla decisione ovvero a profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione, e dovendo, invece, esso esplicarsi, in ordine alla legalità della decisione impugnata, in relazione ai parametri normativi che regolano il procedimento e la materia ed alla presenza di una motivazione reale ed effettiva. Tale limite ai sindacato di legittimità comporta, inoltre, l'impossibilità di stigmatizzare l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il tribunale non abbia ritenuto riievanti taluni argomenti o la documentazione difensiva, sempre che i dati posti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). 4. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione ineccepibile della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che è stata esaminata alla luce delle note informative trasmesse dal Ministero dell'Interno e dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice a quo ha evidenziato l'attuale operatività dell'associazione mafiosa di appartenenza, il potente clan «Zagari-[OSCURATO:PERSONA]-Viola», la cui azione risulta diffusa, aggressiva e violenta, ed al cui interno [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito posizione apicale, Il Tribunale di sorveglianza ha, quindi, condiviso le valutazioni espresse nel decreto ministeriale in merito all'attualità dei collegamenti, desunta dalla biografia criminale di [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua posizione di vertice nell'ambito della societas sceleris, che rende concreto il pericolo che egli, se inserito nel circuito penitenziwio ordinario, riannodi i pregressi contatti con i sodali. Ciò, anche in virtù del fatto — da tempo emerso nell'esperienza investigativa e giudiz ar a — che nelle organizzazioni di tipo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria, vieppiù in relazione a chi ricopre un ruolo qualificato, tanto che, in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, positiva evoluzione della personalità o, comunque, distacco dalla compagine criminale di appartenenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle logiche e nelle dinamiche interne dell'organizzazione ancora operativa sul territorio. 5. Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo che la supporta, i'ordinanza impugnata appare rispettosa tanto delle risultanze processuali quanto dei parametri, sopra richiamati, affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue cne i vizi lamentati non sono ammessi al vaglio in questa legittimità, poiché il ricorso tende a provocare una nuova — non consentita — valutazione di merito dei presupposti per la proroga del regime detentivo speciale, nonché allo sfavorevole apprezzamento di un apparato motivazionale che, in quanto immune da radicali deficit razionali e fondato sulla corretta indicazione delle pertinenti circostanze di fatto, non può in alcun modo essere qualificato in termini di mancanza o di apparenza. Palesemente generica appare, del resto, la doglianza del ricorrente che si appunta sul rigetto della richiesta istruttoria da lui avanzata — finalizzata all'audizione di un ufficiale di p.g. che, sostiene, avrebbe potuto chiarire se ed in quale misura le informazioni sottese all'emissione del decreto ministeriale di pi oroga possano essere, eventualmente, riferite ad uno dei soggetti, suoi omonimi, che sono risultati coinvolti nelle investigazioni — che il Tribunale ai sorveglianza ha giustificato, nel fisiologico esercizio dei propri poteri, in ragione (cfr. pag. 5 del provvedimento impugnato) dell'assenza di rischi o equivoci di sorta e della compiuta e sicura identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e non già di una radicale incompatibilità tra il procedimento susseguente alla proposizione dei reclamo e lo svolgimento di attività istruttoria. 5. Per e esposte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
Sentenza Cassazione n. 28619/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris