CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso ai fini penali e per l'annullamento ai soli effetti civili per il Sorrentino ed il per Manzo; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del Sorrentino e del Manzo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di usura aggravata di cui al capo A) della rubrica (come riformulato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) limitatamente ai punti 1), 2) e 3) e, perciò, ritenuta la continuazione "interna", lo aveva condannato alla pena finale di anni 5 di reclusione ed Euro 10.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato al Sorrentino le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e condannato il predetto al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili rimettendone la liquidazione ad altra sede e respingendo la richiesta di riconoscimento di una provvisionale; aveva inoltre assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato a questi ascritto al capo A) della rubrica per non aver commesso il fatto; aveva da ultimo assolto entrambi gli imputati dalla vicenda descritta al n. 4) dello stesso capo A) dell'imputazione nonché dai fatti di reato di cui ai capi B) e C) della rubrica, perché il fatto non sussiste; 2. la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale partenopeo, appellata ai fini penali dal solo Sorrentino, che ha condannato al pagamento delle spese processuali e, in riforma, ai soli effetti civili, della sentenza di primo grado, appellata dalle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno da costoro subito in conseguenza del reato di cui al punto A4), da liquidarsi in separata sede oltre che alla rifusione delle spese in favore delle medesime parti civili appellanti e, per il Manzo, anche di quelle del giudizio di primo grado; 3. ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen.: richiama le parole della Corte di Appello secondo cui il reato può concretizzarsi anche nel corso del rapporto laddove esso risulti sbilanciato ed a prescindere dal fatto che siano stati o meno sin dal principio convenuti degli interessi; ricostruisce la vicenda relativa al rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito che non si era mai parlato di interessi né all'inizio né durante il rapporto avendone avuto contezza soltanto alla fine; segnala che dalle indagini era emersa la peculiarità del rapporto caratterizzato dal rilascio di assegni negoziati dall'imputato a corredo di operazioni di anticipo su fatture per operazioni in realtà inesistenti e presentate da tali Fasano e Parente (presunti prestanome del ricorrente); segnala, perciò, che in tal modo il Sorrentino poteva "liquidare" gli assegni ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] e tratti sui conti correnti del figlio e della moglie di costui sui quali tuttavia non vi era provvista alcuna tanto che il [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalle dichiarazioni testimoniali, consegnava gli assegni senza ricevere nulla al momento ma ottenendo il denaro soltanto dopo lo sconto in banca delle false fatture ed evitando il protesto degli assegni "coprendoli" o facendoli "richiamare"; osserva che la vicenda restituisce in tal modo una condotta che non può essere ricondotta nello schema dell'art. 644 cod. pen. difettando l'elemento costitutivo essenziale della "pattuizione usuraria" poiché soltanto alla fine della vicenda il [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto avvedersi che le somme ricevute erano inferiori rispetto all'importo portato dagli assegni rilasciati in bianco; segnala che la Corte, a fronte di tale ricostruzione, avrebbe potuto e dovuto, semmai, ritenere il diverso delitto di truffa; richiama, inoltre, il disposto di cui all'art. 1 comma 1 del DL 394 del 2000 e la impossibilità di configurare la usura "sopravvenuta" legata alla caduta dei tassi ma in tal modo sottolineando la essenzialità della iniziale pattuizione usuraria; 3.1.2 mancanza, carenza e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame: rileva la carenza della motivazione con cui la Corte di Appello ha affrontato il tema della attendibilità della persona offesa alla luce delle articolate censure formulate con l'atto di appello e condivise dallo stesso Tribunale con riguardo alla vicenda descritta al punto 4) del capo A) della rubrica; evidenzia, quindi, la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di Appello, dopo aver riconosciuto la mala fede e la scorrettezza del [OSCURATO:PERSONA] che, serbando un atteggiamento truffaldino, sin dall'inizio era consapevole della sorte della compravendita, ha tuttavia confermato il giudizio di attendibilità della persona offesa anche con riguardo alla vicenda descritta al punto 4) del capo A) mentre le considerazioni svolte su quell'episodio avrebbero imposto una motivazione ben più stringente con riferimento a tutti gli altri fatti da lui riferiti mentre la Corte si è limitata a prendere atto della variazione delle versioni fornite imputandole alle pluralità dei rapporti usurari ed alla difficoltà di ricostruirli; richiama i profili di incoerenza già evidenziati nell'atto di appello sulla origine e l'evolversi del rapporto descritto al capo A) punto 1) tanto da costringere il PM di udienza a modificare l'imputazione; analogamente rileva per quanto riguarda il contrasto tra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e la documentazione in atti in ordine al punto 2) e, poi, al punto 3), di cui la persona offesa non aveva fatto cenno alcuno nella denuncia; la difformità, rispetto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], del prospetto allegato dalla stessa parte civile e prodotto in dibattimento; la restituzione al Sorrentino di somme in contanti acquisite dai precedenti creditori da cui invece, nella prima parte della deposizione, aveva riferito di aver deciso di affrancarsi; segnala che la Corte di Appello non ha fornito risposta alcuna ai quesiti articolati con l'atto di appello liquidati con motivazione sostanzialmente apparente ed elusiva non soltanto sulle contraddizioni interne al racconto del [OSCURATO:PERSONA] ma, anche, sulla sua contraddittorietà con elementi documentali acquisiti in atti; 3.1.3 contraddittorietà e palese incongruità logica della motivazione con riguardo alle deposizioni rese dai teste Parente e Fasano e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]: segnala che la Corte di Appello, per smentire la versione difensiva, ha invocato le deposizioni del Fasano e del Parente che ha definito "neutrali" rispetto alle altre parti processuali ma, nel contempo, affermando che costoro negano per evitare di accusarsi; evidenzia la fallacia della prova "logica" utilizzata dalla Corte per smentire l'imputato; 3.1.4 violazione di legge con riferimento all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello, per riformare la sentenza ai soli effetti civili, avrebbe dovuto rinnovare l'istruttoria dibattimentale con il nuovo esame della persona offesa cui invece non si è proceduto in forza del rilievo secondo cui la diversa valutazione delle risultanze probatorie non rendeva necessario tale incombente a fronte tuttavia di un apprezzamento di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA] operato dal primo giudice e che aveva condotto alla assoluzione per insussistenza del fatto; 3.1.5 mancata assunzione e/o travisamento di una prova decisiva - la dichiarazione del teste [OSCURATO:PERSONA]: rileva che la Corte, nel riformare la sentenza di primo grado quanto al punto 4) del capo A), ha stravolto il dato dichiarativo rappresentato dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in forza delle quali il Tribunale aveva giudicato congruo il prezzo pagato che al contrario la Corte ha stimato inferiore a quello di mercato; 3.1.6 erronea applicazione dell'art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen. sulla sussistenza dell'aggravante di aver agito in danno di un imprenditore - mancata assunzione di prova decisiva: rileva che la Corte ha respinto il motivo di appello articolato sul punto senza verificare la effettiva operatività della [OSCURATO:SOCIETA] ma ritenendo la aggravante sul solo "status" formale della persona offesa peraltro a sua volta insussistente in quanto dichiarato fallito anni addietro con divieto di esercizio di attività imprenditoriale; 3.1.7 violazione di legge penale - erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen.: rileva che la Corte ha confermato la pena stabilita per il Sorrentino in anni 5 di reclusione con aumento per la continuazione pari ad anni 2 che andava tuttavia escluso stante la unitarietà della vicenda usuraria, con conseguente eliminazione dell'aumento; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 576 e 603 cod. proc. pen.: rileva come la giurisprudenza abbia da sempre imposto al giudice che riformi la sentenza impugnata l'obbligo di adottare una motivazione "rafforzata" che dia conto della insostenibilità logica della soluzione percorsa dal primo giudice ed in grado di superare ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato; segnala che la Corte di Appello, dopo aver ribadito tali principi, li ha tuttavia disattesi sul presupposto che non si fosse in presenza di una rivalutazione della prova dichiarativa procedendo, tuttavia, ad una sua effettiva e difforme considerazione; ribadisce la valenza del principio di oralità ed immediatezza nella valutazione della prova riaffermato anche dalle fonti di diritto sovranazionale imponendosi nel caso di specie la rinnovazione dell'esame della persona offesa ritenuto dalla stessa Corte in mala fede; sottolinea come fosse assolutamente inveritiera la affermata inutilità della nuova escussione del [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva peraltro escluso ogni coinvolgimento del Manzo nella vicenda; sottolinea ancora il contrasto esistente tra la affermazione della Corte e le dichiarazioni rese dal consulente immobiliare [OSCURATO:PERSONA]; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 576 cod. proc. pen. e 644 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello da un lato ha ritenuto la mala fede del [OSCURATO:PERSONA] sulla simulazione della compravendita e, dall'altro, la veridicità del rapporto usurario ignorando inoltre che lo stesso Manzo aveva offerto al [OSCURATO:PERSONA] di rivendergli l'immobile allo stesso prezzo al quale egli lo aveva acquistato; segnala ancora che, come riportato nella stessa sentenza di appello, la riserva mentale del [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consentito di incamerare il prezzo della compravendita, mai restituito, con la facoltà di far annullare il trasferimento di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato come è in parte fondato quello di [OSCURATO:PERSONA] che, per il resto, va invece respinto. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati tratti a giudizio per rispondere di una pluralità di fatti di usura in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], esercente attività imprenditoriale e del cui stato di bisogno avrebbero profittato: in particolare, avrebbero ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] tre assegni circolari per complessivi 12.500 Euro a fronte della consegna di Euro 10.000; un assegno di 11.800 Euro a fronte della consegna di Euro 8.000 (di cui Euro 3.500 restituiti e "rinnovazione" del prestito residuo a fronte di un ulteriore assegno di 10.000 Euro); analogamente, un assegno iniziale di Euro 8.800 a fronte della consegna della somma di Euro 7.500 (di cui Euro 8.700 restituiti con la contestuale consegna di altro assegno di Euro 3.200); ed inoltre, a fronte della dazione della somma di Euro 167.000 quale prezzo della compravendita, avrebbero acquistato l'immobile sito in Napoli alla via Arno 35, del valore reale di 400.000 Euro intestandolo alla società MM Immobiliare di cui Manzo è rappresentante contestualmente continuando il [OSCURATO:PERSONA] ad occupare l'immobile a fronte della corresponsione di un canone di Euro 1.200 mensili.Gli imputati erano stati chiamati a rispondere anche dei fatti di tentata estorsione aggravata in concorso per i fatti descritti al capo B) e per le vicende di autoriciclaggio pure descritte al capo C). Per queste due ultime imputazioni, sia il Sorrentino che il Manzo erano stati assolti in primo grado per insussistenza del fatto. Entrambi erano stati inoltre assolti, con la medesima formula terminativa, dalla vicenda relativa alla compravendita immobiliare di cui al capo A4) e, il Manzo, anche dalle altre imputazioni avendo ritenuto il primo giudice che non fosse stata acquisita la prova del suo concorso nelle condotte materialmente ed in primo luogo ascritte al Sorrentino. 2. La sentenza del Tribunale era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] quanto alle statuizioni di condanna; non era stata impugnata dal PM ma dalle sole parti civili costituite ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sulla assoluzione del Manzo quanto ai fatti di cui ai nn. 1, 2 e 3 del capo A) e sulla assoluzione che, come detto, aveva riguardato entrambi gli imputati quanto al fatto di cui al n. 4. 2.1 II ricorso del Sorrentino 2.1.1 La Corte di Appello ha vagliato in primo luogo l'appello del Sorrentino con cui era stata dedotta la medesima circostanza sulla cui premessa, in questa sede, la difesa ha dedotto la erroneità della sussunzione della condotta del ricorrente nel paradigma del delitto di usura; anche con l'atto di appello, infatti, la difesa aveva dedotto la mancanza del presupposto della iniziale pattuizione usuraria atteso che il [OSCURATO:PERSONA] soltanto alla fine del rapporto si sarebbe avveduto di aver consegnato al Sorrentino assegni per importi complessivamente superiori rispetto alle somme ricevute; la Corte di Appello, nel respingere il rilievo difensivo, ha osservato che "l'usura ... è reato 'a formazione progressiva' cioè ciò che conta è che nell'ambito del rapporto, che si sviluppa nel tempo, vi sia uno sbilanciamento, in termini usurari, delle due prestazioni, a prescindere che si sia parlato o meno di interessi fin dal principio" (cfr., così, pag. 3 della sentenza impugnata). Come appena accennato la questione è stata riproposta con il primo motivo del ricorso cui la difesa ha allegato copia della denunzia inizialmente sporta dal [OSCURATO:PERSONA] insistendo sul rilievo fattuale secondo cui la persona offesa aveva escluso si fosse mai discusso o parlato di interessi e che soltanto alla conclusione del rapporto avrebbe avuto contezza di aver ricevuto dall'imputato una somma inferiore a quella portata dagli assegni che gli aveva consegnato nel corso del tempo.Il rilievo difensivo è al contempo infondato e non consentito. Non è consentito in questa sede in quanto si fonda su una ricostruzione della vicenda non conforme a quella cui erano approdati i giudici di merito sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze processuali quali, in particolare, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed i riscontri documentali acquisiti nel corso delle indagini. Vero che l'episodio di cui al punto 1) era stato ricostruito dal [OSCURATO:PERSONA] non senza aver costretto il PM a formulare diverse contestazioni rispetto al contenuto della denuncia: secondo il [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, il Sorrentino, a fronte della dazione di un assegno circolare di 10.000 Euro, si era fatto consegnare dalla persona offesa tre assegni in bianco previamente sottoscritti dalla moglie ([OSCURATO:PERSONA]) che l'imputato, dopo qualche giorno, gli aveva riferito di aver riempito nei termini di cui al capo di imputazione; sempre secondo la ricostruzione riportata nella sentenza di primo grado, dopo qualche tempo, a fronte della dazione di Euro 8.000 in contanti, il Sorrentino si era fatto consegnare in garanzia di un assegno non in bianco di Euro 11.800 (con "scadenza" a circa 40 giorni); il [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi chiesto di non incassare l'assegno sicché l'imputato aveva preteso la restituzione di Euro 3.500 in contanti ed il rilascio di un ulteriore assegno a garanzia per l'importo di Euro 10.000, poi pagato in contanti all'imputato; in una terza occasione il [OSCURATO:PERSONA] ricevette dal Sorrentino un assegno circolare di Euro 7.500 a fronte della consegna di un assegno - non in bianco - dell'importo di Euro 8.700 tratto, come il precedente, sul conto intestato al figlio; non avendo potuto pagare l'assegno, il [OSCURATO:PERSONA] fu costretto a corrisponderne il controvalore nelle mani del Fasano ed a rilasciare al Sorrentino un nuovo assegno di Euro 3.200. Secondo il Tribunale non si era perciò trattato di "cambio assegni" ma "di vera e propria pattuizione usuraria concretizzatasi con la previsione di restituzione del capitale maggiorato di interessi attraverso la consegna di titoli posdatati di importo complessivamente di gran lunga superiore alla somma di denaro concessa in prestito" (cfr., alle pagg. 24-25 della sentenza di primo grado). Il Tribunale aveva dato atto conto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui con il Sorrentino "... non si parlò mai esplicitamente di tassi di interesse usurari, in quanto il Sorrentino in cambio dei prestiti chiedeva soltanto la corresponsione di assegni che avrebbe provveduto lui a monetizzare" (cfr., pag. 11 della sentenza di primo grado) e "soltanto alla scadenza si accorse che gli assegni da lui consegnati al Sorrentino recavano degli importi ben superiori alle somme da lui ottenute in prestito" (cfr., ivi, pag. 12).Se da un lato, dunque, il fatto che il tema dell'esatto importo degli interessi poteva non essere mai stato esplicitamente affrontato, per altro verso è certo che la ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado e confermata in appello è di per sé emblematica della acquisizione, da parte del Sorrentino, di compensi certamente (ed in realtà, sotto il profilo "contabile", incontestatamente) usurari comunque ed ogni caso ottenuti a fronte dei prestiti erogati alla persona offesa. Questa Corte ha d'altra parte avuto modo di chiarire che l'usura può essere realizzata non soltanto attraverso una pattuizione iniziale dal contenuto francamente ed esplicitamente usurario ma anche "per dazione", ovvero attraverso la concreta e materiale corresponsione di interessi usurai, avendo avuto cura di precisare che in tal caso è necessario accertare in maniera specifica il superamento del tasso-soglia trimestrale, individuato aumentando della metà la rilevazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avuto riguardo al tempo di effettiva erogazione del prestito ed a quello di corresponsione degli interessi (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 39334 del 12/07/2016, Friscina, Rv. 268375 - 01). 2.1.2 Il secondo motivo del ricorso del Sorrentino ha ad oggetto un presunto vizio di motivazione sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i giudici di merito (sia pure con esiti decisori diversi) hanno tacciato di scorrettezza ed al quale hanno attribuito un atteggiamento francamente truffaldino per quanto concerne la vicenda di cui al punto n. 4 del capo A) per poi sancirne la complessiva attendibilità relativamente gli altri episodi su cui, pure, si assume che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato impreciso tanto da essere stato più volte ripreso in aula dal PM. Ritiene il collegio che il motivo, attraverso la denunzia di un vizio di motivazione, finisca in realtà per sollecitare la Corte a procedere ad una non consentita rivalutazione delle emergenze istruttorie. Non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pnnt in proc. Longo; Cass. Pen., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Tanto premesso, i giudici di appello hanno dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] si era confuso sul primo episodio che aveva tuttavia successivamente ricostruito sulla scorta dei documenti e l'aiuto degli investigatori mentre già il Tribunale aveva ben evidenziato che la ricostruzione degli episodi descritti ai nn. 1), 2) e 3) del capo A) era stata adeguatamente e puntualmente riscontrata sul piano documentale (cfr., pagg. 11-12 della sentenza di primo grado e, ancora, ivi, pagg. 15-16 quanto in particolare alle indagini su cui aveva riferito il M.[OSCURATO:PERSONA]). Va allora opportunamente ricordato che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 - 01 in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione).Né la valutazione negativa operata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] quanto all'episodio di cui al punto 4) deve ribadirsi come sia legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160 - 01; conf., Sez. 6, Sentenza n. 3015 del 20/12/2010, Farruggio, Rv. 249200 - 01). 2.1.3 Una considerazione analoga merita il terzo motivo del ricorso del Sorrentino con cui la difesa ha evidenziato la contraddittorietà ed incongruità logica della motivazione relativa alle deposizioni dei testi Parente e Fasano che la Corte, definendoli testi "neutrali", ha invocato per confutare la versione dei fatti prospettata dalla difesa ma, nel contempo, affermando che costoro avevano negato per evitare di accusarsi. Dalla stessa lettura della sentenza di appello, infatti, si ricava come la stessa Corte territoriale, pur avendo ritenuto poco credibile la ricostruzione offerta dal Sorrentino quanto allo sconto delle fatture, abbia tuttavia considerato tale questione sostanzialmente inessenziale rilevando come non fosse centrale il problema di come e di dove il Sorrentino potesse aver reperito la liquidità da fornire al [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pag. 5 della sentenza). 2.1.4 Infondato è anche il sesto motivo del ricorso del Sorrentino relativo alla sussistenza della aggravante di cui all'art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen.: già il Tribunale, infatti, aveva spiegato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva conosciuto il Sorrentino attraverso tale Polverino gli aveva rappresentato le problematiche derivanti dagli appalti per la propria ditta (formalmente amministrata dal padre) e le difficoltà conseguenti alla difficoltà di pagare i 39.000 Euro di mutuo per l'acquisto della casa. Sul punto quindi il Tribunale aveva argomentato (cfr., pag. 26) sulla "ratio" della aggravante legata non tanto alla effettiva destinazione delle somme all'attività imprenditoriale ma, come correttamente precisato dalla Corte di Appello (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata) allo "status" (che, ai nostri fini, ben può essere anche "di fatto" o momentaneamente "silente" magari proprio per la difficoltà di ricorrere al credito) di imprenditore della persona offesa (cfr., sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà ed altri, Rv. 273242 - 01; conf., Sez. 2, Sentenza n. 25328 del 22/03/2011, Sordo, Rv. 250759 - 01 in cui la Corte ha spiegato che la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette dalla norma, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività e sia altrimenti destinato). 