CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 36766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/D5/1985 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 17/06/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'Avvocatura dello Stato per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, Associazione "Libera", che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna, in sede di giudizio di rinvio, in riforma della sentenza di assoluzione, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 210). Comberiati, nella qualità di difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo imputato di partecipazione all'associazione mafiosa denominata ndrangheta), in concorso con lo stesso Brescia, avrebbe inviato una lettera al direttore della sede del Resto del Carlino di [OSCURATO:PERSONA] - con richiesl:a di pubblicarla integralmente - e diretta al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e minacciato questi evocando l'appartenenza ad un gruppo di cutresi "discriminati" e "criminalizzati", con ciò facendo riferimento a soggetti attinti da una misura cautelare per il delitto di associazione mafiosa e in quel momento sottoposti a processo penale. In particolare, all'imputato si contesta di avere, in concorso con Brescia, travalicando il mandato difensivo, ricevuto da Brescia, in occasione di un colloquio, la missiva indirizzata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e, consapevole del suo contenuto, consegnato la lettera alla redazione del giornale "[OSCURATO:PERSONA] del Carlino", dando lettura della stessa alla presenza di due giornalisti, missiva che veniva inviata via fax al portavoce del [OSCURATO:PERSONA] il quale sporgeva denuncia. "Con la lettera in questione si diffidava il [OSCURATO:PERSONA] affinché si dimettesse, non avendo difeso i cittadini cutresi insediati in città (in particolare quelli coinvolti nel procedimento c.d. Aemilia che si assumevano discriminati e criminalizzati per motivi di regionalità), alludendo alla sua posizione di debolezza sostanziale dovuta al legame di coniugio con una cittadina di origine cutrese, proveniente da famiglia avente legami con esponenti della società eccellente di quella cittadina calabrese, e facendo chiaramente intendere che si era inimicato gli imputati cutresi del procedimento c.d. Aemilia, al punto che dovesse dimettersi avendo beneficiato, nel corso della campagna elettorale, del contributo degli zii pregiudicati della moglie e del sostegno raccolto grazie ad incontri presso circoli cittadini alla presenza di imputati del processo Aemilia". La Corte di cassazione con la sentenza n. 32238 del 2020 aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di condanna della Corte di appello ritenendo che l'acquisizione da altro procedimento delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] fosse stata irrituale e che dunque dette dichiarazioni fossero probatoriamente inutilizzabili. In particolare, con la sentenza in questione la Corte di cassazione aveva chiarito come: "Attraverso l'acquisizione del verbale di prova orale di [OSCURATO:PERSONA], reso nel diverso procedimento, si è utilizzato a fini probatori il contenuto della testimonianza, in assenza di consenso, con una sostanziale vanificazione della disciplina del contraddittorio. Ne consegue che, nella specie, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , oggetto di produzione da parte del Pubblico ministero e di ammissione da parte della Colte d'appello, non sono utilizzabili. Ciò comporta l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna perché valuti la "resistenza" della decisione impugnata, una volta sottratto ad essa il compendio probatorio dichiarato inutilizzabile. In buona sostanza, dovrà il giudice di rinvio, nella sua piena discrezionalità di giudizio, valutare in concreto se tali elementi di prova, acquisiti illegittimamente, abbiano o meno avuto un peso decisivo sulla decisione di penale responsabilità, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione e la risposta giudiziaria sarebbe stata la stessa, anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento, concludendo poi in punto di colpevolezza o meno del ricorrente" (così testualmente la Corte). La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha disposto su richiesta di parte la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, assumendo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed utilizzandole al fine della formulazione del giudizio di responsabilità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi, sviluppati in sotto argomenti. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. Il tema attiene all'ordinanza con cui la Corte di appello, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva disposto l'audizione del collaboratore di giustizia ritenendola prova nuova necessaria; si sostiene che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, non avesse mai fatto riferimento alla possibilità di un "recupero" delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con modalità differenti da quelle censurate; la Corte di appello, cioè, avrebbe dovuto valutare la colpevolezza dell'imputato escludendo le dichiarazioni dichiarate inutilizzabili ed operando "solo" una prova di resistenza. La Corte di appello avrebbe dovuto formare il suo convincimento solo nell'ambito della valutazione delle prove già assunte. