CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 22789/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la mancata presentazione dei motivi; Ritenuto che la censura formulata dal ricorrente richiede un'inammissibile riqualificazione dell'opposizione in dichiarazione di rinuncia, mentre per costante giurisprudenza "l'opposizione proposta avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone l'espulsione del cittadino extracomunitario quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assoggettata, secondo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle regole generali vigenti in materia di impugnazioni, in osservanza delle quali i motivi a sostegno della stessa possono essere formulati anche successivamente alla dichiarazione, purché entro il termine e con l'osservanza dei modi e delle forme prescritti per la presentazione dell'impugnazione" (così Sez. 1, n. 115 del 26/02/2021, Hajassine, Rv. 280987 - 01; ma già Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Rv 256892 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 maggio 2024 Il • n