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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23905/2022

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ente difetti ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20041/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R69 A826I), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Caposile n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; l i - ricorrente - / contro [OSCURATO:PERSONA] individuale RIZZARDI Claudio ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo omonimo titolare RIZZARDI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M16 C751M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Pennino, elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e PAPALIA Marcello (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B08 M018Q), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché 621, A) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; B) PAPINI Sandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L23 C751E); C) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 666/2017, pubblicata il 17 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Varese, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di condirettore e responsabile alla sicurezza, nonché la F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], quali ditte appaltatrici, chiedendo che i convenuti fossero condannati, previo accertamento delle loro rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni derivanti da vizi e difformità delle opere commissionate, da quantificarsi in corso di causa.

Chiedeva, inoltre, che il Papini, il Papalia e il Rizzardi fossero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal sinistro occorsole in data 20 febbraio 2003, a seguito di una caduta sul cantiere.

Al riguardo, esponeva: che, quale proprietaria di una villa unifamiliare sita in Besozzo, aveva affidato al geometra Papini la progettazione di alcune opere di ristrutturazione concernenti la sua abitazione; che l'esperito accertamento tecnico preventivo ante causam aveva rilevato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, i gravi errori di progettazione e di realizzazione delle opere nonché la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto delle domande, escludendo ogni sua responsabilità in relazione al sinistro occorso all'attrice.

Eccepiva, inoltre, la decadenza del diritto alla garanzia per intempestiva denuncia dei vizi ex art. 1667, secondo comma, c.c. e la prescrizione dell'azione.

Resisteva alla domanda anche [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno relativo al sinistro occorso all'attrice.

Contestava altresì il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni per vizi, stante l'avvenuta decadenza e la prescrizione dell'azione.

Si costituivano in giudizio anche la F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], che eccepivano l'intervenuta decadenza della garanzia per i vizi e negavano la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento, nel merito, della domanda.

Sulla chiamata in garanzia effettuata da [OSCURATO:PERSONA], si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c.c., per decorso del termine annuale tra la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento, e deduceva, nel merito, l'infondatezza della pretesa.

Nel corso del giudizio era respinta la richiesta dell'attrice di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 173/2014, depositata il 14 febbraio 2014, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice, accertava l'inadempimento dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni rispettivamente assunte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'intervento di ristrutturazione della sua abitazione, e - per l'effetto - li condannava, in solido, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., liquidati in euro 58.900,47, oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia sino al soddisfo.

Rigettava le ulteriori domande promosse dall'attrice e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne e manlevare il convenuto [OSCURATO:PERSONA] di quanto fosse stato tenuto a corrispondere all'attrice. 2.- Sui gravami interposti, in via principale, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dalla F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. - successivamente riuniti - e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava le impugnazioni principali e incidentali e confermava la sentenza impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che non ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1667 c.c., ma doveva farsi riferimento ai danni per rovina e gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., norma applicabile anche in presenza di difetti idonei a menomare e a ridurre in modo apprezzabile il godimento e la fruibilità del bene; b) che l'attrice aveva acquisito la consapevolezza circa l'entità e la natura dei vizi e difetti solo con il deposito in data 13 novembre 2006 della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, con l'effetto che l'azione era stata tempestivamente proposta; c) che l'appello incidentale spiegato dalla Trimboli, che aveva insistito nell'ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, era inammissibile, essendo la domanda proposta in appello una domanda nuova. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con separati controricorsi gli intimati impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo omonimo titolare, e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati la F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 4.- La ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del denunciato aggravamento dei danni subiti dall'immobile in controversia e circa la quantificazione delle somme occorrenti per ovviare all'aggravamento dei danni verificatisi, esorbitanti rispetto a quanto rilevato e stimato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, prodromico all'introduzione del giudizio di merito.

Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di tenere conto dell'istanza di ammissione di specifica consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'aggravamento dei danni, avanzata nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure, reiterata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., all'udienza del 24 aprile 2009 - nel cui verbale le parti chiedevano concordemente di procedere ad un'indagine peritale integrativa -, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa, nella nota del 10 ottobre 2011 e all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure.

