CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 7 giugno 2023, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, adito in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati associativi di cui ai numeri 11) e 12) del cumulo esecutivo, separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvedeva conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumulo giuridico. A tal fine, il giudice dell'esecuzione poneva a base del calcolo, come pena del reato più grave, quella del titolo sub 12) (indicata come pari a quindici anni di reclusione) e la aumentava di un anno e sei mesi di reclusione in relazione al reato giudicato con il titolo sub 11), così pervenendo alla misura finale di sedici anni e sei mesi di reclusione. 2. Con successivo provvedimento, il medesimo G.i.p. - a seguito di richiesta di chiarimenti del pubblico ministero, che rappresentava come la pena del titolo sub 12) fosse pari a soli due anni di reclusione, quale segmento di pena di un unico reato continuato, in cui erano altresì confluite le pene recate dai titoli sub 6) e sub 10) del cumulo - manteneva ferma l'anzidetta pena base di quindici anni di reclusione, con la precisazione che essa dovesse riferirsi all'intero reato continuato testé menzionato. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata specifica individuazione del reato singolarmente più grave (da effettuare, all'occorrenza, previo scioglimento delle continuazioni parziali anteriori) e alla mancata quantificazione di autonomi aumenti di pena per ciascuno dei reati satellite (compresi quelli già antecedentemente riuniti in continuazione). 4. Con rituale memoria la difesa del condannato ha eccepito la tardività dell'impugnazione, con riferimento alla data di notificazione al pubblico ministero ricorrente dell'ordinanza 7 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'eccezione di rito è infondata.L'ordínanza impugnata e il successivo provvedimento di chiarificazione costituiscono un unico atto deliberativo, che il pubblico ministero ricorrente ha impugnato nel termine di legge decorrente dalla notificazione della determinazione giudiziale definitivamente adottata. 2. Il ricorso è fondato. Secondo consolidati principi, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299-01), il giudice dell'esecuzione - che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati già parzialmente unificati a norma dell'art. 81 cpv. cod. pen., ancorché eventualmente ricompresi in unico titolo - deve dapprima scorporare tutti i reati in discorso, deve poi individuare quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena più grave: Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660-01) e deve infine, sulla relativa pena, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. L'ordinanza impugnata non si è attenuta a tale insegnamento, avendo fatto riferimento, ai fini dell'individuazione della pena più grave, a quella complessivamente inflitta per il reato continuato richiamato da uno dei titoli, anziché alla pena relativa al singolo reato più grave, tra quelli già giudicati, isolatamente considerata; e non avendo determinato singolarmente gli aumenti dovuti per ciascuno dei reati satellite. 3. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per rinnovato giudizio al G.i.p. del Tribunale di Napoli in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), che si atterrà ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini pr