CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 15201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 21 dicembre 2021, il Tribunale di Milano nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP di Milano in data 27.11.2021 che aveva applicato alla stessa la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la partecipazione all'associazione con lo specifico ruolo di addetta al ritiro dai fornitori e alla consegna ai clienti di stupefacente nonché in relazione ai singoli episodi di trasporto per la vendita e il ritiro contestati nei capi nn.11, 13, 14, 16, 20, 25, 29, 31, 46,47, 50 per quantitativi consistenti. 2. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza articolato in due motivi Ctiri==. 2.1. Con il primo motivo lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari- artt.274, 311, 606 cod. proc. pen. A riguardo la ricorrente deduce, in primo luogo, che il Tribunale non si è pronunciato in ordine all'eccepita insussistenza del pericolo di fuga ed inoltre che, quanto al pericolo di reiterazione, non ha fornito una effettiva spiegazione in relazione all'attualità e concretezza del medesimo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con particolari modalità di controllo- art. 275, comma 3 bis, 275 bis, 311, 606 cod. proc. pen. A riguardo deduce che il Tribunale non ha fornito alcuna effettiva e concreta giustificazione in grado di supportare l'incapacità dell'indagata di attenersi alle limitazioni connesse a misure meno afflittive, come nel caso in cui la stessa fosse posta agli arresti domiciliari con eventuale braccialetto elettronico. Aggiunge che è incontroverso che la stessa dal 27 aprile del 2020 non ha più agito per il sodalizio e: dati i compiti meramente esecutivi alla stessa affidati che richiedono libertà sul territorio, è possibile adottare idonei mezzi di contenimento. Inoltre risulterebbe una mera ipotesi, priva di concreto fondamento, quella secondo cui l'indagata potrebbe ricoprire altri ruoli per l'associazione risultando meramente assertiva la motivazione circa le ragioni per cui solo la custodia cautelare è misura idonea.[OSCURATO:PERSONA] 1.$ Il primo motivo è infondato. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sezione 2, 16 gennaio 2014, Kazarian, n.m.). Va premesso che nel caso in cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra i quali quello di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salva la prova contraria, integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664; nello stesso senso, Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004 - 01). 2.Z Nell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di «immanenti e gravi esigenze connesse al rischio di reiterazione» sulla scorta delle seguenti circostanze: l'apporto della prevenuta era legato a momenti "topici" nella vita dell'associazione sia per l'aspetto della fornitura che per quello della vendita, la stessa era dotata di telefono e auto dedicate G. riferibili all'associazione; la stessa inoltre rivendicava il proprio ruolo e i compensi spettanti contrattando pagamenti più alti, il rimborso delle spese ed il raddoppio del compenso in occasione di una consegna accompagnata dal ritiro di una partita di merce non gradita al cliente. Il Tribunale ha giudicato,quindill'indagata soggetto «la cui opzione delinquenziale è caratterizzata da determinazione e assoluta indifferenza ai rischi..» aggiungendo altresì che «..l'associazione ha già dimostrato di non avere difficoltà a riprendere comunque le attività illecite» e che «..l'affidabilità dimostrata dalla ricorrente e le caratteristiche dell'apporto fornito potrebbero essere messe di nuovo a disposizione del gruppo anche con ruoli diversi..». Quanto alla mancata menzione del pericolo di fuga, va rilevato che in materia di impugnazioni contro i provvedimenti "de libertate", il tribunale, investito in sede di riesame o di appello dei tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione» (vedi tra le ultime Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore). 3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Va rilevato, che, per il reato costituente titolo applicativo della misura, vige la presunzione relativa della necessità della misura della custodia in carcere, e che il Tribunale offre specifiche indicazioni a sostegno. In particolare, l'ordinanza impugnata, con motivazione coerente e completa ,rappresenta il pieno coinvolgimento della ricorrente nelle attività illecite del gruppo, con un apporto legato a momenti "topici" nella vita dell'associazione evidenziando una scelta di vita consolidata, capace di resistere agli interventi dell'autorità giudiziaria, e, quindi, tale da escludere l'adeguatezza della misura domiciliare ed evidenziando altresì, con specifico riferimento alla misura gradata invocata dalla difesa, che l'apporto dalla stessa fornito potrebbe essere nuovamente essere messo a disposizione del gruppo «..anche nei margini di libertà correlati alla misura invocata». Peraltro, va evidenziato che a seguito della sentenza della Corte Cost., 22 luglio 2011, n. 231 la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al terzo comma dell'art.275 cod. proc. pen. per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.1, n. 30734/2013, Scarfò, Rv. 256388). Elementi che, nella specie, non risultano allegati dalla difesa dell'imputato, che si è limitata a censurare la statuizione del Tribunale. 4. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Essendo l'imputata in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]