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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 agosto 2022

Cassazione n. 45126/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 2 agosto 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari il 12 luglio 2022, ha accolto l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA]Anna ed ha annullato l'ordinanza genetica con riferimento al capo d) dell'imputazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; ha confermato l'ordinanza genetica con riferimento al capo r) ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato.

Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. in relazione alle intercettazioni tra presenti relative al RIT 3764/21 a decorrere dal 16 settembre 2021 per omessa autorizzazione nel decreto di proroga del 14 settembre 2021.

L'ordinanza impugnata ha confermato le misure cautelari emesse con riferimento al capo r) unicamente sulla scorta dei risultati delle conversazioni captate in forza del decreto di proroga delle intercettazioni del 14 settembre 2021.

In sede di riesame era stata eccepita l'inutilizzabilità di tal proroga perché non avrebbe contenuto alcun riferimento alle intercettazioni tra presenti; il decreto de114 settembre 2021 avrebbe prorogato solo le intercettazioni dei flussi informatici sull'apparato cellulare di [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione resa dal Tribunale del riesame, secondo cui l'inutilizzabilità di un decreto non si estenderebbe anche alle intercettazioni successive, con proroghe autorizzate dagli altri decreti, sarebbe infondata, in quanto l'autonomia dei singoli decreti ai fini dell'inutilizzabilità dovrebbe valere unicamente per i decreti autorizzativi, ma non per quelli di proroga come nel caso in esame.

Inoltre, qualora fossero inutilizzabili le intercettazioni prorogate il 14 settembre 2021 dovrebbero ritenersi utilizzabili unicamente le conversazioni captate fino a tale data, non potendo alcun provvedimento di proroga procrastinarne l'esecuzione: sarebbe stato necessario un nuovo provvedimento autorizzativo.

Le proroghe successive al 21 ottobre 2021 avrebbero dovuto essere ritenute inesistenti.

La motivazione del Tribunale del riesame - secondo cui il decreto di proroga avrebbe fatto riferimento a tutte le intercettazioni di cui il Pubblico ministero richiese la proroga - sarebbe viziata sotto due profili: la richiesta del Pubblico Ministero era relativa all'intercettazioni dei flussi telematici sull'apparato cellulare di [OSCURATO:PERSONA] ed a quelle tra presenti mediante virus trojan; in secondo luogo sia l'originario decreto autorizzativo del 7 luglio 2021, sia i successivi decreti di proroga precisavano che l'autorizzazione era relativa sia ai flussi telematici sia alle conversazioni tra presenti, distinguendo tra i due tipi di intercettazioni.

Anche il riferimento alla turnazione di 45 Giudici per le indagini preliminari sarebbe apodittico, soprattutto perché l'originario decreto autorizzativo del 7 luglio 2021 era stato emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, che aveva distinto l'intercettazione mediante virus informatico da quelle tra presenti nei luoghi di pertinenza e frequentazione dell'Esposito, come avvenuto anche in tutti i decreti di proroga emessi dallo stesso Giudice delle indagini preliminari.

In sostanza, salvo due decreti di proroga, tutti gli altri erano stati emessi dalla stessa persona fisica e tutti avevano distinto le intercettazioni dei flussi informatici da quelle tra presenti.

L'omissione nel decreto del 14 settembre 2021 del riferimento alle conversazioni tra presenti escluderebbe la proroga delle intercettazioni tra presenti, poste a fondamento del capo r), che sarebbero da ritenersi inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità.

Ed invero, tutto il ricorso è incentrato sul contenuto del decreto di proroga delle intercettazioni del 14 settembre 2021 che non ricomprenderebbe quelle tra presenti.

Il ricorso, però, dà atto che nel procedimento furono autorizzate anche le operazioni di intercettazioni telefonica e mediante trojan e che le stesse sono lecitamente proseguite.

Nel ricorso, però, non si indica neanche una tra le intercettazioni ambientali posta a fondamento dell'ordinanza genetica che sarebbero inutilizzabili; né si dimostra l'incidenza che avrebbe la dichiarazione di inutilizzabilità sulla persistenza della gravità indiziaria, attesa la sussistenza anche di materiale probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e mediante trojan.

L'inutilizzabilità è la sanzione che colpisce la conversazione, non il decreto.

Dunque, l'eccezione di inutilizzabilità, per come proposta, è generica, proprio perché non indica quali sarebbero le intercettazioni tra presenti affette dal vizio.

