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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 17883/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato procuratore speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 29 ottobre 2021, depositata il 2 febbraio 2022, della Seconda Sezione penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20 dicembre 2019 della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sentenza del 26 gennaio 2017 del Tribunale di Monza per i reati di truffa aggravata dall'approfittamento delle circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo riguardo all'età (79 anni) e alle condizioni di salute (cecità dall'occhio sinistro) della vittima, con la recidiva reiterata e i nfraq u i nquenna le.

2. La ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia plurimi errori di fatto nei quali è incorsa la sentenza impugnata.

In particolare deduce che:

2.1. non poteva essere applicata la recidiva perché il reato oggetto del decreto penale di condanna di cui al punto 2 del certificato del casellario (reato di minaccia, commesso il 12 gennaio 2003) era estinto non avendo l'imputata commesso, entro i cinque anni successivi al passaggio in giudicato, un nuovo reato.

Il decreto era stato emesso il 15 novembre 2007 ed era divenuto esecutivo il 24 ottobre 2008 mentre il reato di cui al punto 3 (il reato di minaccia, commesso nell'aprile/maggio 2008) era stato commesso prima del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna del 15 novembre 2007;

2.2. erronea applicazione della recidiva reiterata, dell'aumento di pena in misura di due terzi e, comunque, illegalità della pena per il mancato rispetto del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen.

La ricorrente, infatti, in base alle precedenti condanne, aveva riportato la pena di mesi tre di reclusione (con il decreto penale di condanna irrevocabile il 20 luglio 2012) e giorni dieci di reclusione (con il decreto penale di condanna del 15 novembre 2007).

Con la sentenza di merito oggetto del ricorso dinanzi alla Seconda Sezione penale le era stata applicata, in aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale, la pena di mesi otto di reclusione, dunque, superiore al cumulo delle precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.

Va rilevato che la Seconda Sezione penale di questa Corte in relazione al motivo di ricorso che denunciava vizio di omessa e illogica motivazione sull'applicazione della recidiva, ne dichiarava la inammissibilità evidenziando che la sentenza impugnata aveva, invece, illustrato le ragioni per cui i precedenti, pur risalenti, là dove uniti al reato in esame, fossero significativi della pericolosità della Guiderone e che il motivo di ricorso, sulla illogicità, si risolveva - al pari di quello che attaccava la motivazione in punto di responsabilità- nella prospettazione di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici del merito, in presenza di doppia conforme; riteneva, inoltre, il Collegio che tale motivo di inammissibilità travolgeva anche i motivi nuovi proposti e con i quali si deduceva che non poteva essere utilizzata, ai fini dell'applicazione della recidiva, la condanna per il reato relativo al decreto penale di condanna dell'8 novembre 2011, irrevocabile il 12 luglio 2012 (cfr.

Sentenza del 29 ottobre 2021 pag. 2 e 3).

Si deve ricordare, in via generale, che sono inoppugnabili gli eventuali errori di valutazione e di giudizio e che non ogni errore di fatto è sindacabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

E' necessario infatti, che l'errore, per assumere rilevan ella prospettiva del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., consista in una svista, in un equivoco o in un'omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti e, inoltre, che l'errore percettivo abbia avuto incidenza sulla decisione ovvero che l'inesatta percezione delle censure o delle risultanze processuali abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

L'errore, infine, deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ()culi, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione.

A fronte di tale inquadramento sistematico, risulta evidente che i motivi di ricorso proposti con l'odierna impugnazione straordinaria sono manifestamente infondati risolvendosi nella denuncia, quali errori di fatto, di valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella qualificazione del motivo di ricorso originario e nella decisione di inammissibilità, per genericità, di tale motivo che deduceva vizio di motivazione — ritenuto non configurabile — in relazione all'applicazione della recidiva, decisione, questa, che ha trascinato, nella declaratoria di inammissibilità, l'ulteriore deduzione difensiva sulla configurabilità della recidiva reiterata sviluppata dalla ricorrente solo con la memoria del 10 ottobre 2021.

Premesso che, i motivi di svolti con l'odierna impugnazione neppure si confrontano con la motivazione posta a base della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione essendo invece strutturati sul confronto con la motivazione (suppostamente erronea) sviluppata nella sentenza della Corte di appello (cfr. pag. 2 del ricorso) e con le risultanze del certificato penale, si deve ricordare che anche nel caso in cui il Collegio della Seconda Sezione Penale avesse errato nella valutazione del motivo di ricorso (ma così non è) tale errore sarebbe inoppugnabile perché frutto della interpretazione, qualificazione e valutazione del motivo di ricorso, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193) piuttosto che all'errore di fatto sindacabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. perché consistente in una svista, in un equivoco o in un'omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti.

Anche l'ulteriore conseguenza tratta dalla Corte sull'inammissibilità derivata della memoria difensiva pervenuta il 10 ottobre 2021 — e anche a tal riguardo del tutto silente è l'odierno ricorso - è incensurabile in questa sede per le stesse ragioni e, dunque, perché costituisce il risultato dell'applicazione di un principio di diritto che regola la materia dell'impugnazione, configurato alla stregua della natura stessa dell'atto di impugnazione e che non è suscettibile di sanatoria attraverso la proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158) Solo per completezza deve rilevarsi che il reato oggetto del decreto penale di condanna di cui al punto 2 del certificato penale, non era estinto perché il decreto penale era divenuto esecutivo il 4 febbraio 2008, come si evince dal certificato penale stesso (e non alla data indicata dalla ricorrente al 29 agosto 2008): ne consegue che la Gui);i one, entro i cinque anni dal tk passaggio in giudicato della precedente condanna aveva commesso altro reato, il fatto sub 3 del certificato penale, che reca, come data del commesso reato, da aprile a maggio 2008.

Manifestamente infondata è anche l'ulteriore deduzione difensiva poiché, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato - la massima, citata nel ricorso, si riferisce ad un presupposto diverso, relativo alla fase di esecuzione e non, come nel caso in esame, all'applicazione della recidiva, già contestata, nel giudizio di cognizione - né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229).

Le conclusioni alle quali il Collegio è oggi pervenuto non mutano con riferimento all'allegazione della "illegalità della pena" applicata alla Guiderone in relazione all'aumento di pena che le sarebbe stato inflitto per effetto della recidiva, in violazione del limite recato dall'art.99, comma 6 cod. pen..

Vero, infatti, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684): cionondimeno - per rilevare in sede di ricorso straordinario - è necessario che il presupposto di fatto, cioè la violazione del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., avrebbe dovuto essere valutabile dal giudice di legittimità sulla base degli atti devoluti e che il mancato rilievo sia dipeso da una svista o da un'omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti.

Tanto ciò è vero che i casi che si rinvengono nella giurisprudenza, in relazione al rilievo della pena illegale in presenza di ricorso inammissibile, fanno riferimento all'illegalità della pena rilevabile con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dalla legge.

La illegalità della pena - oggi dedotta con il ricorso straordinario - non era ictu ocu/i rilevabile attraverso la sentenza impugnata e i motivi di ricorso che, anche nella memoria del 10 ottobre 2021, non facevano riferimento alla violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. limitandosi a contestare il presupposto della sussistenza della recidiva.

A questo riguardo deve darsi seguito al principio secondo cui in tema di ricorso straordinario, l'errore materiale o di fatto può avere ad oggetto una questione rilevabile di ufficio solamente se la Corte di cassazione, nell'esaminare i motivi di ricorso, possa imbattersi, sia pure incidentalmente, nella questione non dedotta (Sez. 6, n. 11030 del 14/11/2012, dep. 2013, Samà, Rv. 254495).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA], contestualmente nominato procuratore speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 29 ottobre 2021, depositata il 2 febbraio 2022, della Seconda Sezione penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20 dicembre 2019 della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sentenza del 26 gennaio 2017 del Tribunale di Monza per i reati di truffa aggravata dall'approfittamento delle circostanze di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, avendo riguardo all'età (79 anni) e alle condizioni di salute (cecità dall'occhio sinistro) della vittima, con la recidiva reiterata e i nfraq u i nquenna le. 2. La ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione denuncia plurimi errori di fatto nei quali è incorsa la sentenza impugnata. In particolare deduce che: 2.1. non poteva essere applicata la recidiva perché il reato oggetto del decreto penale di condanna di cui al punto 2 del certificato del casellario (reato di minaccia, commesso il 12 gennaio 2003) era estinto non avendo l'imputata commesso, entro i cinque anni successivi al passaggio in giudicato, un nuovo reato. Il decreto era stato emesso il 15 novembre 2007 ed era divenuto esecutivo il 24 ottobre 2008 mentre il reato di cui al punto 3 (il reato di minaccia, commesso nell'aprile/maggio 2008) era stato commesso prima del passaggio in giudicato del decreto penale di condanna del 15 novembre 2007; 2.2. erronea applicazione della recidiva reiterata, dell'aumento di pena in misura di due terzi e, comunque, illegalità della pena per il mancato rispetto del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen. La ricorrente, infatti, in base alle precedenti condanne, aveva riportato la pena di mesi tre di reclusione (con il decreto penale di condanna irrevocabile il 20 luglio 2012) e giorni dieci di reclusione (con il decreto penale di condanna del 15 novembre 2007). Con la sentenza di merito oggetto del ricorso dinanzi alla Seconda Sezione penale le era stata applicata, in aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale, la pena di mesi otto di reclusione, dunque, superiore al cumulo delle precedenti condanne. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. Va rilevato che la Seconda Sezione penale di questa Corte in relazione al motivo di ricorso che denunciava vizio di omessa e illogica motivazione sull'applicazione della recidiva, ne dichiarava la inammissibilità evidenziando che la sentenza impugnata aveva, invece, illustrato le ragioni per cui i precedenti, pur risalenti, là dove uniti al reato in esame, fossero significativi della pericolosità della Guiderone e che il motivo di ricorso, sulla illogicità, si risolveva - al pari di quello che attaccava la motivazione in punto di responsabilità- nella prospettazione di un risultato probatorio alternativo a quello raggiunto dai giudici del merito, in presenza di doppia conforme; riteneva, inoltre, il Collegio che tale motivo di inammissibilità travolgeva anche i motivi nuovi proposti e con i quali si deduceva che non poteva essere utilizzata, ai fini dell'applicazione della recidiva, la condanna per il reato relativo al decreto penale di condanna dell'8 novembre 2011, irrevocabile il 12 luglio 2012 (cfr. Sentenza del 29 ottobre 2021 pag. 2 e 3). Si deve ricordare, in via generale, che sono inoppugnabili gli eventuali errori di valutazione e di giudizio e che non ogni errore di fatto è sindacabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. E' necessario infatti, che l'errore, per assumere rilevan ella prospettiva del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., consista in una svista, in un equivoco o in un'omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti e, inoltre, che l'errore percettivo abbia avuto incidenza sulla decisione ovvero che l'inesatta percezione delle censure o delle risultanze processuali abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. L'errore, infine, deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ()culi, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione. A fronte di tale inquadramento sistematico, risulta evidente che i motivi di ricorso proposti con l'odierna impugnazione straordinaria sono manifestamente infondati risolvendosi nella denuncia, quali errori di fatto, di valutazioni espresse dalla Corte di Cassazione nella qualificazione del motivo di ricorso originario e nella decisione di inammissibilità, per genericità, di tale motivo che deduceva vizio di motivazione — ritenuto non configurabile — in relazione all'applicazione della recidiva, decisione, questa, che ha trascinato, nella declaratoria di inammissibilità, l'ulteriore deduzione difensiva sulla configurabilità della recidiva reiterata sviluppata dalla ricorrente solo con la memoria del 10 ottobre 2021. Premesso che, i motivi di svolti con l'odierna impugnazione neppure si confrontano con la motivazione posta a base della sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di cassazione essendo invece strutturati sul confronto con la motivazione (suppostamente erronea) sviluppata nella sentenza della Corte di appello (cfr. pag. 2 del ricorso) e con le risultanze del certificato penale, si deve ricordare che anche nel caso in cui il Collegio della Seconda Sezione Penale avesse errato nella valutazione del motivo di ricorso (ma così non è) tale errore sarebbe inoppugnabile perché frutto della interpretazione, qualificazione e valutazione del motivo di ricorso, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193) piuttosto che all'errore di fatto sindacabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. perché consistente in una svista, in un equivoco o in un'omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti. Anche l'ulteriore conseguenza tratta dalla Corte sull'inammissibilità derivata della memoria difensiva pervenuta il 10 ottobre 2021 — e anche a tal riguardo del tutto silente è l'odierno ricorso - è incensurabile in questa sede per le stesse ragioni e, dunque, perché costituisce il risultato dell'applicazione di un principio di diritto che regola la materia dell'impugnazione, configurato alla stregua della natura stessa dell'atto di impugnazione e che non è suscettibile di sanatoria attraverso la proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158) Solo per completezza deve rilevarsi che il reato oggetto del decreto penale di condanna di cui al punto 2 del certificato penale, non era estinto perché il decreto penale era divenuto esecutivo il 4 febbraio 2008, come si evince dal certificato penale stesso (e non alla data indicata dalla ricorrente al 29 agosto 2008): ne consegue che la Gui);i one, entro i cinque anni dal tk passaggio in giudicato della precedente condanna aveva commesso altro reato, il fatto sub 3 del certificato penale, che reca, come data del commesso reato, da aprile a maggio 2008. Manifestamente infondata è anche l'ulteriore deduzione difensiva poiché, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato - la massima, citata nel ricorso, si riferisce ad un presupposto diverso, relativo alla fase di esecuzione e non, come nel caso in esame, all'applicazione della recidiva, già contestata, nel giudizio di cognizione - né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281229). Le conclusioni alle quali il Collegio è oggi pervenuto non mutano con riferimento all'allegazione della "illegalità della pena" applicata alla Guiderone in relazione all'aumento di pena che le sarebbe stato inflitto per effetto della recidiva, in violazione del limite recato dall'art.99, comma 6 cod. pen.. Vero, infatti, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce alla Suprema Corte di procedere al necessario annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui abbia provveduto ad irrogare una pena illegale (Sez. 1, n. 15944 del 21/03/2013, Aida, Rv. 255684): cionondimeno - per rilevare in sede di ricorso straordinario - è necessario che il presupposto di fatto, cioè la violazione del limite di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen., avrebbe dovuto essere valutabile dal giudice di legittimità sulla base degli atti devoluti e che il mancato rilievo sia dipeso da una svista o da un'omissione in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti. Tanto ciò è vero che i casi che si rinvengono nella giurisprudenza, in relazione al rilievo della pena illegale in presenza di ricorso inammissibile, fanno riferimento all'illegalità della pena rilevabile con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto dalla legge. La illegalità della pena - oggi dedotta con il ricorso straordinario - non era ictu ocu/i rilevabile attraverso la sentenza impugnata e i motivi di ricorso che, anche nella memoria del 10 ottobre 2021, non facevano riferimento alla violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. limitandosi a contestare il presupposto della sussistenza della recidiva. A questo riguardo deve darsi seguito al principio secondo cui in tema di ricorso straordinario, l'errore materiale o di fatto può avere ad oggetto una questione rilevabile di ufficio solamente se la Corte di cassazione, nell'esaminare i motivi di ricorso, possa imbattersi, sia pure incidentalmente, nella questione non dedotta (Sez. 6, n. 11030 del 14/11/2012, dep. 2013, Samà, Rv. 254495). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 17883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris