CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1967
Cassazione n. 00948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/03/1967 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 6.4.2018 di condanna nei suoi confronti alla pena di un anno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di furto con strappo di banconote. Deduce l'imputata i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis c.p. e 62 n. 4 c.p. 2.11 ricorso è inammissibile, siccome del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, non merita censure la valutazione della corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, laddove ha messo in risalto i molteplici precedenti penali da cui è gravata l'imputata sintomatici di una personalità propensa a delinquere ostativa rispetto alle invocate circostanze attenuanti. Tale valutazione fa corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826) e nella fattispecie elemento dirimente al fine del diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato quello della negativa personalità dell'imputata, come già evidenziato. Neppure meritano censura le valutazioni della Corte territoriale circa la minusvalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. rispetto alla recidiva in relazione alle numerosissime condanne per furto, ricettazione, evasione . danneggiamento, rapina che l'hanno determinata. Rispetto alle ragioni giustificative del trattamento sanzionatorio irrogato i la ricorrente ha sviluppato censure generiche che non si confrontano con l'iter argomentativo della sentenza impugnata e i motivi di ricorso devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.. I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]?fre estensore Il Presidente