Sostiene, ancora, l'istante che la sentenza della Corte territoriale, a fronte dell'appello incidentale spiegato, aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni in ordine all'aggravamento della condizione dell'immobile, perché asseritamente proposta per la prima volta in appello. 1.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono.

In primis si rileva che la critica proposta dalla ricorrente non si incentra sulla mancata ammissione del mezzo istruttorio, che di per sé non è un fatto storico decisivo, bensì sull'omesso rilievo del fatto storico sotteso all'invocata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ossia l'aggravamento dello stato dell'immobile oggetto dell'appalto, in ragione dei gravi difetti da cui esso sarebbe stato affetto.

All'esito, non si ritiene che ricorrano le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del mezzo in ragione della doppia pronuncia conforme sul punto.

E ciò perché la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019).

Segnatamente l'omessa considerazione del fatto storico postula che esso sia disponibile, ossia possa considerarsi pacifico, non contestato o provato, ma non si estende all'ipotesi in cui alla sua allegazione non abbia fatto seguito l'ammissione dei mezzi istruttori atti a dimostrarlo: in questa fattispecie l'omesso rilievo del fatto dipende, infatti, dalla circostanza che esso non rientra nel "materiale" che il giudice può utilizzare per la decisione, appunto perché è stata disattesa la prova che avrebbe potuto accertarne l'esistenza. 1.2.- Ma vi è di più anche con riferimento alla stessa collocazione sistematica del mezzo di critica avanzato.

Nella specie, si contesta che il fatto storico debitamente allegato, in ordine all'aggravamento dei danni, sia stato del tutto trascurato, sebbene il mezzo istruttorio volto a comprovarlo sia stato insistentemente richiesto, senza esito, nel giudizio di primo grado.

Per converso, per effetto della reiterazione nel giudizio di gravame - con lo spiegato appello incidentale -, è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda, a cui tale accadimento era funzionale, sulla scorta di due concorrenti rilievi: la tardività della deduzione del fatto; la sua qualificazione come domanda nuova.Ne consegue che il vizio dedotto si traduce nell'errore processuale conseguente alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio atta a dimostrare un fatto storico rilevante, sia nel giudizio di prime cure sia nel giudizio di gravame, alla luce della qualificazione come domanda nuova della richiesta di considerare l'aggravamento dei danni. 1.3.- Nei precisati termini la doglianza merita accoglimento, in esito alla sua riconduzione, in maniera immediata ed inequivocabile, alla violazione della norma processuale che esclude la possibilità di proporre nuove domande in appello ex art. 345, primo comma, c.p.c., pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica delle ipotesi tassative di ricorso in cassazione ex art. 360, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018; Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Senonché l'attrice nel giudizio di primo grado ha reiteratamente richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, a fronte della relazione peritale posta a fondamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato ante causam, argomentandone le ragioni alla stregua della relazione redatta dal proprio tecnico di fiducia del 18 giugno 2010, da cui sarebbe emerso un pericolo di crollo del fabbricato.

Precisamente, nel corpo del ricorso, sono riportati i passi più significativi di tale relazione di parte, nei quali si afferma che "Le murature in laterizio portante forato (...) caricate con le travi in legno lamellare sono infatti da considerarsi a comportamento tipicamente fragile.

I solai (...) nello stato attuale, e cioè non consolidati con elementi metallici, sono probabilmente anch'essi suscettibili di rottura di tipo fragile (snervamento acciaio e schiacciamento calcestruzzo ...). (...) In seguito al superamento dello stato limite ultimo, in sostanza, i cedimenti e gli effetti di insufficienza statica si propagano velocemente, con raggiungimento di stati di crollo in tempi brevi che potrebbero non garantire un'adeguata e sicura evacuazione di persone e cose. (...) In conclusione, tenuto conto dei giudizi del C.T.U. del Tribunale di Varese, Arch. [OSCURATO:PERSONA] - pure con l'integrazione di verifiche suggerite per l'appoggio delle travi in legno lamellare - è da sottolineare con forza quanto segue: (...) in qualità di strutturista e comunque in base ai requisiti stabiliti dalle normative per le costruzioni, sono a sottolineare la necessità di intraprendere al più presto i lavori di consolidamento previsti. (...)".