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La sentenza sarebbe viziata per non avere la Corte compiuto una valutazione critica sulla credibilità soggettiva del collaboratore, sulla attendibilità del dichiarato e sui riscontri; in particolare, quanto ai primi due profili, si fa riferimento ad un tema di prova su cui a lungo si è discusso nel processo e, in particolare, all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui egli aveva manifestato solo a Comberiati - in occasione di un interrogatorio reso a Brescia il 12.12.2015 - l'intenzione di scrivere ed inviare ad un giornale una lettera dal contenuto in qualche modo sovrapponibile (la discriminazione, anche politica, nei confronti dei cittadini di Cutro) a quello della lettera poi consegnata dall'imputato e che questi lo avesse dissuaso dicendogli che egli, insieme a Brescia, stava già procedendo.Si tratterebbe, a dire del ricorrente, di una dichiarazione non attendibile, tenuto conto che la materiale redazione della lettera - non ultimata - sarebbe collocabile temporalmente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2015 e che l'argomento "della politica" era stato già oggetto di discussione tra gli imputati del processo Aemilia: sarebbe cioè inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] non avesse in precedenza già parlato della sua intenzione di scrivere ai giornali agli altri suoi difensori di fiducia e dovesse attendere un fugace contatto presso i corridoi della Procura della Repubblica di Brescia per esternare il suo proposito a Comberiati. Si aggiunge che tre giorni prima di quell'interrogatorio il collaboratore aveva intrattenuto un colloquio durato circa novanta minuti con un altro avvocato e che lo stesso Comberiati aveva presenziato ad una delle numerose udienze preliminari del processo Aennilia, quale sostituto degli avv.ti di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dunque, ben avrebbe potuto in più occasioni riferire all'imputato della sua intenzione di scrivere al giornale. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe viziata quanto alla individuazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni del collaboratore, tale non potendo considerarsi l'effettività dell'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il collaboratore e il professionista presso gli Uffici della Procura di Brescia. L'accertamento, si argomenta, non dimostrerebbe nulla e nulla aggiungerebbe alle dichiarazioni; non diversamente, non sarebbero decisivi nemmeno gli esiti dei tabulati telefonici, comprovanti i contatti dell'imputato con la collega [OSCURATO:PERSONA], difensore di un imputato che pure era stato coinvolto nel progetto di Brescia, e con la stessa moglie di questi, in quanto dimostrativi solo dell'espletamento del mandato difensivo e dell'attivismo di Comberiati. Né sarebbe stato spiegato perché quei contatti confermerebbero la consapevolezza e la condivisione di Comberiati della illecita finalità di quella lettera, secondo gli intendimenti del suo estensore e secondo la strategia elaborata dal gruppo criminale; né, ancora, vi sarebbe la prova della compartecipazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla finalità intimidatoria dello scritto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta circostanza aggravante. Il tema attiene innanzitutto al dolo agevolatorio; la prova della condivisione della finalità minatoria dello scritto, attinente al reato di minaccia, ncn proverebbe anche la finalità agevolatoria all'associazione mafiosa, la cui concreta operatività doveva ritenersi cessata all'atto della esecuzione dei provvedimenti cautelari e, quindi, in un momento antecedente rispetto alla verificazione dei fatti per cui si procede. Sotto altro profilo, quanto alla prova del metodo mafioso, si afferma che l'invio di una lettere a mezzo di un giornale non costituirebbe espressione di una metodologia mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. E' infondato il primo motivo di ricorso. 2.1. Con "gli stessi poteri" che ha il giudice la cui sentenza è stata annullata, ma nel rispetto delle "limitazioni stabilite dalla legge": così l'art. 627 cod. proc. pen. delinea la cognizione del giudice di merito che ha però l'obbligo di conformarsi al principio di diritto sancito dalla Cassazione nella sentenza di annullamento. Il giudizio di rinvio, come nuovo giudizio di merito, ha dunque l'orizzonte cognitivo segnato dal contenuto e dalla portata del giudizio rescindente, con la conseguenza che la sua ampiezza varia a seconda dello spettro designato dalla decisone di annullamento. L'ambito della cognizione del giudice del rinvio si determina in ragione del contenuto della sentenza di annullamento e del tipo di vizio accertato e i poteri del giudice del rinvio - che pure sono, in linea di principio, gli stessi che spettavano al giudice che ha deciso nella fase processuale alla quale il processo è stato riportato (art. 627, comma 2, cod. proc. pen.) - possono essere strutturalmente condizionati dalle limitazioni previste dal legislatore nei commi 3 e 4 dell'art. 627 cod. proc. pen. In tale contesto, anche la possibilità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio, si è lucidamente osservato, è fortemente condizionata da molteplici fattori e, in particolare, dalla sovrapposizione delle regole tipiche della fase e del grado in cui si svolge, del dictum stabilito nella declaratoria di annullamento della Cassazione e dei principi specificamente scanditi per il giudizio di rinvio. Una cognizione, quella del giudice del rinvio, che non presenta «una dimensione determinata e costante». Ove l'annullamento sia disposto per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è consolidato il principio per cui il giudice, nel giudizio rescissorio, è libero di procedere alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale e di procedere ad un nuovo esame dell'intero compendio probatorio, con il solo limite di non replicare il percorso logico-argornentativo già censurato dalla Corte di cassazione. Nel caso in cui, invece, l'annullamento sia conseguente alla violazione o alla erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il giudice del rinvio sarà chiamato solo alla corretta applicazione o interpretazione della legge penale sostanziale, nel senso indicato dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione. La accertata violazione o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, implica infatti che la libertà cognitiva e valutativa del giudice di rinvio rimanga in tutto pregiudicata, per lo meno nelle ipotesi in cui la Cassazione abbia dovuto compiere una espressa e definitiva verifica della situazione fattuale ai fini della risoluzione della questione di diritto, ritenendola correttamente accertata. Si configura, in questo caso, una sorta di giudicato interno in ordine al fatto e ciò impedisce al giudice del rinvio di cimentarsi con il percorso logico cristallizzato al momento processuale precedente rispetto all'annullamento della Cassazione. Ciò implica, altresì, che, diversamente da quando si verifica nei casi in cui vi sia stato annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio sostanzialmente non ha poteri istruttori (sul tema, tra le altre, Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440; Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333) Nella ipotesi, come quella in esame, in cui è invece riscontrata una violazione di legge processuale ai sensi della lett. c) dell'art. 606, c:omma 1, cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza può dar luogo all'invalidità anche degli atti consecutivi e pone l'esigenza di "rifare" il processo anche in relazione all'accertamento del fatto. 2.2. Nel caso di specie, come detto, l'annullamento è stato disposto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in ragione della accertata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento e acquisite in violazione dell'art. 238 cod. proc. pen.; dalla sentenza di annullamento si evince come, nel caso di specie, la Corte di appello avesse deciso di non assumere in udienza le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e, invece, di acquisire ed utilizzare, senza il consenso dell'imputato, le dichiarazioni rese dallo stesso in altro procedimento (cfr., pag. 14 sentenza impugnata). La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, dichiarata la inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione, aveva invitato la Corte di appello a verificare "il peso" di dette dichiarazioni e la portata del materiale probatorio residuo al fine del giudizio di responsabilità. 2.3. La questione che si pone è allora se, in sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello, ferma la inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite irritualmente, potesse disporre la rinnovazione dibattimentale ed assumere nel contraddittorio delle parti le dichiarazioni del collaboratore e, quindi, se l'annullamento per un error in procedendo comporti una limitazione ai poteri del giudice del rinvio, il quale, così come affermato dal ricorrente, non poteva disporre degli stessi poteri istruttori di cui godeva il primo giudice e avrebbe dovuto decidere solo sulla base del materiale probatorio residuo. 2.4. L'assunto difensivo non può essere condiviso.Il tema attiene alla compatibilità tra la regola secondo cui il giudice di rinvio si uniforma al principio di diritto enunciato dalla Corte e quella alla stregua della quale il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. Quanto al potere del giudice di rinvio di poter disporre acquisizioni probatorie, il dato legislativo è obiettivamente inequivoco ed appare chiaramente descrittivo di una situazione normale, ove si consideri che la previsione è collocata subito dopo l'affermazione secondo la quale il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata. In particolare, quanto al potere di integrazione probatoria, nella Relazione al Progetto definitivo del codice di procedura penale si osservava che mentre nel giudizio d'appello «il diritto alla prova è limitato perché, se non si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo se non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti», «nel giudizio di rinvio riprende pieno vigore il diritto alla prova, senza possibilità per il giudice di negare la rinnovazione ritenendosi in grado di pervenire alla decisione sulla sola base degli atti. Si è voluto così evitare che il giudizio di rinvio nei limiti in cui impone una rivalutazione del merito si risolva [...] in un giudizio esclusivamente cartolare». Una volontà legislativa chiara. Si discute sull'effettiva portata applicativa dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. - norma comunque applicabile al giudizio di rinvio a prescindere dal provvedimento oggetto di annullamento (sentenza assolutoria a fronte di una condanna in prima istanza o, viceversa, sentenza di condanna che in secondo grado abbia riformato una precedente assoluzione) - e cioè se nell'ambito del giudizio rescissorio conseguente ad un annullamento di una sentenza emessa in appello «l'istruzione va rinnovata ogni qualvolta lo richiedano le parti» essendo un atto dovuto (Sez. 5, n. 40828 del 22/09/2004, Lepore, Rv. 229923), ovvero se il giudice del rinvio non sia sempre tenuto a riaprire l'istruttoria dibattimentale, poiché i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicc:hé egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 cod. proc. pen., oltre che ri:levanti, secondo quanto statuito dall'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 12690 del 03/12/2019, Belcastro, Rv. 778703). E tuttavia, a prescindere dall'indirizzo che si intenda recepire sulla questione specifica, non pare in discussione che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione di prove rilevanti costituisca un potere di cui il giudice del rinvio dispone. Proprio in relazione ad annullamenti con rinvio derivanti dalla violazione di norme processuali, la Corte di cassazione ha inoltre precisato che il giudice di appello - che in sede di rinvio procede alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - ha anche il potere di disporre anche d'ufficio, ai sensi dell' art. 507 cod. proc. pen., l'ammissione di nuove prove, atteso che l'art. 627, comma secondo, non costituisce norma derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., riguardante la rinnovazione ufficiosa dell'istruttoria dibattimentale propria del giudizio di appello (Sez. 6, n. 683 del 02/11/2004, dep. 2005, Taurino, Rv. 230654; Sez. 5, n. 15042 del 18/01/2015, Mulè, Rv. 250166). Né si dubita che nel giudizio di rinvio possano acquisirsi nuovi materiali decisori anche direttamente attinenti ai fatti su cui la Corte di cassazione ha fondato il principio di diritto, pronunciando sentenza di annullamento con rinvio. La Corte di appello, nel caso di specie, non avrebbe potuto nuovamente porre a fondamento della decisione le dichiarazioni ritenute inutilizzabili, ma non gli era preclusa la possibilità di acquisire nuovi elementi di prova volti a provare i fatti oggetto del processo. In casi del genere, il principio di diritto enunciato dalla Corte non può ritenersi violato dal giudice di rinvio, in quanto, attraverso la rinnovazione, si modificano i presupposti di fatto da cui trae origine il principio stesso. A fronte di un annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, il giudice del rinvio può procedere ad una integrazione probatoria al fine di assumere la prova di quello stesso fatto in relazione al quale la Corte di cassazione ha fondato il principio di diritto posto a fondamento della sentenza di annullamento. La Corte di appello, dunque, non ha violato il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, procedendo ritualmente alla assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia al fine di provare lo stesso fatto in precedenza ritenuto provato attraverso una prova inutilizzabile. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al tema della verifica della attendibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], il motivo è obiettivamente generico. Non è stato prospettato nessun interesse concreto a rendere dichiarazioni etero accusatorie inquinate, nessuna ipotesi di collusione da parte del callaboratore di giustizia in danno di Connberiati I difensori non hanno indicato nessun interesse concreto a rendere - per malanimo, astio, rancore o altro - dichiarazioni accusatorie eventualmente calunniose nei confronti dell'imputato, evenienza, questa che avrebbe legittimato il sospetto di non attendibilità delle propalazioni.Peraltro, l'esistenza di un rancore, di un sentimento ostile, di un proposito di vendetta, lungi dal condurre sempre a riferire cose false, può peraltro costituire la causale per riferire cose vere che, senza quel sentimento ostile, non sarebbero dichiarate. Rispetto a tale tema non è stato dedotto sostanzialmente nulla. 3.2. Quanto alla valutazione intrinseca del dichiarato, la Corte ha ricostruito il senso delle dichiarazioni, il loro contenuto, la loro portata probatoria, il contesto in cui i fatti per cui si procede si collocano, il loro movente, la comunione di intenti tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ruolo e il pieno e consapevole coinvolgimento di Connberiati, il dinamismo di questi - unitamente a Brescia- nella preparazione della lettera, l'invito dell'imputato a [OSCURATO:PERSONA] a non inviare la lettera proprio in ragione della parallela iniziativa a cui egli stava "lavorando" con Brescia, gli accadimenti successivi e i contatti ulteriori tra il collaboratore e l'imputato (cfr. pagg. 9 e ss. sentenza impugnata). In tale contesto, la Corte ha esaminato e spiegato le imprecisioni contenute nelle dichiarazioni; si è ricostruito: a) il senso delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia in ordine alla ipotizzata sovrapposizione delle circostanze con cui Comberiati cercò di dissuadere [OSCURATO:PERSONA] da ogni iniziativa che potesse interferire con quella di Brescia (cfr., pag. 12 della sentenza impugnata); b) il motivo per cui la inattendibilità del dichiarante non possa farsi discendere nemmeno dalle indicazioni di carattere temporale ricavabili dalla missiva mostrata a Comberiati nel dicembre del 2015. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento, il motivo di ricorso è generico e meramente reiterativo di un'unica doglianza, quella secondo cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] dovrebbero considerarsi intrinsecamente inattendibili in ragione della inverosimiglianza dell'affermazione secondo cui l'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di inviare al giornale una sua lettera potè essere comunicata a Connberiati (che cercò di dissuadere il collaboratore in ragione del fatto che si stava preparando la lettera con Brescia) in occasione del fugace contatto avuto a Brescia nel dicembre del 2015. Si tratta di una circostanza sulla quale la Corte ha spiegato con ampia motivazione affatto illogica e rispetto alla quale l'imputato non si è affatto confrontato. 3.3. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne i c.d. riscontri alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione ha spiegato, quanto alla tipologia e all'oggetto dei riscontri, che la genericità della espressione "altri elementi di prova", utilizzata dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., legittima l'interpretazione secondo cui, anche in detta materia, vige il principio della "libertà dei riscontri", nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, e ricomprendere non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera conseguenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma. L'unico dato certo, evincibile da una corretta interpretazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è costituito dall'esigenza che i riscontri alle dichiarazioni ivi considerate siano caratterizzati dalla necessaria estraneità nel senso di provenienza ab externo — rispetto alla dichiarazioni medesime, così da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità (Sez. U., n. 20804 del 29/04/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo spiegato la valenza individualizzante: - della corrispondenza e dei contatti dell'imputato con la giornalista Salsi, a cui Comberiati fece pervenire prima - via mail - una bozza della lettera e, successivamente, consegnò il documento personalmente - in un plico sigillato — che lui stesso inoltre lesse nella redazione del giornale, alla presenza di altri giornalisti; - dei contatti, emergenti dai tabulati ed ammessi dallo stesso ricorrente, tra questi e gli altri soggetti interessati alla vicenda come l'avv.ta [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, la prima, difensore di [OSCURATO:PERSONA], cioè di un altro soggetto coinvolto nel fatto, e, la seconda, moglie dello stesso Brescia. Anche sotto tale profilo il motivo rivela la sua strutturale inammissibilità non essendo affatto chiara la ragione per cui Connberiati dovesse così chiaramente attivarsi con la giornalista; un attivismo che, diversamente dagli assunti difensivi, conferma gli assunti del collaboratore relativi al pieno e consapevole coinvolgimento dell'imputato al piano criminoso. 3.4. E' inammissibile per genericità il motivo di ricorso quanto alla prova del concorso dell'imputato e della consapevolezza del contenuto di quella missiva e delle ragioni ad essa sottostanti. Nulla di specifico sul punto è stato dedotto. 4. È inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1 cod. pen. La Corte, quanto al c.d. metodo mafioso, ha spiegato, anche richiamando la prima sentenza della Corte di appello, come quella lettera, dal contenuto evidentemente mafioso, fosse, da un lato, parte di una precisa strategia mediatic:a elaborata dai vertici dell'associazione criminale, e, dall'altro, come assuma rilievo il coinvolgimento dell'imputato nel piano, la sua piena consapevolezza del contesto, del contenuto, delle motivazioni.Quanto al profilo del dolo agevolatorio, le Sezioni unite della Corte hanno chiarito come la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734) Anche sotto tale profilo, ha spiegato la Corte, Comberiati era consapevole di quel contenuto, della strategia sottostante, delle finalità mafiosa che attraverso quella missiva si perseguiva. Dunque, non è obiettivamente chiaro perché la contestata aggravante non sarebbe nella specie sussistente. Sul punto il motivo è obiettivamente silente. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. L'imputato deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida per ciascuna parte civile in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inol