CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 1989
Cassazione n. 10093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 12/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata 12/02/2026, con la quale si chiede il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12/02/2025 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile per il reato di invasione abusiva di alloggio popolare dell'A.T.E.R.P. di Catanzaro, per la particolare tenuità del fatto (accertato in Catanzaro il 14/05/2018). 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deducono ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente - premesso che si tratta di sentenza di primo grado inappellabile alla luce della recente modifica dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che esclude l'appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, comma 1 e 2, cod. pen. - evidenzia la fittizietà della motivazione, sostanzialmente inesistente, risolvendosi in "formule di stile riferite ad un addebito estraneo alla vicenda e totalmente diverso, laddove si fa riferimento al "grado della colpa", "al valore della merce trovata nel borsone", dati inconferenti rispetto al caso in disamina. Sotto altro profilo, il ricorrente rileva che, comunque, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'istituto della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., ostandovi il fatto che la ricorrente non aveva rilasciato l'immobile e risulta gravata da precedenti penali, uno dei quali specifico e l'altro per furto aggravato, difettando pertanto il presupposto della "non abitualità del comportamento" (p.3. ricorso). 3. Il ricorso è fondato. 2. Secondo principio espresso dalla Suprema Corte, "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica" (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra, Rv. 280250 - 01). 3. Alla luce di queste coordinate, appare del tutto carente la motivazione riportata nella sentenza impugnata in ordine agli elementi in fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto. Invero, il giudice del merito, dopo una mera dissertazione astratta circa l'istituto di cui all'art.131 bis c.p., omette qualsiasi narrazione circa i fatti storici contestati all'imputata (p. 4 sentenza), se non la generica conclusione circa l'inesistenza di un titolo legittimante l'occupazione dell'immobile di edilizia residenziale popolare e, in sede di verifica della possibile sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. al caso concreto, non indica il reato contestato e richiama elementi fattuali estranei alla fattispecie: "il reato contestato all'imputato è quello previsto dall'art. c.p. sicché, avuto riguardo alla pena prevista dalla menzionata disposizione, al valore economico della merce trovata nel borsone il predetto reato contestato rientra nei limiti di pena indicati dall'art. 131 bis c.p." (p.5 sentenza).Osserva il Collegio che, non solo è omessa l'indicazione del reato contestato (rimasta in bianco), ma, come detto, è omessa la motivazione in ordine ai concreti (e non astratti) elementi di fatto in base ai quali si è ritenuto di applicare l'istituto, risultando ictu °cui/ una motivazione apparente, avulsa dalle risultanze processuali e dalla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto, relativi alle modalità della condotta, alla esiguità del danno o del pericolo e alla non abitualità, posto che si tratta, nella specie, di condotta perdurante nel tempo e commessa da persona pregiudicata anche specifica. 4. le esposte considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, perché proceda al nuovo giudizio, fornendo adeguata motivazione sul punto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. Così deciso in Roma, 24 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]