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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 00316/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 26/05/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle i\mmende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della (gassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consig ere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], imputato di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 meglio specificate in rubrica, con unico motivo deduce l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa in data 26/05/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta dopo l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 444 cod. proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle i\mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della (gassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2023 Il consig ere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 00316/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris