Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:113
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 febbraio 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]166/03
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«»
1.
Tradizionalmente, la purezza dell’oro è stata misurata in carati, ed era considerato puro l’oro a 24 carati; oggi esso è spesso
misurato in millesimi. La presente causa verte sulla questione se una norma di uno Stato membro, ai sensi della quale possono
riportare la denominazione «oro» soltanto lavori con titolo pari o superiore a 750 millesimi (18 carati), mentre quelli con
titolo 375 e 585 millesimi (rispettivamente 9 e 14 carati) devono riportare la denominazione «lega d’oro», costituisca una
misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione e sia pertanto vietata ai sensi dell’art. 28 CE.
Procedimento
2.
Nel novembre 2000, a seguito di un reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] inviava al governo francese una lettera di diffida nella quale
rilevava che a suo parere alcune norme francesi potevano ostacolare in quattro modi l’importazione di lavori in oro in Francia.
3.
Nel settembre 2001, essa inviava alle autorità francesi un parere motivato, ai sensi dell’art. 226 CE, concernente due di
tali asseriti ostacoli al commercio.
4.
A seguito della risposta francese del 4 febbraio 2002, rimaneva in sospeso soltanto la questione controversa nella presente
causa.
5.
Il 10 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva alla Corte un ricorso, affinché dichiarasse che la Repubblica francese, riservando
la denominazione «oro» ai lavori con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo pari a 375 o 585 millesimi devono riportare
la denominazione «lega d’oro», è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 28 CE.
6.
La norma di cui trattasi è contenuta nell’art. 522 bis del [OSCURATO:PERSONA] des Impôts (Codice generale delle imposte), e riguarda
il momento della vendita al minuto a singoli. Il numero dei millesimi dev’essere specificato per i lavori in «lega d’oro»,
ma non è chiaro se lo stesso valga per i lavori in «oro».
Argomenti
7.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la maggior parte dei lavori che devono riportare la denominazione «lega d’oro» sono importati.
Articoli legalmente venduti come «oro» nei loro Stati membri di provenienza devono essere venduti in Francia con una denominazione
meno nota e di minor conto, rendendo più difficile la loro commercializzazione in tale Stato ed ostacolando così la loro importazione
(nonostante il governo francese neghi siano state fornite prove di tale asserzione).
8.
Secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall’art. 28 CE, gli ostacoli alla
libera circolazione delle merci derivanti, in mancanza di armonizzazione delle legislazioni, dall’applicazione a merci provenienti
da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, di norme che dettino requisiti ai quali le
merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione,
la presentazione, l’etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti
i prodotti, se tale applicazione non risulti giustificata da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze
della libera circolazione delle merci
(2)
.
9.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che nel presente caso un tale interesse superiore non sia riscontrabile. Ogni esigenza di informazione
del consumatore, che si suppone normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto
(3)
, può essere soddisfatta con un’adeguata etichettatura
(4)
capace di fornire un’informazione più dettagliata e utile di una mera differenza nella denominazione, e nella quale i commercianti
sarebbero liberi di sottolineare i vantaggi di un particolare titolo.
10.
Il governo francese sostiene che un siffatto interesse sussiste. Una norma sulla denominazione, necessaria per soddisfare
esigenze attinenti alla lealtà nei negozi commerciali e alla tutela dei consumatori, può essere giustificata se è proporzionata
ad uno scopo che non può essere conseguito con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari
(5)
. La norma in questione è necessaria a proteggere i consumatori in quanto li informa, semplicemente e direttamente, di una
differenza sostanziale tra due prodotti di qualità diversa, evitando ogni confusione che può essere causata da un’informazione
più tecnica. Essa è proporzionata a tale scopo, non è volta a proteggere qualsivoglia vantaggio detenuto dalle imprese nazionali
e non viola pertanto l’art. 28 CE.
11.
Nei loro atti di replica e controreplica, le parti si concentrano sull’esistenza o meno di un ostacolo agli scambi. Sostenendo
che la norma può in realtà ostacolare le importazioni, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che ricade nel campo dell’art. 28 ogni misura
anche potenzialmente idonea a creare anche un minimo impedimento. In ogni caso non è plausibile sostenere che la denominazione
di un articolo di lusso abbia un effetto ridotto sui consumatori, e la Corte ha affermato con fermezza che una norma sull’etichettatura
ha un effetto meno restrittivo sugli scambi rispetto a una norma sulla denominazione
(6)
. L’etichettatura del titolo in millesimi è chiara e semplice per il consumatore medio. Il governo francese tuttavia ribadisce
che la [OSCURATO:PERSONA] deve provare l’esistenza di un effetto sugli scambi, ma che non l’ha fatto.
Valutazione
12.
La presente causa non verte né su quale dovrebbe essere il titolo minimo sufficiente perché un lavoro riporti la denominazione
«oro» né su quali dovrebbero essere le denominazioni atte a garantire l’accuratezza di un’indicazione relativa al titolo di
un lavoro in oro. Nessuno di tali due criteri è stato oggetto di armonizzazione comunitaria. La questione è se, in assenza
di tale armonizzazione, la norma francese ricada sostanzialmente nell’ambito di applicazione dell’art. 28 CE e se, in tal
caso, sia giustificabile.
13.
Si ricorda altresì che, perlomeno in Europa, la maggior parte dell’oro utilizzato per la produzione di gioielli od altri lavori
in oro è sotto forma di lega. Una percentuale d’oro pari ai tre ottavi (375%) e ai tre quarti (750%) è di uso comune. Vengono
anche utilizzati titoli più elevati, ma l’oro puro o quasi puro è spesso troppo morbido per essere lavorato, nonostante in
alcune parti del mondo sembri essere preferito. Le leghe vengono in genere utilizzate a fini di lavorabilità, robustezza e
durevolezza. Leghe differenti hanno colori, proprietà fisiche e prezzi diversi, e corrispondono a diverse preferenze dei consumatori.
Se la norma francese costituisca una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa
14.
La posizione del governo francese consiste sostanzialmente nel sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto alcuna prova dell’esistenza
di ostacoli agli scambi, comunque incerti o di poco rilievo.
15.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua domanda che gran parte dei lavori con titolo 375 o 585 millesimi venduti in Francia sono
importati; che essi possono essere legalmente venduti come «oro» nei loro Stati membri di provenienza, ma che la legge francese
esige che gli stessi siano venduti in Francia come «lega d’oro»; e che la denominazione «lega d’oro» può renderli meno attraenti
per gli acquirenti rispetto a quelli con la denominazione «oro».
16.
Se accertati, tali elementi identificano nel loro complesso, a mio parere, una norma sostanzialmente in contrasto con l’art. 28 CE,
sollevando l’esigenza di esaminare se perlomeno sussista una giustificazione che la renda compatibile con il diritto comunitario
(7)
.
17.
Nella sua difesa, la Repubblica francese nega che i lavori con la denominazione «lega d’oro» siano meno attraenti per gli
acquirenti e sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova dell’asserito effetto sul commercio intracomunitario.
18.
In ogni caso, secondo giurisprudenza costante, qualsiasi misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto
o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative
e, in quanto tale, vietata dall’art. 28 CE
(8)
. Tale principio è chiaramente applicabile al caso di specie.
19.
Negare che la norma controversa possa avere effetti sugli acquisti, e quindi sul commercio, non solo non è plausibile, ma
è anche in contraddizione con l’unico argomento principale del governo francese, secondo il quale la norma è necessaria per
la tutela dei consumatori.
20.
Ogni requisito volto alla tutela del consumatore riguardante la denominazione di beni in relazione alla loro qualità è destinato
ad avere un effetto sulle vendite, anche soltanto evitando che i consumatori acquistino un prodotto in base ad un’idea errata.
Denominazioni attestanti alta qualità sono sempre, in linea di principio, più attraenti di quelle che indicano bassa qualità.
Quando altri criteri, come il prezzo, si equivalgono, una denominazione di qualità può essere decisiva nella scelta del consumatore,
a favore della qualità più attraente. E non sembra si possa seriamente eccepire che la denominazione «oro» per lavori di gioielleria
non sia più attraente della denominazione «lega d’oro».
21.
Di conseguenza, la norma di cui trattasi può ostacolare gli scambi tra gli Stati membri ed è pertanto vietata dall’art. 28 CE.
Se la norma possa essere giustificata
22.
Secondo la linea giurisprudenziale seguita a partire dalla sentenza Cassis de Dijon
(9)
, è assodato che la protezione dei consumatori e la lealtà nel commercio sono obiettivi di interesse pubblico che possono
avere priorità rispetto alla libera circolazione di beni.
23.
Si può anche senz’altro convenire che, considerato il valore intrinseco della materia prima dei gioielli in oro, tali obiettivi
richiedono un’adeguata informazione, come il contenuto in oro della materia prima. Anche se l’attrazione estetica, la qualità
della manodopera e il prezzo complessivo costituiscono indubbiamente fattori della decisione finale di un acquirente, nella
scelta viene certamente tenuto conto della percentuale in oro di un articolo. L’oro è una merce che suscita emotività, e la
storia dimostra una predilezione delle persone per la purezza, accanto ad un timore di frode probabilmente giustificato.
24.
Tuttavia, come giustamente ribatte la [OSCURATO:PERSONA], tali interessi possono essere soddisfatti attraverso un’adeguata etichettatura.
25.
Un sistema di etichettatura secondo la scala in millesimi comunemente accettata appare pienamente proporzionato agli obiettivi
della protezione dei consumatori e della lealtà commerciale. Esso è assolutamente trasparente, con la possibile limitazione,
di secondaria rilevanza, che il pubblico in genere è forse più abituato a pensare in termini di percentuali che di «millesimi».
26.
Il sistema della caratura, precedentemente in uso e forse ancora adesso più familiare, è altrettanto trasparente, sebbene
per un’adeguata valutazione richieda la conoscenza, poco diffusa, del fatto che l’oro puro ha 24 carati, assieme ad una certa
abilità a pensare in ventiquattresimi.
27.
Il sistema difeso quale necessario dal governo francese è, ad ogni modo, molto meno trasparente. In mancanza di ulteriori
indicazioni, esso può portare i consumatori a credere semplicemente che lavori che riportino la denominazione «oro» siano
in oro puro, mentre quelli che riportino la denominazione «lega d’oro» siano in finto oro. Vi sono tre ragioni per la quali
esso sembra pertanto inidoneo, da solo, a perseguire l’obiettivo dallo stesso dichiarato.
28.
In primo luogo, esso non fornisce direttamente informazioni, né indirettamente, informazioni dettagliate, come l’effettivo
contenuto in oro dell’articolo designato.
29.
In secondo luogo, esso omette di avvertire i consumatori del fatto che l’oro con titolo 750 millesimi è altresì una lega,
poiché contiene il 25% di uno o più metalli diversi.
30.
In terzo luogo, esso trascura la distinzione tra l’oro con titolo 585 millesimi e quello con titolo 375 millesimi, una distinzione
che può essere, se mai, più significativa per i consumatori di quella tra un titolo di 750 ed uno di 585 millesimi, in quanto
essa consiste nella differenza tra leghe che contengono, rispettivamente, più o meno del 50% di oro.
31.
Vero è che perlomeno sui lavori con i due titoli più bassi deve apparire in modo evidente un’indicazione di tale precisa titolazione.
A tale fine, tuttavia, il parallelo sistema dicotomico di denominazione come «oro» o «lega d’oro» appare nel migliore dei
casi superfluo e certamente inadeguato a fornire un’informazione riguardo a ciò che è, in sostanza, una scala in gradi della
composizione percentuale.
32.
Tali carenze mi sembrano prevalere sull’asserita semplicità e convenienza del sistema, il quale, invece di evitare confusione,
può in tal modo addirittura alimentarla. Pertanto la norma di cui trattasi non è soltanto meno adeguata dell’etichettatura
proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere l’obiettivo voluto, essa è in realtà inadatta e non può essere considerata proporzionata.
L’argomento del governo francese secondo il quale essa rappresenta un necessario complemento ad un’informazione più «tecnica»
in termini di millesimi non può essere ritenuto fondato.
33.
Infine si può rilevare che al riguardo le argomentazioni del governo francese sono alquanto indebolite dal fatto che, nella
sua lettera alla [OSCURATO:PERSONA] del 7 febbraio 2001, nel corso della fase precontenziosa, esso annunciava la sua intenzione di
sopprimere la norma del tutto.
Conclusione
34.
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:
1)
la Repubblica francese, riservando la denominazione «oro» ai lavori con titolo 750 millesimi, mentre quelli con titolo pari
a 375 o 585 millesimi devono riportare la denominazione «lega d’oro», è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi
dell’art. 28 CE;
2)
la Repubblica francese è condannata alle spese.
1
–
Lingua originale: l'inglese.
2
–
- V., in particolare, sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649, punto 14),
e 14 giugno 2001, causa C‑84/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I‑4553, punto 24).
3
–
- V., ad esempio, sentenza 21 giugno 2001, causa C‑30/99, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. I‑4619, punto 32).
4
–
- V. sentenza 9 dicembre 1981, causa 193/80, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. 3019, in particolare punto 27).
5
–
- V. sentenza 5 dicembre 2000, causa C‑448/98, Guimont (Racc. pag. I‑10663, punto 27, e giurisprudenza ivi cit.).
6
–
V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia (cit. alla nota 4); Guimont (cit. alla nota 5), e 16 gennaio 2003, causa C‑12/00, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna
(Racc. pag. I‑459).
7
–
V., ad es., sentenza Guimont (cit. alla nota 5), punti 25‑27.
8
–
V. sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5), e 11 dicembre 2003, causa C‑322/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑0000, punto 66).
9
–
V. nota 2.