È stato, altresì, specificato che - rispetto al paventato pericolo di crollo - l'attrice ha proposto, già prima della redazione di tale relazione tecnica, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e con la verbalizzazione all'udienza del 24 aprile 2009, istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, in rinnovazione rispetto all'indagine tecnica eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam.

Tale istanza è stata reiterata, successivamente alla redazione di detta relazione tecnica, con il ricorso per accertamento tecnico preventivo avanzato in corso di causa, depositato il 26 ottobre 2010, con nota del 10 ottobre 2011, in cui si chiedeva che fosse ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi e i difetti, oltre agli aggravamenti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo, e con le richieste articolate all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui si chiedeva nuovamente la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atta ad accertare i più gravi danni conseguenti all'opera di ristrutturazione, rivelatisi dopo l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo, al punto da compromettere la stabilità dell'edificio, ovvero la sua integrazione, allo scopo di accertare che, nel tempo successivo alla eseguita consulenza tecnica, si erano manifestati cedimenti ulteriori del pavimento e dei muri portanti dell'edificio, determinando l'entità di tali maggiori danni, le modalità degli interventi risolutivi e i costi necessari.

Nonostante questi insistenti rilievi, nessuna rinnovazione o integrazione delle indagini peritali è stata disposta nel giudizio di primo grado (rispetto alle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam), mentre nel giudizio d'appello il gravame incidentale spiegato dalla Trimboli, con il quale si invocava il risarcimento dei danni ulteriori all'esito dell'aggravamento dei difetti rilevati, è stato dichiarato inammissibile, in ragione della novità della domanda.

Pertanto, il fatto storico di cui si prospetta l'omessa rilevazione è appunto il dedotto aggravamento dei danni, contestualizzato all'esito della prodotta relazione tecnica.

Ne discende che l'inammissibilità pronunciata in sede di appello muove da due concorrenti presupposti erronei: la novità del fatto dedotto, ossia l'aggravamento del danno, che in realtà era stato allegato già nel giudizio di primo grado, sin dalla sua introduzione; la qualificazione del risarcimento dell'ulteriore danno, rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, come domanda nuova.

Ora, non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 18/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16819 del 10/11/2003).

Nella fattispecie, il fatto era stato prospettato sin dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado e il correlato mezzo istruttorio, atto a dimostrarlo, è stato costantemente disatteso, senza addurre alcuna valida giustificazione.

Ciò è accaduto anche all'esito della rinnovata proposizione della domanda di riconoscimento del maggior danno con l'appello incidentale, che è stato dichiarato inammissibile alla stregua della novità della domanda proposta.

