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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04575/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile depositava conclusioni e nota spese l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna del Minniti per i reati di falso, truffa aggravata e turbativa d'asta, nonché per diversi reati satellite.

Si contestava allo stesso di avere falsificato un "certificato esecuzione lavori" al fine dì ottenere una eccellente valutazione attestazione della [OSCURATO:PERSONA] quality s.p.a., necessaria per aggiudicarsi l'appalto relativo alla manutenzione di immobili ed impianti dell'azienda sanitaria "[OSCURATO:PERSONA]" di Reggio di Calabria.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente come l'autore del reato di falso, che condizionava la sussistenza di tutti gli altri reati contestati: la sentenza sarebbe contradditoria nella parte in cui attribuiva la condotta materiale di falsificazione al Ferrara, dipendente del Minniti e poi lo riteneva una semplice longa manus del ricorrente; si deduceva inoltre che attribuire la responsabilità del falso al Minniti solo perché titolare della "Edilminniti" equivaleva a trasformare la responsabilità per il reato contestato in una di responsabilità "da posizione".

2.2. Vizio di motivazione: la falsificazione veniva ritenuta provata grazie alla identificazione di un "movente", ovvero quello di ottenere una eccellente attestazione dalla Soa, senza valutare che la stessa, nel 2011, avrebbe dovuto essere rilasciata comunque, esistendone le condizione oggettive.

Pertanto mancherebbe l'interesse - ed il movente - del ricorrente per l'attuazione del progetto criminoso contestato.

2.3. Vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della allegazioni difensive che dimostravano che a Edilminniti aveva eseguito la quasi totalità dei lavori certificati, circostanza che la Corte, contraddittoriamente, riconosceva nel passaggio motivazionale in cui affermava che la totale esecuzione dei lavori da parte della Edilminniti era "nota a tutti".

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: queste avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al fatto che la ditta del Minniti aveva eseguito la totalità dei lavori e che, dunque, non vi era alcun guadagno ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. La prima doglianza che deduce l'illegittimità della sentenza poiché la condanna e si risolverebbe nel riconoscimento di una responsabilità oggettiva correlata alla posizione di amministratore della Edilminniti è manifestamente infondata: si ripropone una questione già avanzata con la prima impugnazione senza attuare il doveroso confronto con la motivazione della sentenza impugnata.La riferibilità esclusiva al Minniti della condotta di falsificazione del CEL risulta giustificata con motivazione accurata, persuasiva ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna rivisitazione in questa sede.

La Corte di appello riteneva infatti come non fosse ipotizzabile il coinvolgimento di soggetti diversi dal ricorrente, imprenditore unico della Edilminniti, dato che un mero dipendente quale il Ferrara non avrebbe avuto alcun interesse a tale macchinazione.

A ciò si aggiunge che la Corte non attribuisce al Ferrara - condannato in via definitiva per il reato previsto dall'art. 378 bis cod. pen. proprio in relazione a dichiarazioni relative alla compilazione del CEL - in termini di certezza la condotta di falsificazione, limitandosi a rilevare l'insostenibilità della tesi alternativa proposta dalla difesa con la prima impugnazione (pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata).

1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

La Corte di appello ha preso in esame le reiterata doglianze evidenziando da un lato che la certificazione Soa del 2011 era il risultato delle precedenti attività illecite dato che sulla base dei SOA ingannevoli la Edilminniti si era aggiudicata numerosi appalti, quasi in regime di monopolio, che avevano creato le condizioni per ottenere le certificazioni successive (pag. 23 della sentenza impugnata).

Anche la tesi c.d.

"sostanzialista" proposta dalla difesa nel corso di tutta la progressione processuale - e ribadita nuovamente in questa sede - con la quale si allega che i lavori alla base della certificazione ritenuta falsa erano stati effettivamente eseguiti dalla Edilminniti, risulta confutata con motivazione che non si presta ad alcuna censura: la Corte di appello rilevava come il CEL falso esponeva una realtà (quella della intera riferibilità dei lavori alla Edilminniti) che non trovava alcun conforto nelle emergenze processuali e neanche nell'atto di collaudo, la cui parte certificativa faceva espresso riferimento a lavori eseguiti da un "consorzio di imprese" e non esclusivamente dalla "Edilminniti" (pag. 32 della sentenza impugnata).

La motivazione offerta è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: di contro le doglianze difensive si risolvono nella riproposizione di una tesi alternativa - quella della corrispondenza del CEL alla situazione sostanziale - che è stata allegata con la prima impugnazione e rigorosamente confutata con motivazione priva di vizi logici.

1.3. E' inammissibile anche l'ultimo motivo con il quale si deduce l'illegittimità del diniego delle circostanze atipiche.

Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che la esecuzione del contratto, circostanza allegata per ottenere il beneficio, non era elemento sufficiente per giustificare la concessione delle attenuanti invocate tenuto conto della somma lucrata dal ricorrente e della gravità complessiva della condotta (pag. 37 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda ospedaliera "[OSCURATO:PERSONA]" che, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquida in complessivi euro 3510, 00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda ospedaliera "[OSCURATO:PERSONA]" di Reg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile depositava conclusioni e nota spese l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna del Minniti per i reati di falso, truffa aggravata e turbativa d'asta, nonché per diversi reati satellite. Si contestava allo stesso di avere falsificato un "certificato esecuzione lavori" al fine dì ottenere una eccellente valutazione attestazione della [OSCURATO:PERSONA] quality s.p.a., necessaria per aggiudicarsi l'appalto relativo alla manutenzione di immobili ed impianti dell'azienda sanitaria "[OSCURATO:PERSONA]" di Reggio di Calabria. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. vizio di motivazione in ordine alla identificazione del ricorrente come l'autore del reato di falso, che condizionava la sussistenza di tutti gli altri reati contestati: la sentenza sarebbe contradditoria nella parte in cui attribuiva la condotta materiale di falsificazione al Ferrara, dipendente del Minniti e poi lo riteneva una semplice longa manus del ricorrente; si deduceva inoltre che attribuire la responsabilità del falso al Minniti solo perché titolare della "Edilminniti" equivaleva a trasformare la responsabilità per il reato contestato in una di responsabilità "da posizione". 2.2. Vizio di motivazione: la falsificazione veniva ritenuta provata grazie alla identificazione di un "movente", ovvero quello di ottenere una eccellente attestazione dalla Soa, senza valutare che la stessa, nel 2011, avrebbe dovuto essere rilasciata comunque, esistendone le condizione oggettive. Pertanto mancherebbe l'interesse - ed il movente - del ricorrente per l'attuazione del progetto criminoso contestato. 2.3. Vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della allegazioni difensive che dimostravano che a Edilminniti aveva eseguito la quasi totalità dei lavori certificati, circostanza che la Corte, contraddittoriamente, riconosceva nel passaggio motivazionale in cui affermava che la totale esecuzione dei lavori da parte della Edilminniti era "nota a tutti". 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: queste avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al fatto che la ditta del Minniti aveva eseguito la totalità dei lavori e che, dunque, non vi era alcun guadagno ingiusto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. La prima doglianza che deduce l'illegittimità della sentenza poiché la condanna e si risolverebbe nel riconoscimento di una responsabilità oggettiva correlata alla posizione di amministratore della Edilminniti è manifestamente infondata: si ripropone una questione già avanzata con la prima impugnazione senza attuare il doveroso confronto con la motivazione della sentenza impugnata.La riferibilità esclusiva al Minniti della condotta di falsificazione del CEL risulta giustificata con motivazione accurata, persuasiva ed aderente alle emergenze processuali, che non si presta ad alcuna rivisitazione in questa sede. La Corte di appello riteneva infatti come non fosse ipotizzabile il coinvolgimento di soggetti diversi dal ricorrente, imprenditore unico della Edilminniti, dato che un mero dipendente quale il Ferrara non avrebbe avuto alcun interesse a tale macchinazione. A ciò si aggiunge che la Corte non attribuisce al Ferrara - condannato in via definitiva per il reato previsto dall'art. 378 bis cod. pen. proprio in relazione a dichiarazioni relative alla compilazione del CEL - in termini di certezza la condotta di falsificazione, limitandosi a rilevare l'insostenibilità della tesi alternativa proposta dalla difesa con la prima impugnazione (pagg. 24 e 25 della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). La Corte di appello ha preso in esame le reiterata doglianze evidenziando da un lato che la certificazione Soa del 2011 era il risultato delle precedenti attività illecite dato che sulla base dei SOA ingannevoli la Edilminniti si era aggiudicata numerosi appalti, quasi in regime di monopolio, che avevano creato le condizioni per ottenere le certificazioni successive (pag. 23 della sentenza impugnata). Anche la tesi c.d. "sostanzialista" proposta dalla difesa nel corso di tutta la progressione processuale - e ribadita nuovamente in questa sede - con la quale si allega che i lavori alla base della certificazione ritenuta falsa erano stati effettivamente eseguiti dalla Edilminniti, risulta confutata con motivazione che non si presta ad alcuna censura: la Corte di appello rilevava come il CEL falso esponeva una realtà (quella della intera riferibilità dei lavori alla Edilminniti) che non trovava alcun conforto nelle emergenze processuali e neanche nell'atto di collaudo, la cui parte certificativa faceva espresso riferimento a lavori eseguiti da un "consorzio di imprese" e non esclusivamente dalla "Edilminniti" (pag. 32 della sentenza impugnata). La motivazione offerta è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: di contro le doglianze difensive si risolvono nella riproposizione di una tesi alternativa - quella della corrispondenza del CEL alla situazione sostanziale - che è stata allegata con la prima impugnazione e rigorosamente confutata con motivazione priva di vizi logici. 1.3. E' inammissibile anche l'ultimo motivo con il quale si deduce l'illegittimità del diniego delle circostanze atipiche. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello rilevava che la esecuzione del contratto, circostanza allegata per ottenere il beneficio, non era elemento sufficiente per giustificare la concessione delle attenuanti invocate tenuto conto della somma lucrata dal ricorrente e della gravità complessiva della condotta (pag. 37 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda ospedaliera "[OSCURATO:PERSONA]" che, tenuto conto dei parametri vigenti, si liquida in complessivi euro 3510, 00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda ospedaliera "[OSCURATO:PERSONA]" di Reg
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