Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 47/1961
ECLI:IT:COST:1961:47
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con testamento olografo 2 dicembre 1949 [OSCURATO:PERSONA] istituì
erede la "[OSCURATO:PERSONA]" in Foggia della terza
parte dei suoi beni in agro di Foggia.
Dopo la morte del testatore, avvenuta il 28 giugno 1951, fu
pubblicato in data 31 dicembre 1951, a cura dell'Ente per lo sviluppo
della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -
Sezione speciale per la riforma fondiaria, il piano particolareggiato
di espropriazione relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Foggia,
nel quale era compresa la ditta [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA].
Con D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4141 (pubblicato nel supplemento
ordinario n. 1 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 24 gennaio 1953) venne
approvato il detto piano di espropriazione nei confronti della ditta
[OSCURATO:PERSONA] (eredi) e i beni furono trasferiti in proprietà del
detto Ente.
[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'Ente dinanzi al Tribunale di
Bari, lamentando che con la disposta espropriazione la terza parte dei
beni a lei spettante per successione ereditaria si era notevolmente
ridotta di estensione.
Assumeva la Fondazione che il decreto presidenziale era incorso in
eccesso di delega, disponendo espropriazione di beni non privati,
poiché essa Fondazione all'atto della pubblicazione del piano di
espropriazione era da vari mesi, e cioè dalla data di morte del
Giuliani, proprietaria per successione mortis causa di un terzo dei
fondi e che, pertanto, non poteva nei suoi confronti estendersi lo
scorporo; chiedeva il risarcimento dei danni.
Resisteva l'Ente osservando che, ai fini di cui trattasi, è
essenziale prendere in considerazione la consistenza patrimoniale dei
privati al 15 novembre 1949, indipendentemente dalle modificazioni
successivamente intervenute per effetto di trasferimenti ereditari o di
altra natura. Alla detta data tutti i beni compresi nell'eredità di
poi apertasi nel giugno 1951 appartenevano al testatore Giuliani;
legittimamente, quindi, la complessiva consistenza patrimoniale è
stata presa a base del piano di espropriazione.
La difesa della Fondazione ha sollevato questione di legittimità
costituzionale e ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale; si è opposta la difesa dell'Ente.
Il Tribunale, con ordinanza 27 dicembre 1956, ha osservato che,
mentre sembra non dubbio che debbano ricondursi nel patrimonio di un
soggetto privato beni che ne siano usciti per atti a favore di altri
soggetti privati, non può con altrettanta sicurezza affermarsi che lo
stesso principio valga in caso di trasferimenti di beni a favore di
Enti pubblici dal momento che, per le norme della Costituzione (art.
42), alla proprietà pubblica è concessa maggiore garanzia rispetto
alla proprietà privata. Ha ritenuto, quindi, non manifestamente
infondata e rilevante la proposta questione se il decreto presidenziale
28 dicembre 1952 sia viziato da illegittimità costituzionale per
eccesso di delega avendo compreso nella espropriazione terreni già
acquisiti per successione mortis causa dalla [OSCURATO:PERSONA] "prima
del momento della concreta determinabilità della consistenza terriera
privata soggetta a scorporo".
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere e notificata il
5 marzo 1957 alle parti in causa e il 9 marzo 1957 al Presidente del
Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 25 della legge
11 marzo 1953, n. 87, nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica n. 90
del 6 aprile 1957.
Le parti si sono costituite in giudizio: la Sezione speciale di
riforma fondiaria rappresentata e difesa dall'Avvocato generale dello
Stato, che il 21 marzo 1957 ha depositato le sue deduzioni - la
[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]
domiciliato in Roma, che ha a sua volta depositato deduzioni il 22
marzo 1957.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, è intervenuto nel presente
giudizio con atto depositato in cancelleria il 26 marzo 1957.
[OSCURATO:PERSONA], svolgendo la tesi esposta nel giudizio di merito,
deduce che il momento nel quale la proprietà privata è in concreto
assoggettata allo scorporo è quello della pubblicazione del piano di
espropriazione e che i terreni che a quella data non costituiscono
proprietà privata debbono esserne esenti. Le norme interpretative
contenute nella legge 18 maggio 1951, n. 333 (così detta legge
Salomone), fanno riferimento alla stessa data 15 novembre 1949, ma
esclusivamente per gli atti tra vivi a favore di enti morali di
beneficenza, assistenza ed istruzione, onde debbono ritenersi escluse
le successioni testamentarie.
Il decreto 28 dicembre 1952, n. 4141, con riferimento al 15
novembre 1949, ha compreso nei terreni soggetti a espropriazione anche
quelli che per successione testamentaria erano già divenuti proprietà
della Fondazione; deve, quindi, dichiararsi viziato da illegittimità
costituzionale.
L'Avvocatura dello Stato nelle sue deduzioni solleva, anzitutto,
eccezione di improponibilità della questione, richiamandosi agli
argomenti enunciati in precedenti giudizi. Nel merito, insiste nel
concetto che per valutare la legittimità o meno dei decreti di
espropriazione occorre far riferimento non già alla data di
pubblicazione dei piani, bensì a quella del 15 novembre 1949 posta d
alla legge per stabilire la consistenza della proprietà terriera dei
privati agli effetti di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA], al 15 novembre
1949, aveva una consistenza patrimoniale per cui, in base alle norme
contenute nella legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge
stralcio), era soggetto a scorporo per una determinata quota.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare improponibile o, comunque, infondata la proposta questione
di legittimità costituzionale.
Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
l'Avvocatura dello Stato si riporta alle deduzioni e conclusioni
enunciate nell'interesse della Sezione speciale di riforma fondiaria.
La discussione della causa, già fissata per l'udienza del 26 marzo
1958, è stata più volte rinviata a nuovo ruolo su istanza di parte.
L'Avvocatura dello Stato per la Sezione speciale di riforma
fondiaria e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] hanno rispettivamente
depositato memorie in data 12 marzo 1959 e 12 maggio 1961, memorie
nelle quali confermano le conclusioni già prese.
Alla udienza pubblica il sostituto avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] si è riportato agli scritti difensivi.
:
1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato anche in questo
giudizio eccezione di improponibilità della questione di legittimità
costituzionale del decreto presidenziale di esproprio perché la
impugnazione del decreto stesso sarebbe stata proposta dinanzi al
Tribunale di Bari come oggetto principale della controversia e non in
via incidentale quale presupposto necessario per la definizione del
giudizio principale.
Tale eccezione è stata già respinta con numerose decisioni di
questa Corte a partire da quella n. 59 del 13 maggio 1957, alla quale,
pertanto, basta far qui riferimento.
2. - Nell'ordinanza di rimessione e nelle memorie difensive della
"[OSCURATO:PERSONA]" si prospetta la questione se ai
fini della individuazione dei soggetti passivi della espropriazione e
della determinazione della consistenza terriera possa tenersi presente
la data sotto cui la riforma è stata concretamente attuata e cioè la
data di pubblicazione del piano particolareggiato di esproprio (nella
specie, 31 dicembre 1951).
La difesa della Fondazione, convinta della esattezza dell'accennata
tesi, osserva che a quella data la terza parte dei fondi di [OSCURATO:PERSONA] era già di proprietà della Fondazione stessa e precisamente
dal 28 giugno 1951, data di morte del testatore. E, movendo da tale
premessa, la difesa deduce che, non potendo la proprietà terriera
degli enti pubblici essere oggetto di espropriazione in base all'art.
42 della Costituzione e alle norme in materia di riforma fondiaria, il
decreto di esproprio deve ritenersi costituzionalmente illegittimo.
Ma la premessa delle deduzioni della difesa della Fondazione è
palesemente inesatta, poiché per tutto il sistema delle leggi di
riforma fondiaria e, in particolare, per l'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio), la consistenza dei
terreni e i soggetti passivi debbono essere determinati con riferimento
alla data del 15 novembre 1949: data questa fondamentale per
l'attuazione della legge stralcio, come è stato affermato dalla Corte
fin dalla sentenza n. 67 del 14 maggio 1957 e ribadito in molte
successive.
L'art. 4 della legge stralcio pone un'eccezione circa i
trasferimenti mortis causa ai discendenti in linea retta, riconoscendo
l'efficacia dei trasferimenti stessi oltre la data del 15 novembre 1949
e fino a quella di entrata in vigore della legge (29 ottobre 1950).
L'art. 20 dichiara, poi, inefficaci nei confronti degli enti di riforma
tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948,
ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di
quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione
effettuate fino al 15 novembre 1949, come precisa l'art. 4 della legge
18 maggio 1951, n. 333 (così detta legge Salomone).
Resta, quindi, ben chiarito che in ordine ai trasferimenti a causa
di morte la limitata eccezione di cui sopra riguarda esclusivamente i
discendenti in linea retta; mentre il legislatore, nelle norme
contenute nell'art. 20, ha considerato gli enti morali di beneficenza,
assistenza ed istruzione, ma soltanto a proposito di atti tra vivi
(donazioni) e non di atti mortis causa.
Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA], che è divenuta proprietaria per
successione di parte dei fondi del Giuliani alla data di morte del
testatore (28 giugno 1951), non aveva al 15 novembre 1949 alcun titolo
sui fondi stessi; e, pertanto, ai fini del decidere, non occorre né
accertare la natura dell'ente - la quale, per altro, non risulta nei
suoi esatti elementi da alcun documento in atti -, né scendere
all'esame della questione sull'espropriabilità o meno nei confronti di
enti pubblici ai sensi dell'art. 42 della Costituzione e delle leggi
sulla riforma fondiaria.
Correttamente, quindi, lo scorporo ha colpito la consistenza
terriera del Giuliani con riferimento alla data 15 novembre 1949 e deve
in conseguenza dichiararsi non fondata la questione di legittimità
costituzionale del decreto presidenziale 28 dicembre 1952 n. 4141.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara non fondata la questione, proposta dal Tribunale di Bari
con ordinanza 27 dicembre 1956, sulla legittimità costituzionale del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4141, in
relazione agli artt. 4 e 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
all'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento agli
artt. 42,76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1961.
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