CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 05969/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla segnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA] sezionale avente ad oggetto la correzione dell'errore materiale della sentenza del 13/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta di correzione dell'errore materiale iscritta a seguito di segnalazione dell'[OSCURATO:PERSONA] spoglio della Prima Sezione di questa Corte; sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che nel dispositivo della sentenza n. 2545 del 13/11/2025, dep. 2026, emessa da questa Corte sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri è stato indicato, quale giudice del rinvio in conseguenza del disposto annullamento, la Corte di appello di Roma, anziché la Corte di assise di appello di Roma; ritenuto che trattasi di mero errore materiale emendabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza - documento n. 2545 del 13/11/2025 dep. 22 gennaio 2026, pronunciata sul ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, ove è scritto "con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Roma" deve leggersi e intendersi "con rinvio per il giudizio alla Corte di assise di appello di Roma". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso il 11/0