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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024

Cassazione n. 06131/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione fondando il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta costituita da spintoni, minacce idoneamente rivolti a contrastate l'azione dei pubblici ufficiali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pfgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione fondando il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta costituita da spintoni, minacce idoneamente rivolti a contrastate l'azione dei pubblici ufficiali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pfgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il residente
Sentenza Cassazione n. 06131/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris