CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 11126/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a mesi otto di reclusione e 1333,00 euro di multa - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. lamentando: 1) la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla certezza della prova e la conseguente mancata assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; 2) l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riguardo alla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen:, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024