Ora, la censura sulla declaratoria di inammissibilità non osserva il principio anzidetto, appunto perché il fatto già dedotto in prime cure non era nuovo e la richiesta di riconoscimento del maggior danno, alla stregua del suo aggravamento, discendente dalla medesima causa (nella fattispecie i gravi difetti dell'immobile, all'esito della disposta ristrutturazione ex art. 1669 c.c.), non integra una domanda nuova. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ingiustamente negato alla Trimboli l'esatta quantificazione, e quindi il giusto risarcimento, di tutti i danni causati al suo stabile dal direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e dalle ditte esecutrici impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tanto sempre facendo riferimento alla circostanza che, già in primo grado, era stata domandata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata sull'immobile in sede di accertamento tecnico preventivo, al fine di attualizzare l'importo dei danni subiti dal bene, tenuto conto del progressivo aggravarsi delle condizioni di rovina dell'edificio. 2.1.- La critica è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, poiché afferisce ai medesimi effetti. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con l'assorbimento del rimanente motivo.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei richiamati principi di diritto e dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione alla censura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente difetti ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20041/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50R69 A826I), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Caposile n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; l i - ricorrente - / contro [OSCURATO:PERSONA] individuale RIZZARDI Claudio ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo omonimo titolare RIZZARDI Claudio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M16 C751M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Pennino, elettivamente domiciliato in Roma, via G.P. da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; e PAPALIA Marcello (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63B08 M018Q), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Clodio n. 14, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché 621, A) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; B) PAPINI Sandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L23 C751E); C) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 666/2017, pubblicata il 17 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 380- bis.l. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Varese, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di condirettore e responsabile alla sicurezza, nonché la F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], quali ditte appaltatrici, chiedendo che i convenuti fossero condannati, previo accertamento delle loro rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni derivanti da vizi e difformità delle opere commissionate, da quantificarsi in corso di causa. Chiedeva, inoltre, che il Papini, il Papalia e il Rizzardi fossero condannati al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal sinistro occorsole in data 20 febbraio 2003, a seguito di una caduta sul cantiere. Al riguardo, esponeva: che, quale proprietaria di una villa unifamiliare sita in Besozzo, aveva affidato al geometra Papini la progettazione di alcune opere di ristrutturazione concernenti la sua abitazione; che l'esperito accertamento tecnico preventivo ante causam aveva rilevato il ritardo nell'esecuzione dei lavori, i gravi errori di progettazione e di realizzazione delle opere nonché la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva il rigetto delle domande, escludendo ogni sua responsabilità in relazione al sinistro occorso all'attrice. Eccepiva, inoltre, la decadenza del diritto alla garanzia per intempestiva denuncia dei vizi ex art. 1667, secondo comma, c.c. e la prescrizione dell'azione. Resisteva alla domanda anche [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno relativo al sinistro occorso all'attrice. Contestava altresì il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni per vizi, stante l'avvenuta decadenza e la prescrizione dell'azione. Si costituivano in giudizio anche la F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e l'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], che eccepivano l'intervenuta decadenza della garanzia per i vizi e negavano la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento, nel merito, della domanda. Sulla chiamata in garanzia effettuata da [OSCURATO:PERSONA], si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]., che eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2952 c.c., per decorso del termine annuale tra la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento, e deduceva, nel merito, l'infondatezza della pretesa. Nel corso del giudizio era respinta la richiesta dell'attrice di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 173/2014, depositata il 14 febbraio 2014, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice, accertava l'inadempimento dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. e ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni rispettivamente assunte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'intervento di ristrutturazione della sua abitazione, e - per l'effetto - li condannava, in solido, al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1669 c.c., liquidati in euro 58.900,47, oltre interessi al saggio legale dalla data della pronuncia sino al soddisfo. Rigettava le ulteriori domande promosse dall'attrice e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne e manlevare il convenuto [OSCURATO:PERSONA] di quanto fosse stato tenuto a corrispondere all'attrice. 2.