CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 33447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso 1 31 / 20 20 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , con sede in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 70, in persona del procuratore pro temporeNicoletta Buonomo (giusta procura per [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2019, rep. 44.317, racc. 25.385), rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso,dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50D13 L049X ; PEC : Riqualificazione atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione [OSCURATO:EMAIL]),[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77C11 G273M ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D60 H501T; PEC: [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B ([OSCURATO:TELEFONO]); -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rovereto (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50D13 L049X; PEC : [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consulta n. 1/B([OSCURATO:TELEFONO]) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 6006 /1 7/ 20 1 8 emessa d a l la C TR del Lazio in data 17/09/2017e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso con il quale erano stati riqualificati, ai sensi dell’art. 20 dPR n. 131/1986, due atti stipulati in termini di concessione dei diritti reali di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. 2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che, nella specie, le parti, nell’affittare il terreno, avevano voluto escludere che si venisse a costituire un diritto di superficie. 3. Sull’impugnazione dell’Ufficio, la CTR Lazio rigettava il gravame, affermando che, essendo la costruzione dell’impianto fotovoltaico a carico e in proprietà della conduttrice, era conseguenziale che della manutenzione dello stesso, sia ordinaria che straordinaria, se ne occupasse la medesima, che il canone doveva essere pagato per tutta la durata del contratto periodicamente, che la concessione ad aedificandum poteva assumere le caratteristiche di un diritto personale di natura obbligatoria e che la concessione di un diritto di superficie alla conduttrice avrebbe determinato un vincolo incompatibile con il pubblico interesse al quale il terreno era destinato. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la Rete rinnovabile s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”. 2. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. Lacontroricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. La rinuncia è rituale, ilche determina l'estinzione del processo. Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Co