CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Como disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. Proc. pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Con la medesima pronuncia disponeva la confisca del denaro e dei telefoni cellulari sequestrati agli imputati. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi i tre imputati a mezzo del difensore, i quali hanno dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nell'ipotesi lieve di cui al V comma dell'art. 73 DPR 309 /1990. Il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di carenza di motivazione, poiché il giudice aveva utilizzato mere formule di stile, senza alcun riferimento al caso specifico in esame. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre lamentato vizio di violazione di legge e e vizio di motivazione per avere il giudice disposto la confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari in sequestro senza richiamare alcuna fondata ragione dimostrativa del collegamento tra il denaro e il reato, così violando i presupposti normativi per disporre la misura. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il parziale accoglimento dei ricorsi limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' inammissibile il motivo dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], riguardante il vizio motivazionale dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen.. Il vizio lamentato non è previsto tra le ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento, con conseguente inammissibilità del motivo proposto, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex multis, cfr Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Rv. 272014;Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2 019, Rv. 27833, Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). 2. Il motivo relativo alla erronea qualificazione giuridica del fatto, proposto da tutti e tre gli imputati, è manifestamente infondato. E' infatti noto come, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, laddove sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se tale errore sia manifesto e risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame non è però configurabile alcun palese errore nella qualificazione giuridica del fatto, atteso il quantitativo di sostanza, il grado di purezza, il numero n v- considerevole di dosi ricavabili (rispettivamente 183 dosi di cocaina, 477 e 271 dosi di eroina), la diversità di tipologia di sostanza, le modalità del fatto, commesso in concorso con altre due persone. 3. Anche il motivo proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , riguardante la illegittimità della disposta confisca del denaro, è manifestamente infondato. Va ricordato che nei casi di detenzione illecita di sostanza stupefacente è sempre consentita la confisca " obbligatoria" del denaro ai sensi ai sensi dell'art. 85 bis, D.P.R. 309/90, che richiama l'art. 240 bis cod. pen, ad eccezione dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art. 73, DPR 309/1990 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248 - 01) . Nel caso di specie, non ricorrendo l'ipotesi lieve, ben poteva essere disposta la misura di cui all'art. 240 bis cod pen, con la conseguenza che risulta legittima la disposta confisca delle somme di danaro, profitto del reato. 4. Diverse considerazioni si impongono quanto al terzo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro, disposti a condizione che " siano privi di valore economico", ai sensi dell'art. 240 cod pen e 7 bis dell'art. 73 DPR 309/1990, in quanto" strumento" del reato. E' invero principio ripetutamente affermato che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod.pen. è legittima quando risulti dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile ( cfr Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Rv. 226687 - 01, fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio una sentenza che aveva confermato la confisca di un telefono cellulare, forse anche utilizzato occasionalmente per comunicazioni relative allo spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto tale cosa non risultava necessariamente finalizzata al compimento del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione a terzi, commesso dal condannato). Nel caso in esame non risulta in alcun modo motivato o giustificato il nesso di strumentalità dei telefoni cellulari sequestrati al'imputato con il reato commesso, né è comprensibile il richiamo all'art. 7 bis dell'art. 73 DPR 309/1990 nonché alla condizione che il telefono sia privo do valore economico. 4. In conclusione, va parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e va conseguentemente disposto l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla confisca dei telefoni cellulari in sequestro. I restanti motivi di ricorso proposti dagli imputati predetti vanno invece dichiarati inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del suindicato ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca dei cellulari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Como. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente tredana Mi ichè