- Sui gravami interposti, in via principale, dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dalla F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. - successivamente riuniti - e, in via incidentale, da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava le impugnazioni principali e incidentali e confermava la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava: a) che non ricorrevano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1667 c.c., ma doveva farsi riferimento ai danni per rovina e gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., norma applicabile anche in presenza di difetti idonei a menomare e a ridurre in modo apprezzabile il godimento e la fruibilità del bene; b) che l'attrice aveva acquisito la consapevolezza circa l'entità e la natura dei vizi e difetti solo con il deposito in data 13 novembre 2006 della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, con l'effetto che l'azione era stata tempestivamente proposta; c) che l'appello incidentale spiegato dalla Trimboli, che aveva insistito nell'ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, era inammissibile, essendo la domanda proposta in appello una domanda nuova. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con separati controricorsi gli intimati impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo omonimo titolare, e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati la F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 4.- La ricorrente ha presentato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia circa la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del denunciato aggravamento dei danni subiti dall'immobile in controversia e circa la quantificazione delle somme occorrenti per ovviare all'aggravamento dei danni verificatisi, esorbitanti rispetto a quanto rilevato e stimato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, prodromico all'introduzione del giudizio di merito. Sul punto, si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di tenere conto dell'istanza di ammissione di specifica consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'aggravamento dei danni, avanzata nella citazione introduttiva del giudizio di prime cure, reiterata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., all'udienza del 24 aprile 2009 - nel cui verbale le parti chiedevano concordemente di procedere ad un'indagine peritale integrativa -, nel ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa, nella nota del 10 ottobre 2011 e all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di prime cure. Sostiene, ancora, l'istante che la sentenza della Corte territoriale, a fronte dell'appello incidentale spiegato, aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere l'ulteriore risarcimento dei danni in ordine all'aggravamento della condizione dell'immobile, perché asseritamente proposta per la prima volta in appello. 1.1.- Il motivo è fondato nei termini che seguono. In primis si rileva che la critica proposta dalla ricorrente non si incentra sulla mancata ammissione del mezzo istruttorio, che di per sé non è un fatto storico decisivo, bensì sull'omesso rilievo del fatto storico sotteso all'invocata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, ossia l'aggravamento dello stato dell'immobile oggetto dell'appalto, in ragione dei gravi difetti da cui esso sarebbe stato affetto. All'esito, non si ritiene che ricorrano le condizioni per dichiarare l'inammissibilità del mezzo in ragione della doppia pronuncia conforme sul punto. E ciò perché la disposizione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni", sicché la preclusione non opera nel caso in cui l'istruzione probatoria sia del tutto mancata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019). Segnatamente l'omessa considerazione del fatto storico postula che esso sia disponibile, ossia possa considerarsi pacifico, non contestato o provato, ma non si estende all'ipotesi in cui alla sua allegazione non abbia fatto seguito l'ammissione dei mezzi istruttori atti a dimostrarlo: in questa fattispecie l'omesso rilievo del fatto dipende, infatti, dalla circostanza che esso non rientra nel "materiale" che il giudice può utilizzare per la decisione, appunto perché è stata disattesa la prova che avrebbe potuto accertarne l'esistenza. 1.2.- Ma vi è di più anche con riferimento alla stessa collocazione sistematica del mezzo di critica avanzato. Nella specie, si contesta che il fatto storico debitamente allegato, in ordine all'aggravamento dei danni, sia stato del tutto trascurato, sebbene il mezzo istruttorio volto a comprovarlo sia stato insistentemente richiesto, senza esito, nel giudizio di primo grado. Per converso, per effetto della reiterazione nel giudizio di gravame - con lo spiegato appello incidentale -, è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda, a cui tale accadimento era funzionale, sulla scorta di due concorrenti rilievi: la tardività della deduzione del fatto; la sua qualificazione come domanda nuova.Ne consegue che il vizio dedotto si traduce nell'errore processuale conseguente alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio atta a dimostrare un fatto storico rilevante, sia nel giudizio di prime cure sia nel giudizio di gravame, alla luce della qualificazione come domanda nuova della richiesta di considerare l'aggravamento dei danni. 1.3.- Nei precisati termini la doglianza merita accoglimento, in esito alla sua riconduzione, in maniera immediata ed inequivocabile, alla violazione della norma processuale che esclude la possibilità di proporre nuove domande in appello ex art. 345, primo comma, c.p.c., pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica delle ipotesi tassative di ricorso in cassazione ex art. 360, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018; Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). Senonché l'attrice nel giudizio di primo grado ha reiteratamente richiesto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, a fronte della relazione peritale posta a fondamento del procedimento di accertamento tecnico preventivo avviato ante causam, argomentandone le ragioni alla stregua della relazione redatta dal proprio tecnico di fiducia del 18 giugno 2010, da cui sarebbe emerso un pericolo di crollo del fabbricato. Precisamente, nel corpo del ricorso, sono riportati i passi più significativi di tale relazione di parte, nei quali si afferma che "Le murature in laterizio portante forato (...) caricate con le travi in legno lamellare sono infatti da considerarsi a comportamento tipicamente fragile. I solai (...) nello stato attuale, e cioè non consolidati con elementi