Tale indicazione è quanto mai necessaria non solo perché altrimenti non è possibile dichiarare l'inutilizzabilità delle singole intercettazioni tra presenti ma anche per la presenza di intercettazioni telefoniche e telematiche mediante trojan del tutto utilizzabili, anche secondo l'impostazione del ricorrente, e quindi per l'esecuzione della cd. prova di resistenza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01 sulla prova introdotta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 2 agosto 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, in riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari il 12 luglio 2022, ha accolto l'istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA]Anna ed ha annullato l'ordinanza genetica con riferimento al capo d) dell'imputazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; ha confermato l'ordinanza genetica con riferimento al capo r) ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo la circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato. Con l'unico motivo si deduce la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. in relazione alle intercettazioni tra presenti relative al RIT 3764/21 a decorrere dal 16 settembre 2021 per omessa autorizzazione nel decreto di proroga del 14 settembre 2021. L'ordinanza impugnata ha confermato le misure cautelari emesse con riferimento al capo r) unicamente sulla scorta dei risultati delle conversazioni captate in forza del decreto di proroga delle intercettazioni del 14 settembre 2021. In sede di riesame era stata eccepita l'inutilizzabilità di tal proroga perché non avrebbe contenuto alcun riferimento alle intercettazioni tra presenti; il decreto de114 settembre 2021 avrebbe prorogato solo le intercettazioni dei flussi informatici sull'apparato cellulare di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione resa dal Tribunale del riesame, secondo cui l'inutilizzabilità di un decreto non si estenderebbe anche alle intercettazioni successive, con proroghe autorizzate dagli altri decreti, sarebbe infondata, in quanto l'autonomia dei singoli decreti ai fini dell'inutilizzabilità dovrebbe valere unicamente per i decreti autorizzativi, ma non per quelli di proroga come nel caso in esame. Inoltre, qualora fossero inutilizzabili le intercettazioni prorogate il 14 settembre 2021 dovrebbero ritenersi utilizzabili unicamente le conversazioni captate fino a tale data, non potendo alcun provvedimento di proroga procrastinarne l'esecuzione: sarebbe stato necessario un nuovo provvedimento autorizzativo. Le proroghe successive al 21 ottobre 2021 avrebbero dovuto essere ritenute inesistenti. La motivazione del Tribunale del riesame - secondo cui il decreto di proroga avrebbe fatto riferimento a tutte le intercettazioni di cui il Pubblico ministero richiese la proroga - sarebbe viziata sotto due profili: la richiesta del Pubblico Ministero era relativa all'intercettazioni dei flussi telematici sull'apparato cellulare di [OSCURATO:PERSONA] ed a quelle tra presenti mediante virus trojan; in secondo luogo sia l'originario decreto autorizzativo del 7 luglio 2021, sia i successivi decreti di proroga precisavano che l'autorizzazione era relativa sia ai flussi telematici sia alle conversazioni tra presenti, distinguendo tra i due tipi di intercettazioni. Anche il riferimento alla turnazione di 45 Giudici per le indagini preliminari sarebbe apodittico, soprattutto perché l'originario decreto autorizzativo del 7 luglio 2021 era stato emesso dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, che aveva distinto l'intercettazione mediante virus informatico da quelle tra presenti nei luoghi di pertinenza e frequentazione dell'Esposito, come avvenuto anche in tutti i decreti di proroga emessi dallo stesso Giudice delle indagini preliminari. In sostanza, salvo due decreti di proroga, tutti gli altri erano stati emessi dalla stessa persona fisica e tutti avevano distinto le intercettazioni dei flussi informatici da quelle tra presenti. L'omissione nel decreto del 14 settembre 2021 del riferimento alle conversazioni tra presenti escluderebbe la proroga delle intercettazioni tra presenti, poste a fondamento del capo r), che sarebbero da ritenersi inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Ed invero, tutto il ricorso è incentrato sul contenuto del decreto di proroga delle intercettazioni del 14 settembre 2021 che non ricomprenderebbe quelle tra presenti. Il ricorso, però, dà atto che nel procedimento furono autorizzate anche le operazioni di intercettazioni telefonica e mediante trojan e che le stesse sono lecitamente proseguite. Nel ricorso, però, non si indica neanche una tra le intercettazioni ambientali posta a fondamento dell'ordinanza genetica che sarebbero inutilizzabili; né si dimostra l'incidenza che avrebbe la dichiarazione di inutilizzabilità sulla persistenza della gravità indiziaria, attesa la sussistenza anche di materiale probatorio costituito dalle intercettazioni telefoniche e mediante trojan. L'inutilizzabilità è la sanzione che colpisce la conversazione, non il decreto. Dunque, l'eccezione di inutilizzabilità, per come proposta, è generica, proprio perché non indica quali sarebbero le intercettazioni tra presenti affette dal vizio. Tale indicazione è quanto mai necessaria non solo perché altrimenti non è possibile dichiarare l'inutilizzabilità delle singole intercettazioni tra presenti ma anche per la presenza di intercettazioni telefoniche e telematiche mediante trojan del tutto utilizzabili, anche secondo l'impostazione del ricorrente, e quindi per l'esecuzione della cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; nello stesso senso Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 - 01 sulla prova introdotta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'
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