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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20839/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6562-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Fermo via Campiglione n. 20 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] A. e C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- - controricorrente- avverso la sentenza n. 138/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/01/2017 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba e i difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 477/2011 il Tribunale di Fermo, decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA], regolava il confine tra i rispettivi fondi, respingeva la richiesta di restituzione di una porzione di terreno che l’attore assumeva occupata dall’ente territoriale, respingeva la pretesa risarcitoria per i danni subiti dalle querce secolari esistenti sul proprio fondo e, infine, respingeva quella di riduzione in pristino e di risarcimento danni in relazione all’ampliamento di un edificio di proprietà comunale realizzato a distanza inferiore ai cinque metri dal confine imposti dalla normativa locale.

Nel giudizio erano intervenuti, su istanza del convenuto ente territoriale, l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e la società CE.FA.SI., rispettivamente progettista e direttore dei lavori di ampliamento il primo e ditta appaltatrice dei lavori la seconda.

Il primo giudice procedeva al regolamento del confine secondo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, escludendo lo sconfinamento ed evidenziando che nel procedimento espropriativo riguardante in parte anche i luoghi di causa era stato concluso tra le parti in data 16 ottobre 2001 un atto di cessione volontaria.

Secondo il Tribunale, doveva respingersi anche la domanda di arretramento e di risarcimento del danno per violazione delle distanze dai confini perché l’approvazione dei progetti di opera pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta quindi la compressione delle posizioni soggettive dei privati con la conseguenza che la dichiarazione di pubblica utilità, mai impugnata, precludeva la domanda di demolizione e di risarcimento.

Osservava infine il Tribunale che con il perfezionamento dell’atto di cessione consensuale volontario era ulteriormente preclusa qualsiasi successiva censura restitutoria o risarcitoria.

2. La sentenza era impugnata dal Sanguigni in via principale e dal Comune in via incidentale.

La Corte d’Appello di Ancona respingeva entrambi i gravami.

Per quanto ancora interessa in questa sede, ad avviso della Corte: -il primo motivo dell’appello principale del Sanguigni, relativo allo sconfinamento, doveva ritenersi privo di fondamento, sulla scorta degli accertamenti svolti dal consulente tecnico e delle precisazioni da lui fornite in sede di chiarimenti; - quanto al secondo motivo relativo all’asserito danno alle querce secolari, mancava la prova di un pregiudizio concreto, non potendosi certamente fare riferimento ad un danno futuro ed ipotetico; - la domanda di arretramento med iante demolizione e di risarcimento danni doveva essere rigettata in quanto l’articolo 21 septies, comma 1, legge n. 241 del 1990 introdotto dalla l. n. 15 del 2005 ha definitivamente chiarito che la nullità del provvedimento e del procedimento espropriativo è comminata solamente nei casi di difetto assoluto di attribuzione, superando così definitivamente il precedente orientamento giurisprudenziale invocato dall’appellante.

Nel solco delineato dall’articolo 13, comma 1, testo unico esproprio, si è chiaritoche l’unico termine essenziale è quello dell’emanazione del decreto di esproprio, decreto che nella fattispecie dedotta in giudizio è stato sostituito dalla cessione volontaria avvenuta in attuazione della delibera comunale n. 28 della 2000 e della delibera della giunta comunale numero 2 del 2001, in cui si dava atto, tra l’altro, della rinuncia del proprietario al rispetto delle distanze dai confini.

3. Contro tale sentenza il Sanguigni ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi contrastati con separati controricorsi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], dal Marinangeli e dalla società CE.FA.SI.

All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per la rilevanza della questione di diritto sottoposta alla Corte.

In prossimità dell’udienza pubblica sono pervenute memorie.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1Col primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevandosi che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, dalla planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico, emergeva una intersecazione della linea di confine (indicata con linea tratteggiata) con la recinzione realizzata dal Comune (indicata con linea continua), che ingloba quindi una porzione di terreno del ricorrente.

La doglianza, che attinge la ritenuta esclusione dello sconfinamento per mancanza di prova, è infondata.

Partendo dalla censura relativa all’art. 115 cpc. è opportuno ricordare che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c (cfr.

S ez.

U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037).

