CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 02284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 15 marzo 2024 la Corte d'appello di Torino confermava la precedente sentenza iterra=t:~=22 con cui il Tribunale di Torino aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in loro favore le attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed euri 8.000,00 di ammenda ciascuno avendoli ritenuti colpevoli della contravvenzione loro ascritta al capo A) della rubrica contestata; che analoga condanna era stata inflitta e confermata in sede di gravame a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo Al) della rubrica; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione di seguito sintetizzato; che i ricorrenti eccepivano il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione relativa al riconoscimento in loro favore della sospensione condizionale della pena solo sotto la condizione dell'avvenuta rimozione delle opere abusivamente da quelli realizzate. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la valutazione operata dai giudice del merito in ordine alla possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena inflitta solo subordinatamente all'avvenuta eliminazione delle opere da questi abusivamente realizzate, corrisponde alla valutazione, di contenuto ampiamente discrezionale e pertanto suscettibile di essere sindacata solo in caso di sua manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, di ritenere i prevenuti indenni dalla prognosi di recidivanza nel reato solo a condizione che questi, dimostrando la comprensione della riprovevolezza della condotta dagli stessi tenuta, ne abbiano eliminato le conseguenze materiali; che i ricorsi debbono perciò essere dichiarata. inammissibili e, tenuto conto , della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settem