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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21858/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza, proponendo due motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, con cui si denuncia l'omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., risulta manifestamente infondato e, comunque, riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito che - con esaustiva motivazione - ha rilevato l'assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione per recarsi in farmacia a procurarsi l'insulina, dal momento che lo stesso veniva sorpreso a passeggiare lungo il corso principale nonché a sostare in diversi esercizi commerciali di tipo bar; Considerato che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha valorizzato la gravità del fatto e l'intensità del dolo - il ricorrente veniva rinvenuto ad una considerevole distanza dall'abitazione e si era allontanato dopo aver subito un controllo, dunque nella ragionevole previsione di non essere nuovamente sottoposto a controllo - quali elementi ostativi al riconoscimento della tenuità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la predetta sentenza, proponendo due motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, con cui si denuncia l'omesso riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., risulta manifestamente infondato e, comunque, riproduttivo di profilo di censura già vagliato dal giudice di merito che - con esaustiva motivazione - ha rilevato l'assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione per recarsi in farmacia a procurarsi l'insulina, dal momento che lo stesso veniva sorpreso a passeggiare lungo il corso principale nonché a sostare in diversi esercizi commerciali di tipo bar; Considerato che il secondo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha valorizzato la gravità del fatto e l'intensità del dolo - il ricorrente veniva rinvenuto ad una considerevole distanza dall'abitazione e si era allontanato dopo aver subito un controllo, dunque nella ragionevole previsione di non essere nuovamente sottoposto a controllo - quali elementi ostativi al riconoscimento della tenuità dell'offesa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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