Nel caso in esame, è chiaro che la doglianza non coglie nel segno, posto che non ricorre alcuna delle ipotesi estreme indicate dalla Suprema Corte come sintomatiche di violazione dell’art. 115 cpc.

Quanto ai dedotti vizi di cui all’art. 360 comma 1 b. 5 cpc, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830).

Le sezioni unite hanno altresì chiarito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 cit.).

Nel caso di specie, la decisione impugnata si sottrae anche a tali censure perché il fatto storico decisivo, cioè lo sconfinamento, è stato adeguatamente preso in esame dal giudice di merito, che a pag. 4 lo ha escluso.

Secondo la Corte d’Appello, infatti, “il CTU ha espressamente precisato, anche in sede di chiarimenti, che la recinzione insiste interamente sulla proprietà comunale, senza considerare che i confini catastali non consentono di condividere gli assunti degli appellanti”; “inoltre, come evidenziato dal CTU e recepito nella sentenza di primo grado, il confine viene riportato con linea tratteggiata e la recinzione metallica, evidenziata con linea continua di colore verde, è posta all’interno della proprietà comunale”.

La motivazione, dunque, esiste e non è affatto apparente, tale non potendo definirsi quella consistente nella condivisione dell’operato dell’ausiliare.

La critica del ricorrente, a ben vedere., è tutta incentrata in una alternativa lettura della planimetria allegata alla CTU (cfr. ricorso pagg. 7 e 8) e in definitiva sollecita la Corte di legittimità all’esame degli atti del giudizio di merito, cioè all’esercizio di una attività che istituzionalmente le è preclusa.

Se poi si intende addebitare alla Corte d’Appello una erronea percezione dei dati forniti dal consulente tecnico (in particolare, dell’allegato 2 dell’elaborato peritale rubricato “accertamento dei confini catastali”), il motivo allora è inammissibile: infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 3867 del 08/02/2019 Rv. 653090 Cass. 17 maggio 2012, n. 7772; Sez. 3, Sentenza n. 885 del 25/01/2002 Rv. 551837). 2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “ Mancata osservanza della distanza nella realizzazione dell’ampliamento dell’edificio scolastico da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al confine con danno anche alle querce secolari di proprietà Sanguigni.

Violazione degli articoli 872, 873 c.c., articolo 1 l. n. 1 del 1978 e articolo 13 della l. n. 2359 del 1865 e dell’articolo 5 della l. n. 2248 1865 allegato E; dell’articolo 57 del testo unico n. 327 del 2001; falsa applicazione dell’articolo 21 septies della l. n. 241 del 1990 come introdotto dalla l. n. 15 del 2005 e dell’articolo 13 del TU sulle espropriazioni n. 327 del 2001; violazione degli articoli 1058, 1350, 2043, 1226 c.c., degli articoli 113 e 115 c.p.c. e del principio dello stare decisis, il tutto in relazione all’art. 360 nn. 3,4 e 5 cpc”.

Sostiene il ricorrente che il divieto di proposizione di azioni petitorie e possessorie nei confronti della pubblica amministrazione vale finché la procedura espropriativa sia valida ed operante in quanto preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità altrettanto valida ed operante, ipotesi qui non ricorrente, essendo la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella delibera di G.M. n. 9/2000 priva dei termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865 e quindi nulla o addirittura giuridicamente inesistente, come tale insanabile e tale da rendere invalida l’intera procedura amministrativa anche se portata a termine con la cessione volontaria.

Richiama la regola della doppia tutela che consente al giudice ordinario di disapplicare l’atto ammnistrativo illegittimo.

Insomma, ad avviso del ricorrente, nessun affievolimento di diritti poteva produrre la cessione volontaria e pertanto il giudice avrebbe dovuto applicare le norme sulle distanze legali e ordinare l’arretramento dell’ampliamento anche perché le modifiche dell’art. 13 del testo unico sull’espropriazioni non si applicano all’ipotesi in esame.

Rileva ancora che l’eccezione di rinunzia al rispetto delle distanze non ha nessun valore sia per il principio di inderogabilità delle norme sulle distanze, sia per il principio della necessità della forma scritta.

Nega in ogni caso di avere prestato una rinunzia al rispetto delle distanze.

Si duole infine del mancato riconoscimento del danno alle querce secolari, ed invoca in proposito il principio del danno in re ipsa.

Il motivo è infondato, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 384 comma 4 cpc, essendo comunque il dispositivo conforme al diritto.

E’ pacifico che il manufatto di cui si assume l’edificazione a distanza illegale dal confine è la parte in ampliamento di un istituto scolastico (v. ricorso pagg. 3 e 9, controricorso Comune pag. 3, nonché controricorso ing.

Marinangeli pag. 11 e controricorso della società appaltatrice a pagg. 3 e 4): quindi è assodato che si tratta di un’opera pubblica ormai realizzata e utilizzata.

Ciò posto, il ricorrente confonde la necessità della valida dichiarazione di pubblica utilità quale presupposto indefettibile di attribuzione del potere della pubblica amministrazione di procedere alla espropriazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche – tematica estranea alla fattispecie - con la disciplina riservata dal legislatore alle opere pubbliche nei confronti del regime delle distanze nonché dei diritti dei proprietari confinanti.

Ebbene, è indiscutibile che l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità e che rappresenti un elemento di esercizio di un servizio pubblico (nel nostro caso, appunto, il servizio scolastico) non può essere ricondotta -sol per effetto della violazione dei suoi limiti di dislocazione spaziale- ad attività realizzata jure privatorum e pertanto essere considerata suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui l'opuslede il regime (legale e regolamentare) delle distanze; di contro l'opera in discorso può ingenerare, innanzi al giudice ordinario, soltanto la reazione indennitaria che l'ordinamento prevede e consente, quella di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 e, quindi, della successiva disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 (i n tal senso cfr. Sez.

U, Sentenza n. 24410 del 21/11/2011 Rv. 619592 in motivazione; v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021 Rv. 661290 sempre in motivazione), precisandosi – per sgombrare subito il campo da possibili equivoci interpretativi - che si tratta di considerazioni di ordine generale, non limitate quindi alla natura delle opere a cui si riferiscono le citate pronunce da cui esse sono state estratte.

Insomma, se anche per ipotesi si volesse disapplicare un atto amministrativo formalmente legittimo perché non annullato dal giudice amministrativo, resterebbe comunque l’ostacolo insormontabile della esistenza dell'opera pubblica (l’edificio scolastico) e dell’interesse pubblico da tutelare, senz’altro preminente.

In tal senso quindi va corretta la motivazione della Corte d’Appello, precisandosi ulteriormente che l’argomento della rinunzia del privato al rispetto delle distanze legali previste dalla normativa regolamentare non è giuridicamente sostenibile in quanto – per giurisprudenza costante di questa Corte - in tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati; tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26270 del 18/10/2018 Rv. 650783; Sez. 2 - , Sentenza n. 5016 del 02/03/2018 Rv. 647817; Sez. 2, Sentenza n. 9751 del 23/04/2010 Rv. 612554).

Nel caso in esame non risulta mai proposta, neanche in via subordinata, nessuna domanda volta a conseguire l’indennizzo ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, ma solo una domanda risarcitoria ex art. 872 cc accessoria a quella di riduzione in pristino per violazione di distanze legali e ancorata, come meglio si vedrà, alle querce secolari (v. ricorso pag. 13).

Perde così di rilievo la questione, su cui si fonda il motivo in esame, della reviviscenza della normativa sulle distanze per effetto della invalidità o inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità dovuta alla mancanza dei termini di cui all’art. 13 legge n. 2359/1865.

Passando alla censura sul mancato riconoscimento del danno in re ipsa, va rilevato che secondo la secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subitoal diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020 Rv. 659708).

Nel caso in esame, però, il suddetto principio (che detta, “di norma” una presunzione) non è applicabile: come si evince dallo stesso ricorso a pag. 3, l’attore aveva ben circoscritto il danno, riferendosi espressamente alle querce secolari (il ricorso a pag. 16 si sofferma infatti esclusivamente su tale danno) e i giudici di merito hanno rilevato, con riferimento alle querce secolari, che l’appellante non aveva fornito “alcuna prova di un danno concreto sia nell’an che nel quantum, non potendosi certamente far riferimento ad un danno futuro ed ipotetico” (v. pag. 5 della sentenza).

Non rileva pertanto il contrasto di giurisprudenza segnalato alle SSUU di questa Corte con le ordinanze interlocutorie n. 1162/2022 della terza sezione civile e n. 3946/2022 della seconda sezione civile sulla configurabilità del danno in re ipsa. 3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 91, 92, 106 cpc. dolendosi della compensazione delle spese nei rapporti col Comune e della condanna al rimborso in favore nei confronti dei terzi appellati.

Sostiene in particolare il Sanguigni che la fondatezza delle sue pretese avrebbe dovuto mandarlo esente dalle spese anche nei confronti dei chiamati.

Questo motivo è anch’esso infondato.

Premesso che la compensazione delle spese tra Sanguigni e il Comune è stata giustificata dal rigetto delle contrapposte impugnazioni, e quindi dalla ricorrenza di una situazione di reciproca soccombenza (cfr. art. 92 cpc), osserva il Collegio, quanto al riparto delle spese tra l’attore appellante e gli altri due appellati (i terzi chiamati), che in forzadel principio di causazione – a cui, unitamente a quello di soccombenza, si ispira il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 Rv. 655979; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 2021 non massimata; Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 Rv. 655244).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e di causazione perché il Sanguigni (risultato non già vittorioso, ma soccombente nel giudizio di merito) non ha addotto alcun elemento per far ritenere del tutto arbitraria la chiamata in causa del direttore dei lavori e dell’appaltatore da parte dell’ente territoriale, convenuto in giudizio per un asserito sconfinamento nella edificazione e per violazione delle norme sulle distanze legali (a nulla, ovviamente, rilevando che il Comune ritenesse di non aver commesso violazioni).

L’intero motivo infatti è tutto incentrato nell’affermazione dell’erroneo rigetto delle domande e quindi nella affermazione della soccombenza delle altre parti.

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, che liquida in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15%.