metallici, sono probabilmente anch'essi suscettibili di rottura di tipo fragile (snervamento acciaio e schiacciamento calcestruzzo ...). (...) In seguito al superamento dello stato limite ultimo, in sostanza, i cedimenti e gli effetti di insufficienza statica si propagano velocemente, con raggiungimento di stati di crollo in tempi brevi che potrebbero non garantire un'adeguata e sicura evacuazione di persone e cose. (...) In conclusione, tenuto conto dei giudizi del C.T.U. del Tribunale di Varese, Arch. [OSCURATO:PERSONA] - pure con l'integrazione di verifiche suggerite per l'appoggio delle travi in legno lamellare - è da sottolineare con forza quanto segue: (...) in qualità di strutturista e comunque in base ai requisiti stabiliti dalle normative per le costruzioni, sono a sottolineare la necessità di intraprendere al più presto i lavori di consolidamento previsti. (...)". È stato, altresì, specificato che - rispetto al paventato pericolo di crollo - l'attrice ha proposto, già prima della redazione di tale relazione tecnica, con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e con la verbalizzazione all'udienza del 24 aprile 2009, istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, in rinnovazione rispetto all'indagine tecnica eseguita in sede di accertamento tecnico preventivo ante causam. Tale istanza è stata reiterata, successivamente alla redazione di detta relazione tecnica, con il ricorso per accertamento tecnico preventivo avanzato in corso di causa, depositato il 26 ottobre 2010, con nota del 10 ottobre 2011, in cui si chiedeva che fosse ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i vizi e i difetti, oltre agli aggravamenti di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo, e con le richieste articolate all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui si chiedeva nuovamente la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, atta ad accertare i più gravi danni conseguenti all'opera di ristrutturazione, rivelatisi dopo l'esecuzione dell'accertamento tecnico preventivo, al punto da compromettere la stabilità dell'edificio, ovvero la sua integrazione, allo scopo di accertare che, nel tempo successivo alla eseguita consulenza tecnica, si erano manifestati cedimenti ulteriori del pavimento e dei muri portanti dell'edificio, determinando l'entità di tali maggiori danni, le modalità degli interventi risolutivi e i costi necessari. Nonostante questi insistenti rilievi, nessuna rinnovazione o integrazione delle indagini peritali è stata disposta nel giudizio di primo grado (rispetto alle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam), mentre nel giudizio d'appello il gravame incidentale spiegato dalla Trimboli, con il quale si invocava il risarcimento dei danni ulteriori all'esito dell'aggravamento dei difetti rilevati, è stato dichiarato inammissibile, in ragione della novità della domanda. Pertanto, il fatto storico di cui si prospetta l'omessa rilevazione è appunto il dedotto aggravamento dei danni, contestualizzato all'esito della prodotta relazione tecnica. Ne discende che l'inammissibilità pronunciata in sede di appello muove da due concorrenti presupposti erronei: la novità del fatto dedotto, ossia l'aggravamento del danno, che in realtà era stato allegato già nel giudizio di primo grado, sin dalla sua introduzione; la qualificazione del risarcimento dell'ulteriore danno, rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, come domanda nuova. Ora, non costituisce domanda nuova, e deve ritenersi ammessa nel corso di tutto il giudizio di primo grado e finché non si precisano le conclusioni, la modificazione quantitativa del risarcimento del danno in origine richiesto, intesa non esclusivamente come modifica della valutazione economica del danno costituito dalla perdita o dalla diminuzione di valore di una cosa determinata, ma anche come richiesta dei danni, provocati dallo stesso fatto che ha dato origine alla causa, che si manifestano solo nel corso del giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 18/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. 16819 del 10/11/2003). Nella fattispecie, il fatto era stato prospettato sin dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado e il correlato mezzo istruttorio, atto a dimostrarlo, è stato costantemente disatteso, senza addurre alcuna valida giustificazione. Ciò è accaduto anche all'esito della rinnovata proposizione della domanda di riconoscimento del maggior danno con l'appello incidentale, che è stato dichiarato inammissibile alla stregua della novità della domanda proposta. Ora, la censura sulla declaratoria di inammissibilità non osserva il principio anzidetto, appunto perché il fatto già dedotto in prime cure non era nuovo e la richiesta di riconoscimento del maggior danno, alla stregua del suo aggravamento, discendente dalla medesima causa (nella fattispecie i gravi difetti dell'immobile, all'esito della disposta ristrutturazione ex art. 1669 c.c.), non integra una domanda nuova. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell'art.183 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ingiustamente negato alla Trimboli l'esatta quantificazione, e quindi il giusto risarcimento, di tutti i danni causati al suo stabile dal direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] e dalle ditte esecutrici impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] e F.11i Miglierina di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tanto sempre facendo riferimento alla circostanza che, già in primo grado, era stata domandata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio effettuata sull'immobile in sede di accertamento tecnico preventivo, al fine di attualizzare l'importo dei danni subiti dal bene, tenuto conto del progressivo aggravarsi delle condizioni di rovina dell'edificio. 2.1.- La critica è assorbita dall'accoglimento del primo motivo, poiché afferisce ai medesimi effetti. 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, con l'assorbimento del rimanente motivo. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei richiamati principi di diritto e dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa in relazione alla censura
Sentenza Cassazione n. 23905/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris