CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 25093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ef, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/05/19873. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/19844. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/10/19855. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/04/19916. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico diMoschetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/12/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;letta la memoria di replica del difensore delle parti civili ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni dei difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale diCatania in data 13 settembre 2024, ha rideterminato, in accoglimento del concordatointercorso tra le parti, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cuiagli artt. 110 e 603-bis, 81 e 629 cod. pen. e 55, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 22,comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e 4 e 38, l. 20 maggio 1970, n. 300, confermandonel resto e rigettando la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle parti civili,«stante l’assenza in udienza delle stesse e della difesa, a nulla rilevando il deposito fuoriudienza (e prima della stessa) di comparsa conclusionale o nota spese».2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le suddette parti civili,eccependo la violazione dell’art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen., poiché la Corte diappello non avrebbe notificato a tutte le parti costituite la nuova fissazione dell’udienzacamerale.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono.2. Dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fattoprocessuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092-01), emerge che il decreto di fissazione per l’udienza del 2 dicembre 2025(contenente l’avviso che – salvo richiesta di trattazione orale – l’appello sarebbe statodefinito in sede camerale non partecipata) è stato ritualmente notificato anche alle parti civili.In relazione a tale udienza, le difese di queste ultime (avv. [OSCURATO:PERSONA] perBayad, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avv. [OSCURATO:PERSONA] per Adraui, Azdouh, [OSCURATO:PERSONA] e ElMansouri) hanno depositato, il 14 novembre 2025, le rispettive comparse conclusionali enota spese per la suddetta udienza non partecipata del 2 dicembre 2025.In precedenza (il 4 novembre 2025), il difensore dell’imputato aveva provveduto aldeposito dell’istanza di concordato, con allegata richiesta di trattazione orale e del consensoprestato dalla Procura generale.Non risulta tra gli atti trasmessi il provvedimento con cui è stata disposta la trattazionein presenza. In ogni caso, l’udienza di discussione si è svolta con tale modalità.Ciò che qui più rileva, neppure risulta effettuata alle parti civili odierne ricorrenti lacomunicazione ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., del suddetto mutamentodi rito.3. Il principio di diritto che esclude, anche nel giudizio di appello, la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non siaintervenuta nella discussione in pubblica udienza (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581-03; Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirgnotta, Rv. 284725-01) non poteva, dunque,operare, in difetto di compiuta vocatio in ius di tutte le parti con riferimento all’udienza atrattazione orale.4. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, limitatamente allastatuizione di rigetto della richiesta di rifusione delle spese delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel processo di appello dalle parti civili, con rinvio per nuovo giudizio sulpunto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.La regolazione delle spese per l’odierno grado è rimessa all’esito definitivo delprocedimento. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata rifusione delle spese del gradosostenute dalla parte civile con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione dellaCorte di appello di Catania.Spese al definitivoCosì è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]