Aisensi dell'art. 13, comma 1- quater

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6562-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Fermo via Campiglione n. 20 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA] A. e C., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- - controricorrente- avverso la sentenza n. 138/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 30/01/2017 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba e i difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 477/2011 il Tribunale di Fermo, decidendo sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA], regolava il confine tra i rispettivi fondi, respingeva la richiesta di restituzione di una porzione di terreno che l’attore assumeva occupata dall’ente territoriale, respingeva la pretesa risarcitoria per i danni subiti dalle querce secolari esistenti sul proprio fondo e, infine, respingeva quella di riduzione in pristino e di risarcimento danni in relazione all’ampliamento di un edificio di proprietà comunale realizzato a distanza inferiore ai cinque metri dal confine imposti dalla normativa locale. Nel giudizio erano intervenuti, su istanza del convenuto ente territoriale, l’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e la società CE.FA.SI., rispettivamente progettista e direttore dei lavori di ampliamento il primo e ditta appaltatrice dei lavori la seconda. Il primo giudice procedeva al regolamento del confine secondo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, escludendo lo sconfinamento ed evidenziando che nel procedimento espropriativo riguardante in parte anche i luoghi di causa era stato concluso tra le parti in data 16 ottobre 2001 un atto di cessione volontaria. Secondo il Tribunale, doveva respingersi anche la domanda di arretramento e di risarcimento del danno per violazione delle distanze dai confini perché l’approvazione dei progetti di opera pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta quindi la compressione delle posizioni soggettive dei privati con la conseguenza che la dichiarazione di pubblica utilità, mai impugnata, precludeva la domanda di demolizione e di risarcimento. Osservava infine il Tribunale che con il perfezionamento dell’atto di cessione consensuale volontario era ulteriormente preclusa qualsiasi successiva censura restitutoria o risarcitoria. 2. La sentenza era impugnata dal Sanguigni in via principale e dal Comune in via incidentale. La Corte d’Appello di Ancona respingeva entrambi i gravami. Per quanto ancora interessa in questa sede, ad avviso della Corte: -il primo motivo dell’appello principale del Sanguigni, relativo allo sconfinamento, doveva ritenersi privo di fondamento, sulla scorta degli accertamenti svolti dal consulente tecnico e delle precisazioni da lui fornite in sede di chiarimenti; - quanto al secondo motivo relativo all’asserito danno alle querce secolari, mancava la prova di un pregiudizio concreto, non potendosi certamente fare riferimento ad un danno futuro ed ipotetico; - la domanda di arretramento med iante demolizione e di risarcimento danni doveva essere rigettata in quanto l’articolo 21 septies, comma 1, legge n. 241 del 1990 introdotto dalla l. n. 15 del 2005 ha definitivamente chiarito che la nullità del provvedimento e del procedimento espropriativo è comminata solamente nei casi di difetto assoluto di attribuzione, superando così definitivamente il precedente orientamento giurisprudenziale invocato dall’appellante. Nel solco delineato dall’articolo 13, comma 1, testo unico esproprio, si è chiaritoche l’unico termine essenziale è quello dell’emanazione del decreto di esproprio, decreto che nella fattispecie dedotta in giudizio è stato sostituito dalla cessione volontaria avvenuta in attuazione della delibera comunale n. 28 della 2000 e della delibera della giunta comunale numero 2 del 2001, in cui si dava atto, tra l’altro, della rinuncia del proprietario al rispetto delle distanze dai confini. 3. Contro tale sentenza il Sanguigni ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi contrastati con separati controricorsi dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], dal Marinangeli e dalla società CE.FA.SI. All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Collegio ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per la rilevanza della questione di diritto sottoposta alla Corte. In prossimità dell’udienza pubblica sono pervenute memorie. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1Col primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 132, n. 4, e 115 c.p.c.; nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevandosi che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, dalla planimetria allegata alla relazione del consulente tecnico, emergeva una intersecazione della linea di confine (indicata con linea tratteggiata) con la recinzione realizzata dal Comune (indicata con linea continua), che ingloba quindi una porzione di terreno del ricorrente. La doglianza, che attinge la ritenuta esclusione dello sconfinamento per mancanza di prova, è infondata. Partendo dalla censura relativa all’art. 115 cpc. è opportuno ricordare che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c (cfr. S ez. U -, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 Rv. 659037). Nel caso in esame, è chiaro che la doglianza non coglie nel segno, posto che non ricorre alcuna delle ipotesi estreme indicate dalla Suprema Corte come sintomatiche di violazione dell’art. 115 cpc. Quanto ai dedotti vizi di cui all’art. 360 comma 1 b. 5 cpc, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Le sezioni unite hanno altresì chiarito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 cit.). Nel caso di specie, la decisione impugnata si sottrae anche a tali censure perché il fatto storico decisivo, cioè lo sconfinamento, è stato adeguatamente preso in esame dal giudice di merito, che a pag. 4 lo ha escluso. Secondo la Corte d’Appello, infatti, “il CTU ha espressamente precisato, anche in sede di chiarimenti, che la recinzione insiste interamente sulla proprietà comunale, senza considerare che i confini catastali non consentono di condividere gli assunti degli appellanti”; “inoltre, come evidenziato dal CTU e recepito nella sentenza di primo grado, il confine viene riportato con linea tratteggiata e la recinzione metallica, evidenziata con linea continua di colore verde, è posta all’interno della proprietà comunale”. La motivazione, dunque, esiste e non è affatto apparente, tale non potendo definirsi quella consistente nella condivisione dell’operato dell’ausiliare. La critica del ricorrente, a ben vedere., è tutta incentrata in una alternativa lettura della planimetria allegata alla CTU (cfr. ricorso pagg. 7 e 8) e in definitiva sollecita la Corte di legittimità all’esame degli atti del giudizio di merito, cioè all’esercizio di una attività che istituzionalmente le è preclusa. Se poi si intende addebitare alla Corte d’Appello una erronea percezione dei dati forniti dal consulente tecnico (in particolare, dell’allegato 2 dell’elaborato peritale rubricato “accertamento dei confini catastali”), il motivo allora è inammissibile: infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, il ricorso per cassazione, fondato sull'affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurando un'ipotesi di travisamento dei fatti processuali contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 3867 del 08/02/2019 Rv. 653090 Cass. 17 maggio 2012, n. 7772; Sez. 3, Sentenza n. 885 del 25/01/2002 Rv. 551837). 2 Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “ Mancata osservanza della distanza nella realizzazione dell’ampliamento dell’edificio scolastico da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al confine con danno anche alle querce secolari di proprietà Sanguigni. Violazione degli articoli 872, 873 c.c., articolo 1 l. n. 1 del 1978 e articolo 13 della l. n. 2359 del 1865 e dell’articolo 5 della l. n. 2248 1865 allegato E; dell’articolo 57 del testo unico n. 327 del 2001; falsa applicazione dell’articolo 21 septies della l. n. 241 del 1990 come introdotto dalla l. n. 15 del 2005 e dell’articolo 13 del TU sulle espropriazioni n. 327 del 2001; violazione degli articoli 1058, 1350, 2043, 1226 c.c., degli articoli 113 e 115 c.p.c. e del principio dello stare decisis, il tutto in relazione all’art. 360 nn. 3,4 e 5 cpc”. Sostiene il ricorrente che il divieto di proposizione di azioni petitorie e possessorie nei confronti della pubblica amministrazione vale finché la procedura espropriativa sia valida ed operante in quanto preceduta da una dichiarazione di pubblica utilità altrettanto valida ed operante, ipotesi qui non ricorrente, essendo la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella delibera di G.M. n. 9/2000 priva dei termini di cui all’art. 13 della legge n. 2359/1865 e quindi nulla o addirittura giuridicamente inesistente, come tale insanabile e tale da rendere invalida l’intera procedura amministrativa anche se portata a termine con la cessione volontaria. Richiama la regola della doppia tutela che consente al giudice ordinario di disapplicare l’atto ammnistrativo illegittimo. Insomma, ad avviso del ricorrente, nessun affievolimento di diritti poteva produrre la cessione volontaria e pertanto il giudice avrebbe dovuto applicare le norme sulle distanze legali e ordinare l’arretramento dell’ampliamento anche perché le modifiche dell’art. 13 del testo unico sull’espropriazioni non si applicano all’ipotesi in esame. Rileva ancora che l’eccezione di rinunzia al rispetto delle distanze non ha nessun valore sia per il principio di inderogabilità delle norme sulle distanze, sia per il principio della necessità della forma scritta. Nega in ogni caso di avere prestato una rinunzia al rispetto delle distanze. Si duole infine del mancato riconoscimento del danno alle querce secolari, ed invoca in proposito il principio del danno in re ipsa. Il motivo è infondato, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 384 comma 4 cpc, essendo comunque il dispositivo conforme al diritto. E’ pacifico che il manufatto di cui si assume l’edificazione a distanza illegale dal confine è la parte in ampliamento di un istituto scolastico (v. ricorso pagg. 3 e 9, controricorso Comune pag. 3, nonché controricorso ing. Marinangeli pag. 11 e controricorso della società appaltatrice a pagg. 3 e 4): quindi è assodato che si tratta di un’opera pubblica ormai realizzata e utilizzata. Ciò posto, il ricorrente confonde la necessità della valida dichiarazione di pubblica utilità quale presupposto indefettibile di attribuzione del potere della pubblica amministrazione di procedere alla espropriazione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche – tematica estranea alla fattispecie - con la disciplina riservata dal legislatore alle opere pubbliche nei confronti del regime delle distanze nonché dei diritti dei proprietari confinanti. Ebbene, è indiscutibile che l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità e che rappresenti un elemento di esercizio di un servizio pubblico (nel nostro caso, appunto, il servizio scolastico) non può essere ricondotta -sol per effetto della violazione dei suoi limiti di dislocazione spaziale- ad attività realizzata jure privatorum e pertanto essere considerata suscettibile