CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 32594/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 28 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della Capitale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta quanto alla distrazione di un'autovettura, quale amministratore prima di diritto e poi di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] soc. Coop. a r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 22 aprile 2015. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e carenza di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto della fallita dopo il 10 ottobre 2011, quando, nella carica formalmente rivestita, gli era subentrato altro soggetto. Tale ruolo di fatto era stato escluso dalla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto privo di confronto con la sentenza impugnata, che non ha tratto la prova della penale responsabilità dell'imputato dall'essere o meno il medesimo, dopo il 10 ottobre 2011, amministratore di fatto della società fallita, ma dall'avere sottratto la disponibilità dell'autovettura, concessa in leasing alla società Tuscia (che vantava ancora un credito per canoni insoluti di 4500 euro), tanto che il veicolo era stato ritrovato presso la madre del prevenuto, che lo utilizzava secondo necessità ritenendo trattarsi di autovettura del figlio. Ne consegue — sostiene la sentenza impugnata — che quest'ultimo ne avesse disposto uti dominus. A questo proposito va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di leasing, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa o che comporti per quest'ultima un onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione integra il reato poiché determina la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente (Sez. 5, n. 21933 del 17/04/2018, Farruggio, Rv. 272992; Sez. 5, n. 44350 del 17/06/2016, Guerri, Rv. 268469; Sez. 5, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi e altro, Rv. 241397; Sez. 1, n. 4846 del 26/11/1992, dep. 1993, Terrinoni, Rv. 193443). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle