CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 45119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 2 maggio 2023 dal GIP del medesimo Tribunale, applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 90, oggetto dei capi 15) e 16) dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1. Con il primo motivo denuncia plurimi vizi della motivazione, in parte mancante, in parte illogica e contraddittoria per travisamento delle intercettazioni ambientali e telefoniche. L'ordinanza non ha fornito risposta alle deduzioni formulate nell'atto di riesame: in particolare, non ha corretto l'erronea attribuzione al ricorrente del progetto di importazione di hashish dalla Spagna, invece, riferibile a [OSCURATO:PERSONA] (come correttamente indicato nella richiesta del P.m.), ma non concretizzatosi, tanto da rendere illogica l'affermazione secondo la quale il ricorrente sarebbe destinatario dei piani circa la futura organizzazione del gruppo; anche la consegna di 2 mila euro da parte del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] il 21 giugno 2020, che, secondo l'ordinanza, sarebbe avvenuta in esecuzione del programma associativo e del progetto di importazione, risulta, al contrario, una dazione occasionale, correlata ad un favore ottenuto. Si sottolinea che era stato evidenziato che: il ricorrente non partecipò il successivo 2 luglio all'approvvigionamento della marijuana fornita dal Marigliano a [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione coadiuvato dal Cimino e dal Paldino, né alle forniture successive del 12 agosto, del 2 e 3 ottobre; non vi è prova che il ricorrente fosse consapevole dell'appartenenza della sostanza sequestrata al Lombisani il 23 ottobre 2010 a [OSCURATO:PERSONA], Cimino e Paldino, emersa da un colloquio di tre giorni dopo l'arresto del Lombisani; non vi è prova di cessioni effettuate dal ricorrente né che egli fosse consapevole del progetto di [OSCURATO:PERSONA] di importazione di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] o che fosse tra i finanziatori. La motivazione è apparente e contrastante con le risultanze probatorie, specie con l'intercettazione ambientale del 21 giugno 2020 riportata nella richiesta cautelare, dalla quale non emerge la partecipazione del ricorrente all'importazione di hashish dalla Spagna e alle trattative con i foggiani, svolte solo da [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2020 ovvero in epoca precedente alla nascita dell'associazione. Si attribuisce al ricorrente il ruolo di accompagnatore nei trasporti insieme al Cimino in contrasto sia con l'ordinanza genetica, che gli attribuiva il ruolo di addetto alla vendita al dettaglio dello stupefacente, sia con l'incolpazione né vi sono elementi dimostrativi di un contributo stabile e consapevole offerto dal ricorrente o di contatti assidui o incontri con i coindagati. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia l'erronea applicazione degli artt.110 cod. pen. e 74 d.P.R. 309 del 90, risultando il ricorrente coinvolto nel solo episodio di cui al capo 16); l'occasionale approvvigionamento del 21 giugno 2020, il mero proposito di importazione di hashish dalla Spagna, non concretizzatosi, e la mera sollecitazione rivoltagli da [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno di recarsi dal Marigliano sono inidonei ad integrare la stabile disponibilità ad attuare il programma associativo. 1.3. Con il terzo motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato associativo nell'ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. cit., avuto riguardo ai limitati episodi di cessione, al periodo limitato di operatività dell'associazione, alla mancanza di prova dei rilevanti quantitativi trattati, risultati per lo più indeterminati. 1.4. Con il quarto motivo si deducono vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari e, in particolare, all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, tenuto conto del circoscritto arco temporale di attività dell'associazione, dell'assenza di prova di condotte successive al 21 giugno 2020 e dell'assenza di precedenti penali del ricorrente. 1.5. Con motivi aggiunti il difensore ha corretto un errore materiale contenuto nel ricorso e ribadisce l'assenza di gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Ferma la legittimità della motivazione per relationem, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta apparente, stringata e assertiva, limitandosi a rimandare all'ordinanza genetica - che a sua volta integralmente richiama la richiesta cautelare-, in ragione della ingente mole delle risultanze probatorie, costituite da colloqui intercettati, ambientali e telefonici, da sequestri di droga e servizi di osservazione, ma ben poco chiarisce sul ruolo del ricorrente, la cui partecipazione associativa è circoscritta a qualche cessione di quantitativi indeterminati di sostanza stupefacente di incerta natura. L'ordinanza sembra affidare il giudizio di gravità indiziaria alla autoevidenza delle risultanze investigative, senza preoccuparsi di rispondere alle censure difensive sia in relazione agli errori segnalati che al travisamento del contenuto dei colloqui intercettati, né di illustrare gli elementi su cui fonda la partecipazione del ricorrente, delineando la necessaria stabilità e continuità dell'apporto fornito alla realizzazione del programma associativo. E' indubbio che la figura centrale dell'associazione sia quella di [OSCURATO:PERSONA], che ha esperienza risalente nel settore e contatti sicuri con canali esteri e nazionali per sua esplicita ammissione. Ammetteva, infatti, di aver organizzato importazioni di consistenti quantitativi di stupefacente dalla Spagna anche prima dell'inizio della pandemia e delle trattative avviate con i foggiani, che lo stavano nuovamente sollecitando. Dunque, il Caravetta raccontava al ricorrente e al Cimino delle sue iniziative pregresse, dei contatti con un fornitore marocchino, dei prezzi e dei costi del fumo e della possibilità di avviare nuovamente il traffico di hashish dalla Spagna tramite i suoi contatti, chiarendo al ricorrente che non vi era necessità di aprire attività commerciali di copertura né di effettuare continue trasferte né di investire somme consistenti, essendo sufficiente un investimento pro capite di 20 mila euro.Tuttavia, se il colloquio dimostra l'interesse del ricorrente a partecipare all'iniziativa perché redditizia e la consapevolezza del rischio dell'impresa ("facciamolo subito però... che poi vengono e ci prendono") nonché la notevole capacità organizzativa del [OSCURATO:PERSONA], come obiettato dalla difesa, non vi sono riscontri dell'effettiva concretizzazione del progetto e della partecipazione attiva del ricorrente, solo affermate nell'ordinanza, risultando la progettualità e le potenzialità dichiarate, ma prive di concretezza. L'ordinanza sul punto si limita ad affermare che "se il vertice con capacità organizzative è [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, i sodali partecipano a pieno titolo alle fasi dinamiche dell'evoluzione del sodalizio verso traffici internazionali", ritenendo evidente la programmazione di un canale di approvvigionamento per una serie indefinita di transazioni illecite in favore del sodalizio, ma trascurando che, benché la delicatezza degli argomenti deponga per il rapporto fiduciario esistente tra gli interlocutori, non è sufficiente ad integrare la partecipazione la mera adesione dichiarata e interessata al progetto se non si estrinseca in un contributo concreto. E' infatti, noto che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139). Anche il progetto di organizzare un traffico di droga pesante, che si sviluppava attraverso trasferte e incontri diretti alla ricerca di finanziatori, contatti diretti di [OSCURATO:PERSONA] con il Cardamone ed un livello avanzato delle trattative, ma fallito (sia per i timori dei finanziatori, che per la doppiezza del Cardamone, che trattava lo stesso affare con le famiglie mafiose degli Abbruzzese - Forastefano), vede accanto a [OSCURATO:PERSONA] il Cimino, ma non il ricorrente (pag. 7-9 dell'ordinanza impugnata), come segnalato dalla difesa. Ne discende che anche per tale progetto risultano evidenziati i contatti, l'intraprendenza e la progettualità espansionistica di [OSCURATO:PERSONA], ma non il contributo del ricorrente, che l'ordinanza si limita genericamente a qualificare come uomo di fiducia del capo, al pari del Cimino, suo accompagnatore nei trasporti, benché non sia indicato un episodio specifico in cui avrebbe svolto tale ruolo, e destinatario dei piani per la futura organizzazione del gruppo con ruolo dinamico. Altrettanto genericamente l'ordinanza afferma che il sistema di trasporto delle forniture è collaudato e realizzato con due autovetture, di cui una funge da staffetta per segnalare l'eventuale presenza delle forze dell'ordine, ma, a fronte della contestazione difensiva, come già detto, non risulta indicato alcun episodio in cui il ricorrente abbia svolto il ruolo di autista o di staffetta.Anche per l'arresto del Lombisani, ritenuto un partecipe deputato alle cessioni e trovato in possesso di marijuana, riconducibile al gruppo, non emergono contatti o commenti del ricorrente, che ne dimostrino la consapevolezza, risultando, invece, frequenti i contatti del Lombisani con il Cimino. L'ordinanza riporta, infatti, colloqui di [OSCURATO:PERSONA] con il Cimino e con il Paldino esplicitamente diretti ad organizzarsi dopo la perdita subita per lavorare, per rifornirsi anche di quantitativi consistenti (4-5 kg), ma non con il ricorrente, sicché il costante rapporto tra tutti i sodali, ricavabile dal coinvolgimento degli stessi nei reati fine (anche se non oggetto di contestazione, come per il capo 17), v. pag. 11 ordinanza), indicato nell'ordinanza quale ulteriore elemento indicativo dell'esistenza di un gruppo organizzato dedito al narcotraffico, risulta affermato, ma non idoneamente argomentato. Secondo la valutazione del Tribunale dovrebbe risultare emblematico e dimostrativo del ruolo fiduciario ed esecutivo svolto dal ricorrente l'episodio del 25 giugno 2020, in cui il capo lo delegava a raggiungere il fornitore Marigliano per un approvvigionamento urgente; tuttavia, l'ordinanza non spiega come il mancato adempimento si concili con il ruolo subordinato attribuito al ricorrente (v. pag. 15-16), valorizzando piuttosto l'utilizzo di un linguaggio criptico comune ai sodali, quale tratto distintivo di appartenenza al sodalizio. L'unico episodio in cui il ricorrente è parte attiva di una cessione è quello oggetto del capo 16), risultando dal colloquio intercettato, di cui la difesa inammissibilmente offre una versione alternativa, la consegna a [OSCURATO:PERSONA] della somma di 2 mila euro quale parte a lui spettante per il favore fattogli. Ricordato che in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558), nel caso di specie l'ordinanza giustifica l'interpretazione accolta ovvero che si trattasse di proventi di spaccio, desumendola dal tenore complessivo del dialogo e dall'espresso riferimento "al lavoro" ("stiamo parlando di lavoro.., abbiamo fatto prima il discorso, vai a comprare quella e vendi quella... quella è un lavoro...", v. pag. 16). Tuttavia, l'episodio è unico e dai contorni incerti ed anche i contatti con gli altri partecipi, menzionati nell'ordinanza (pag. 16), per appuntamenti e incontri finalizzati alla vendita dello stupefacente, sotto la direzione di [OSCURATO:PERSONA], sono relativi al capo 18), non ascritto al ricorrente, come precisato nell'ordinanza, e la ritenuta significatività delle risultanze dell'attività captativa è affidata ad un rinvio diretto alla richiesta cautelare (pag. 16). ( In tal modo l'ordinanza non risolve il tema della affectio societatis, atteso che non enuclea gli elementi significanti e se di norma la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. Si osserva inoltre, che, se anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale ( Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701), l'ordinanza non chiarisce tale profilo né affronta il tema della durata della partecipazione del ricorrente, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). Ne deriva che la motivazione resa, se può risultare esaustiva quanto alla sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], si rivela apparente, carente e assertiva quanto alla partecipazione del ricorrente. La fondatezza dei primi due motivi ha rilievo assorbente ed impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame, che provvederà a colmare le lacune argomentative e le criticità evidenziate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro compet