CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Riccardo [OSCURATO:PERSONA]nonchéCarretta [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6791/2020depositata il 31/12/2020.Numero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 518/2015, il Tribunale di Roma, in accoglimento delladomanda proposta dal Condominio di via Verona 22, Roma, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a eliminare un manufattodagli stessi realizzato nel cortile antistante la loro abitazione, sita al pianoseminterrato del Condominio, poiché in appoggio al muro condominiale etale da creare pericolo di intrusione e da menomare il decoroarchitettonico dell’edificio.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella resistenza del Condominio e con l’intervento della condomina MariaPia Carretta ad adiuvandum delle ragioni del Condominio medesimo, laCorte d’appello di Roma, con sentenza n. 6791/2020 pubblicata il giorno31.12.2020, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato ladomanda del Condominio nonché la domanda riconvenzionale degliappellanti e ha condannato il Condominio medesimo e [OSCURATO:PERSONA],in solido tra loro, a rifondere agli appellanti due terzi delle speseprocessuali di entrambi i gradi di giudizio, compensando tra le parti ilrestante terzo delle stesse.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, èstata ritenuta l’insussistenza sia di un’apprezzabile lesione del decoroarchitettonico dell’edificio, tenuto conto delle preesistenti modificazionidell’estetica complessiva dell’immobile da parte di altri condomini, sia diun pericolo di intrusione di terzi, avuto riguardo al fatto che le finestre delpiano posto all’altezza della tettoia della “veranda” realizzata eranoprotette da inferriate e persiane in ferro, oltre che da un impianto diallarme, e che l’unica prova a sostegno di un aggravamento del pericolo diNumero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026intrusioni era costituito da una denuncia unilaterale non suffragata daulteriori elementi, anche solo indiziari.[OSCURATO:PERSONA] di via Verona 22, Roma, ha proposto ricorso per cassazioneavverso quest’ultima sentenza sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso,mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive in questa sede.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. /violazione del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 / violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 62 e194 c.p.c. per omessa pronuncia, mancata e/o erronea motivazione inrelazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame della C.T.U. e diun fatto decisivo della controversia.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente evidenzia che, sebbene gli accertamenti peritalisvolti nel corso del primo grado di giudizio e posti dal Tribunale a sostegnodella sua decisione avessero consentito di appurare che il manufattooggetto di causa aveva le dimensioni e le caratteristiche di una vera epropria abitazione aggiuntiva, realizzata in assenza di autorizzazioniamministrative, la Corte d’appello non aveva tenuto in alcun conto lerisultanze della consulenza tecnica d’ufficio, alla quale non avevacontrapposto alcuna valutazione critica.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 14 Cost. e dell’art. 1102 c. c., in relazione allainviolabilità del domicilio ed alla sicurezza del condominio / violazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 62 e 194 c.p.c. per mancatacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato / omessa pronuncia, mancatae/o erronea motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art.Numero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame della C.T.U. e di un fatto decisivodella controversia.Secondo parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe omesso di tenere inconsiderazione ai fini della decisione il pericolo di grave pregiudizio per lasicurezza dei condomini e per la statica dell’edificio, parimenti emergentedalla consulenza tecnica d’ufficio.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1102 c.c., in relazione al decoro dello stabile /violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt.62 e 194 c.p.c. per erronea motivazione e/o motivazione apparente inrelazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per omesso esame della C.T.U. e diun fatto decisivo della controversia.In particolare, a dire di parte ricorrente, la Corte d’appello avrebbe esclusola sussistenza di una lesione del decoro architettonico dell’edificio senzatenere conto delle risultanze degli accertamenti peritali, nonchéapplicando erroneamente i principi giuridici in materia.I tre motivi, che, essendo avvinti da stretta connessione, vanno esaminaticongiuntamente, sono infondati.Al riguardo, in primo luogo, si osserva che il giudizio relativo all’eventualelesione dell’aspetto architettonico o del decoro architettonico dell'edificiova condotto esclusivamente in base alle caratteristiche stilistichevisivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificandol'eventuale esistenza di un danno economico valutabile, il tutto medianteindagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamentosfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame,congruamente motivato (cfr., fra le altre: Cass. n. 33104/2021; Cass. n.25790/2020; Cass. n. 1297/1998).Così pure la chiusura a vetri di balconi o terrazzi di pertinenza esclusivadeve, di regola (salve limitazioni di natura pubblicistica), ritenersiconsentita ai rispettivi proprietari, purché, appunto, non alteri il decoroNumero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026architettonico dell'edificio condominiale e non rechi pregiudizio, sottoalcun profilo, al pari uso degli altri condomini (Cass. n. 4861/1981).Sono infondate le doglianze che invocano il parametro dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., giacché esso contempla soltanto il vizio di omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Tale ultimoistruttori non si risolve nella corretta prospettazione del vizio di cuiinnanzi, ove i fatti storici siano stati comunque presi in considerazionenella sentenza impugnata, ancorché essa non abbia dato conto di tutte lerisultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).Invero, come già precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero eproprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deimateriali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili.In concreto, le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, oltre a noncostituire un “fatto” ai sensi della norma in esame, sono state tenute inNumero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026considerazione dalla Corte d’appello, visto che la relazione peritale risultaespressamente menzionata in sentenza.Considerazioni analoghe valgono per quanto concerne le ulteriorivalutazioni di merito relative alla sicurezza e alla consistenza del corpo difabbrica oggetto di causa.Neppure sussiste violazione dell’art. 115 c.p.c. non avendo il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr.: Cass. Sez.Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021), né violazione dell'art. 116c.p.c., non essendo stato dedotto che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, essendo la prova soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento (cfr.: Cass., Sez. Un., n.20867/2020).Parimenti infondata è la censura nella parte relativa al preteso vizio dimotivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., visto che èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre:Numero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n.22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Nella specie, la decisione di accoglimento dell’appello è congruamentemotivata e le argomentazioni della Corte territoriale - in punto diesclusione sia della lesione del decoro del fabbricato, sia del pericolo diintrusioni - sono idonee a far conoscere il ragionamento posto afondamento della stessa.Quanto alla pretesa violazione di norme costituzionali, si rileva che essa –ove non si tratti di norme di immediata applicazione, non essendovidisposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità aiprecetti della Carta fondamentale - non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un. n.11167/2022; Cass., Sez. Un., n. 25573/2020).Infine, in ordine alla pretesa violazione di legge, deve osservarsi che essaconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non ancheNumero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Nella specie, la censura della parte, lungi dal segnalare un problemainterpretativo o applicativo delle norme richiamate in rubrica, si fondasoltanto sulla tesi di una valutazione, che si assume erronea, dellerisultanze processuali.Tuttavia, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui laparte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui qualifonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio dilegittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complessoistruttorio nel suo insieme (cfr.: Cass. n. 10927/2024).2. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivonei rapporti tra le parti costituite, mentre nulla va disposto quanto allaposizione dell’intimata che non ha svolto, in questa sede, attivitàdifensive.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,Numero registro generale 13519/2021Numero sezionale 1082/2026Numero di raccolta generale 12100/2026Data pubblicazione 30/04/2026per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 28 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa