CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso ripropongono temi esaminati dalla Corte territoriale, che ha non illogicamente rilevato che il fatto non avrebbe potuto considerarsi di particolare tenuità, avuto riguardo all'intensità del dolo correlata al fatto che l'allontanamento dal domicilio si era verificato quasi due ore prima dell'orario consentito e che inoltre il fatto era idoneo ad attestare una maggior pericolosità del ricorrente, ai fini della recidiva, a fronte di plurime condanne anche nel quinquennio, fermo restando c:he è stato di recente ribadito l'orientamento maggioritario, secondo cui la recidiva reiterata è ravvisabile anche in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva (sul punto Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878); Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]