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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06405/2023

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 maggio, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di tentata rapina.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse.

Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso.La questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso in ordine a tale norma è generica e non tiene conto che la sua previsione rientrava nei limiti delle potestà riservate al legislatore in tema di impugnazioni, non pregiudizievoli per gli interessi difensivi.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera dl i consiglio sei 09.11.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .11 [OSCURATO:PERSONA] SIII erte n Irpow iotallevi G4, “.41,i4r1/1-» tuf [OSCURATO:PERSONA] PENALE15 FEB. 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/05/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 10 maggio, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente per il reato di tentata rapina. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, soggetto non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore prima della proposizione del ricorso.La questione di legittimità costituzionale sollevata in ricorso in ordine a tale norma è generica e non tiene conto che la sua previsione rientrava nei limiti delle potestà riservate al legislatore in tema di impugnazioni, non pregiudizievoli per gli interessi difensivi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera dl i consiglio sei 09.11.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .11 [OSCURATO:PERSONA] SIII erte n Irpow iotallevi G4, “.41,i4r1/1-» tuf [OSCURATO:PERSONA] PENALE15 FEB. 2023
Sentenza Cassazione n. 06405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris