Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1151/2024
ECLI:EU:T:2024:99
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0361_INF
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 21 febbraio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T-361/21) (
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)
«Agricoltura – Denominazione di origine protetta – Opposizione – Registrazione della denominazione «Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP) – Articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 – Obbligo di motivazione – Durata della procedura amministrativa – Portata del controllo esercitato dalla Commissione sulla domanda di registrazione – Principio di buona amministrazione»
1.
Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso – Modifica in corso di causa del disciplinare di una denominazione registrata da parte delle autorità nazionali – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Inammissibilità
(Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 86; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, art. 53, § 2; regolamento della Commissione n. 664/2014, art. 6, § 5)
(v. punti 23, 24, 29-34)
2.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1215/2012 – Opposizione – Consultazioni nell’ambito del procedimento di opposizione – Partecipanti – Autorità o organismo che ha presentato la domanda di registrazione – Nozione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, artt. 49, 51, § 3, e 52, § 3)
(v. punti 74-76, 79, 82)
3.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1215/2012 – Ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Commissione – Portata del controllo esercitato dalla Commissione sulla domanda di registrazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, considerando 58 e art. 50)
(v. punti 64-67, 99-102, 120, 122, 123, 155, 191)
4.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1215/2012 – Procedimento di registrazione – Registrazione di una denominazione come denominazione di origine protetta – Presupposti – Conformità del metodo di ottenimento del prodotto descritto nel disciplinare a un antecedente standard nazionale di produzione – Prodotti commercializzati con la denominazione controversa elaborati secondo un metodo conforme a quello previsto nel disciplinare – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, art. 5, § 1)
(v. punti 106, 107, 156-160)
5.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1215/2012 – Procedimento di registrazione – Obbligo della Commissione di verificare la sussistenza delle condizioni di registrazione – Portata – Obbligo di sospendere il procedimento di registrazione di una denominazione quando si è informati della proposizione di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale avverso un atto adottato nella fase nazionale di tale procedimento – Assenza – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, considerando 58 e art. 50, § 1)
(v. punti 180, 181, 186)
6.
Agricoltura – Legislazioni uniformi – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamento n. 1215/2012 – Procedimento di registrazione – Obbligo della Commissione di verificare la sussistenza delle condizioni di registrazione – Portata – Successivo annullamento di un atto adottato dalle autorità nazionali nella fase nazionale del procedimento di registrazione – Nullità di pieno diritto dell’atto di registrazione – Assenza
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1151/2012, artt. 49 e 54)
(v. punti 192-195, 197)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto
2)
[OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti i cui nomi sono contenuti nell’allegato si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica di Cipro si farà carico delle proprie spese.
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GU C 357 del 6.9.2021
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