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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13125/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8457/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale ad litem in atti, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - avverso la sentenza della COMM.

TRIB. 1REG.

LAZIO, sezione staccata di Latina, n. 745/39/13, depositata il 9/12/2013; -ALA. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 "7,À3Z marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Lazio - sezione staccata di Latina n. 745/39/2013 depositata il 9 dicembre 2013, con la quale - decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte a seguito di cassazione di precedente sentenza' di appello - è stato accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone n. 365/5/2002, ed è stato quindi rigettato il ricorso proposto dal Papa avverso l'avviso di accertamento n.

RC0010001616 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cassino aveva accertato nei suoi confronti il reddito di lire 104.332.000, in luogo di una perdita dichiarata di lire 12.663.000, ai fini IRPEF-ILOR per l'anno d'imposta 1996;

2. il ricorso proposto si basa su due motivi;

3. resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che:

1. il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art.390 c.p.c.;

2. l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio;

3. il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza condanna alle spese, avendo la parte resistente accettato la rinuncia (Cass., Sez.

U., 17 giugno 2021, n. 17331);

4. non ricorrono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8457/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale ad litem in atti, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - avverso la sentenza della COMM. TRIB. 1REG. LAZIO, sezione staccata di Latina, n. 745/39/13, depositata il 9/12/2013; -ALA. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 "7,À3Z marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dei Lazio - sezione staccata di Latina n. 745/39/2013 depositata il 9 dicembre 2013, con la quale - decidendo in sede di rinvio da parte di questa Corte a seguito di cassazione di precedente sentenza' di appello - è stato accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Frosinone n. 365/5/2002, ed è stato quindi rigettato il ricorso proposto dal Papa avverso l'avviso di accertamento n. RC0010001616 con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cassino aveva accertato nei suoi confronti il reddito di lire 104.332.000, in luogo di una perdita dichiarata di lire 12.663.000, ai fini IRPEF-ILOR per l'anno d'imposta 1996; 2. il ricorso proposto si basa su due motivi; 3. resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; Considerato che: 1. il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso per cassazione ex art.390 c.p.c.; 2. l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio; 3. il giudizio deve quindi essere dichiarato estinto, senza condanna alle spese, avendo la parte resistente accettato la rinuncia (Cass., Sez. U., 17 giugno 2021, n. 17331); 4. non ricorrono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), stante la mancata pronuncia sul merito del ricorso. Dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 21 marzo
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