3.1.5 Il settimo motivo del ricorso è precluso: indipendentemente, infatti, dalla manifesta infondatezza della tesi difensiva circa la "unitarietà" della vicenda (che, al contrario, si era articolata in diverse dazioni ed accordi) si deve prendere atto che la difesa non aveva articolato sul punto un corrispondente motivo di appello, con conseguente impossibilità, per la Corte, di prendere in esame la questione che esula da quelle rilevabili di ufficio e di cui all'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. 3. I ricorsi del Sorrentino e del Manzo sul capo A punto 4 Come già anticipato, il Sorrentino ed il Manzo, con riguardo alla vicenda della compravendita dell'appartamento descritto nella imputazione, erano stati assolti in primo grado in quanto "... non risulta provata l'esistenza di un accordo sotteso alla stipula dell'atto di compravendita rogato dal notaio Trimarchi nei termini descritti dalla persona offesa ..." (cfr., pag. 29 della sentenza di primo grado) oltre che mancava la prova "... circa la sproporzione tra il prezzo di vendita dell'immobile ed il suo effettivo valore" (cfr., ivi). A tal fine, in particolare, il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva stimato il valore dell'immobile in Euro 300.000 da decurtare del 30% in considerazione del fatto che non era "libero" ma locato (allo stesso [OSCURATO:PERSONA]) per cui i 220.000 Euro corrisposti dovevano ritenersi un prezzo congruo ed in linea con le valutazioni di mercato. Per altro verso, secondo il Tribunale, "ciò che inficia in radice l'accusa trasfusa nel capo di imputazione e, sotto questo profilo, la credibilità della persona offesa, è la circostanza che il bene venduto al [OSCURATO:PERSONA] non apparteneva a [OSCURATO:PERSONA] ... ma bensì ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Guardiabascio, come ammesso dalla stessa persona offesa e docunnentalmente provato dalla contro scrittura a suo tempo sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA]" (cfr., ancora, ivi, pagg. 29- 30). Sicché "... nel momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ... cedeva l'immobile al Manzo ben sapeva che tale compravendita avrebbe potuto essere in qualsiasi momento annullata per mancanza di legittimazione del dante causa per cui, in concreto, alcun danno a lui sarebbe mai potuto derivare dalla (fittizia) cessione dell'immobile" aggiungendo che "... infatti è accaduto che, a séguito della denuncia dei fatti per cui è causa, il [OSCURATO:PERSONA] abbia intentato azione di annullamento Il del contratto, ottenendo la restituzione dell'immobile e venendo condannato alla restituzione del rezzo al compratore (restituzione peraltro ad oggi non ancora avvenuta)" (cfr., ivi, pag. 30). Come pure accennato, la Corte territoriale ha accolto l'appello delle parti civili articolato sull'assoluzione per il capo A) punto 4: ha fatto presente che il [OSCURATO:PERSONA] era sicuramente in mala fede poiché l'immobile acquistato da Manzo (anche con l'apporto finanziario del Sorrentino di Sorrentino) era stato intestato simulatamente al cognato [OSCURATO:PERSONA] che aveva rilasciato una procura alla sorella [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva venduto al Manzo per Euro 220.000; nel contempo, il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto ad abitarvi pagando un canone mensile. Secondo la Corte, l'appartamento aveva un valore superiore, pari a 250/300.000 Euro ed ha inoltre fatto presente che "queste risultanze istruttorie circa la usura sub A4) ... sono pacifiche e non abbisognano di alcuna riapertura istruttoria" sulla base delle linee giurisprudenziali "... che implicano la detta riapertura solo se si controverta in tema di valutazione della prova dichiarativa" (cfr., pag. 7 della sentenza impugnata); sono perciò pervenuti ad una conclusione differente rispetto a quella del Tribunale sostenendo che "... mentre il primo giudice deduce dalla mala fede del [OSCURATO:PERSONA] ... la sua inattendibilità ... il collegio rileva che un conto è la mala fede, o la riserva mentale, nella condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei due creditori usurari, altro conto è la sua attendibilità come teste" (cfr., ivi); indubbio che la operazione sia stata condotta dal [OSCURATO:PERSONA] in maniera scorretta dal [OSCURATO:PERSONA] precisando tuttavia che "... la mala fede del [OSCURATO:PERSONA] non significa che non vi sia stata l'usura, a monte, nascosta sotto l'operazione di vendita; la casa è venduta a valore inferiore a quello di mercato, le rate di pigione del [OSCURATO:PERSONA] altro non sono che la restituzione del mutuo ricevuto dal compratore (duo Manzo/Sorrentino); in caso di mancata restituzione, la casa (garanzia immobiliare) rimane al creditore-compratore" (cfr., ancora, pag. 7); in definitiva "il comportamento scorretto, truffaldino, in mala fede, di un debitore usurario, non si traduce, automaticamente in inesistenza della usura denunciata da questo debitore" (cfr., ivi). In sostanza, secondo la Corte di Appello, "la riserva mentale avuto dal [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita della casa al Manzo certamente gli permette di ottenere l'annullamento della vendita, con restituzione ad esso [OSCURATO:PERSONA] della casa, senza peraltro neanche restituire il prezzo, pur essendo stato condannato alla restituzione dal Tribunale civile, ma questa condotta ai danni dei creditori non si traduce in inesistenza dell'usura, a monte, denunciata dal debitore" (cfr., pag. 8).Sul punto le difese del Sorrentino e del Manzo hanno articolato due motivi di ricorso denunziando violazione di legge anche con riguardo al disposto di cui all'art. 603 comma 3bis cod. proc. pen. e, per altro verso, incongruità o carenza di motivazione. È appena il caso, allora, di richiamare l'arresto delle SS.UU. del 2021 secondo cui il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche sucessivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228 - 02). Al di là di questo profilo e, in qualche misura, prima ancora dell'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, a carico del giudice di secondo grado che riformi la decisione impugnata grava comunque il dovere di sorreggere la propria decisione con una motivazione "rafforzata" che deve manifestarsi nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr., ad esempio, Sez. 4 - , Sentenza n. 42868 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277624 - 01, secondo cui la necessità, per il giudice di appello, di redigere una motivazione "rafforzata" sussiste anche nel caso in cui la riforma ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione di primo grado si fondi su una perizia espletata nel giudizio d'appello, dovendo, in tal caso, il giudice dell'impugnazione confrontarsi con il sapere scientifico introdotto nel processo di primo grado dai consulenti tecnici di parte e posto alla base della sentenza impugnata). Nel caso di specie, si è visto che il Tribunale aveva concluso per la insussistenza di un accordo usurario prima ancora ed indipendentemente dalla negativa valutazione della personalità del [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sulle dichiarazioni del teste Mazza, agente immobiliare, il quale aveva stimato congruo il prezzo di Euro 220.000 corrisposto dal Manzo in quanto in linea con i valori di mercato per un immobile di quelle caratteristiche, ubicato nella zona e, nel contempo, concesso in locazione. Dal canto suo, la Corte di Appello ha invece sottolineato la valenza usuraria della compravendita volutamente prescindendo dalla mala fede del [OSCURATO:PERSONA] ma ancorando il suo giudizio sulla incongruità del prezzo rispetto a valore dell'immobile che ha indicato in 250/300 Euro senza tuttavia dar conto di dove fosse stato tratto questo dato che è stato attribuito alla consulenza della difesa ma di cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata che, proprio in forza dell'obbligo di contrastare in maniera specifica le argomentazioni del primo giudice, avrebbe dovuto dar conto delle due differenti indicazioni, del loro fondamento e delle ragioni per le quali sarebbe risultata preferibile la seconda. La sentenza va perciò annullata con riguardo alla posizione del Manzo (ricorrente e condannato in secondo grado soltanto per la vicenda in esame) e limitatamente al capo A punto 4 per il Sorrentino; poiché, inoltre, la impugnazione era stata attivata soltanto dalle parti civili ed ai fini d