di riduzione in pristino per la parte in cui l'opuslede il regime (legale e regolamentare) delle distanze; di contro l'opera in discorso può ingenerare, innanzi al giudice ordinario, soltanto la reazione indennitaria che l'ordinamento prevede e consente, quella di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 46 e, quindi, della successiva disposizione di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44 (i n tal senso cfr. Sez. U, Sentenza n. 24410 del 21/11/2011 Rv. 619592 in motivazione; v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021 Rv. 661290 sempre in motivazione), precisandosi – per sgombrare subito il campo da possibili equivoci interpretativi - che si tratta di considerazioni di ordine generale, non limitate quindi alla natura delle opere a cui si riferiscono le citate pronunce da cui esse sono state estratte. Insomma, se anche per ipotesi si volesse disapplicare un atto amministrativo formalmente legittimo perché non annullato dal giudice amministrativo, resterebbe comunque l’ostacolo insormontabile della esistenza dell'opera pubblica (l’edificio scolastico) e dell’interesse pubblico da tutelare, senz’altro preminente. In tal senso quindi va corretta la motivazione della Corte d’Appello, precisandosi ulteriormente che l’argomento della rinunzia del privato al rispetto delle distanze legali previste dalla normativa regolamentare non è giuridicamente sostenibile in quanto – per giurisprudenza costante di questa Corte - in tema di distanze legali nelle costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati; tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venire meno per l'avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26270 del 18/10/2018 Rv. 650783; Sez. 2 - , Sentenza n. 5016 del 02/03/2018 Rv. 647817; Sez. 2, Sentenza n. 9751 del 23/04/2010 Rv. 612554). Nel caso in esame non risulta mai proposta, neanche in via subordinata, nessuna domanda volta a conseguire l’indennizzo ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 46, ma solo una domanda risarcitoria ex art. 872 cc accessoria a quella di riduzione in pristino per violazione di distanze legali e ancorata, come meglio si vedrà, alle querce secolari (v. ricorso pag. 13). Perde così di rilievo la questione, su cui si fonda il motivo in esame, della reviviscenza della normativa sulle distanze per effetto della invalidità o inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità dovuta alla mancanza dei termini di cui all’art. 13 legge n. 2359/1865. Passando alla censura sul mancato riconoscimento del danno in re ipsa, va rilevato che secondo la secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subitoal diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (cfr. tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020 Rv. 659708). Nel caso in esame, però, il suddetto principio (che detta, “di norma” una presunzione) non è applicabile: come si evince dallo stesso ricorso a pag. 3, l’attore aveva ben circoscritto il danno, riferendosi espressamente alle querce secolari (il ricorso a pag. 16 si sofferma infatti esclusivamente su tale danno) e i giudici di merito hanno rilevato, con riferimento alle querce secolari, che l’appellante non aveva fornito “alcuna prova di un danno concreto sia nell’an che nel quantum, non potendosi certamente far riferimento ad un danno futuro ed ipotetico” (v. pag. 5 della sentenza). Non rileva pertanto il contrasto di giurisprudenza segnalato alle SSUU di questa Corte con le ordinanze interlocutorie n. 1162/2022 della terza sezione civile e n. 3946/2022 della seconda sezione civile sulla configurabilità del danno in re ipsa. 3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 91, 92, 106 cpc. dolendosi della compensazione delle spese nei rapporti col Comune e della condanna al rimborso in favore nei confronti dei terzi appellati. Sostiene in particolare il Sanguigni che la fondatezza delle sue pretese avrebbe dovuto mandarlo esente dalle spese anche nei confronti dei chiamati. Questo motivo è anch’esso infondato. Premesso che la compensazione delle spese tra Sanguigni e il Comune è stata giustificata dal rigetto delle contrapposte impugnazioni, e quindi dalla ricorrenza di una situazione di reciproca soccombenza (cfr. art. 92 cpc), osserva il Collegio, quanto al riparto delle spese tra l’attore appellante e gli altri due appellati (i terzi chiamati), che in forzadel principio di causazione – a cui, unitamente a quello di soccombenza, si ispira il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019 Rv. 655979; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18710 del 2021 non massimata; Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 Rv. 655244). Nel caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e di causazione perché il Sanguigni (risultato non già vittorioso, ma soccombente nel giudizio di merito) non ha addotto alcun elemento per far ritenere del tutto arbitraria la chiamata in causa del direttore dei lavori e dell’appaltatore da parte dell’ente territoriale, convenuto in giudizio per un asserito sconfinamento nella edificazione e per violazione delle norme sulle distanze legali (a nulla, ovviamente, rilevando che il Comune ritenesse di non aver commesso violazioni). L’intero motivo infatti è tutto incentrato nell’affermazione dell’erroneo rigetto delle domande e quindi nella affermazione della soccombenza delle altre parti. In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente, che liquida in complessivi €. 4.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15%. Aisensi dell'art. 13, comma 1- quater
Sentenza Cassazione n. 20839/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris