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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 12051/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 8909-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S, PELLICO N,2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2111 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2116/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede l'improcedibilità o, in subordine, l'inammissibilità del ricorso o, in ulteriore subordine, il rigetto.

10. R.G. 8909/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 2010 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio IFernando [OSCURATO:PERSONA], esponendo che in data 5 aprile 2004 avevano venduto a quest'ultimo una porzione di fabbricato, con cortile in proprietà esclusiva gravato da due servitù di transito; che nel 1976 c'era stato un accordo del loro dante causa con un terzo per il trasferimento di una delle due servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito nell'atto di divisione del 1950, sulla base di una descrizione puntuale e particolareggiata del cortile e che nel corso dello stesso anno il cortile era stato adeguato a quanto descritto nell'accordo; che nel 1994 - quando gli attori avevano ereditato il fondo - era stato dato incarico a un architetto di effettuare una ricognizione e una sistemazione catastale, il medesimo tecnico si era sbagliato e aveva, nella rappresentazione grafica consegnata al catasto, delimitato il cortile con linea dritta invece che spezzata come nello stato di fatto; che nell'atto di vendita a Tempesta ci si era riferiti allo stato di fatto e non erano state allegate le piante catastali.

Ciò premesso, a fronte del rifiuto dell'acquirente di rimediare all'errore, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare che la proprietà del cortile che era stata ceduta a Tempesta era quella che risultava dallo stato di fatto del medesimo e non quella rappresentata nella planimetria catastale.

Costituitosi in giudizio, Tempesta insisteva per il rigetto della domanda attorea e chiedeva in via riconvenzionale il rilascio della porzione di cortile occupata dagli attori.

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 743/2014, accoglieva la domanda attorea e rigettava quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Torino, ritenuto che gli appellati non avessero assolto all'onere di dimostrare il preteso errore, fatto costitutivo della loro domanda ex art. 2697, comma 1 c.c., in riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda degli originari attori e accoglieva quella proposta in via riconvenzionale dall'appellante.

3. Contro la sentenza 24 novembre 2015, n. 2116 ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata sia dal controricorrente che dai ricorrenti, questi ultimi sia prima della pubblica udienza (originariamente fissata 1'11 novembre 2020 e rinviata a seguito di richiesta dei ricorrenti) che prima della pubblica udienza del 5 ottobre 2021.

In tale ultimo atto i ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità della memoria del controricorrente e delle conclusioni scritte del pubblico ministero, eccezione che non può essere accolta, avendo il controricorrente e il pubblico ministero depositato i loro atti in relazione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021, rispettandone i relativi termini.

I ricorrenti hanno anche depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente trattati. a) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per erronea interpretazione della domanda di accertamento della volontà delle parti", stante l'irrilevanza dei riferimenti catastali e la mancata allegazione della planimetria: la Corte d'appello è caduta in un grave fraintendimento, parlando di appropriazione da parte degli appellati della striscia di terreno di cui si discute, dal momento che questa è sempre stata nella proprietà e nel possesso degli esponenti; è poi priva di fondamento la tesi della Corte d'appello secondo cui il riferimento catastale costituisce un criterio per l'individuazione della porzione immobiliare, tanto più che nel caso specifico la planimetria è stata erroneamente redatta e il richiamo dell'atto notarile ai dati catastali è assolutamente generico; la domanda era intesa ad accertare la volontà dei contraenti e non era un'azione di regolamentazione dei confini, si trattava infatti di accertare se i contraenti avevano inteso vendere e acquistare l'immobile così come esso si presentava. b) Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 ss. e 1367 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", per avere la Corte di appello contraddittoriamente equivocato come clausola di stile una fondamentale clausola contrattuale.

I motivi non possono essere accolti.

La Corte d'appello ha anzitutto rilevato la contraddizione interna della domanda fatta valere in primo grado dai ricorrenti, basata su un errore del loro tecnico (l'architetto Gandini) che avrebbe determinato l'erroneità della planimetria depositata al catasto, ove la richiesta è invece stata non l'annullamento del contratto concluso con il controricorrente, ma l'accertamento della reale volontà delle parti.

Il giudice d'appello ha quindi esaminato il contratto concluso tra le parti nel 2004 e ha osservato che il bene oggetto di compravendita è stato individuato mediante il riferimento ai dati catastali, che valgono a identificarlo nella superficie e conformazione, concludendo che è stata volontà delle parti dare rilievo alle risultanze catastali; ha poi ritenuto la clausola sub 2 ("l'immobile viene trasferito alla parte compratrice nello stato in cui si trova, come visto dalla stessa parte compratrice che lo dichiara di suo gradimento") come di mero stile, priva di contenuto negoziale.

L'interpretazione del contratto è compito del giudice di merito e può essere sindacata da questa Corte solo ove l'interpretazione seguita dal giudice si ponga, violando le regole di cui agli artt. 1362 ss. c.p.c., come non plausibile (l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata non deve infatti "essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni", così, ex multis, Cass. 28319/2017).

Nel caso in esame, ove l'ermeneutica si è esplicitata in una lettura complessiva del contratto attenta al dato letterale, si è di fronte, ad avviso del Collegio, ad una lettura plausibile dell'atto, come tale incensurabile. 2) Il terzo motivo lamenta nuovamente "violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c., relativamente all'art. 1428 ss. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.": il fatto costitutivo della domanda proposta dai ricorrenti non era rappresentato dall'errore nel quale era incorso a suo tempo il tecnico che aveva redatto le planimetrie catastali, ma dalla richiesta che fosse verificata la volontà dei contraenti.

Il motivo non può essere accolto.

I ricorrenti non considerano che sono stati loro stessi - come evidenzia la Corte d'appello - a fondare la domanda sull'errore posto in essere dall'architetto Gandini, così che non possono poi dolersi del fatto che tale errore sia stato preso in esame dal giudice d'appello che, in ogni caso, ha basato la propria decisione sull'interpretazione del contratto di compravendita e su quella che ha ritenuto essere stata la volontà delle parti, come risultante dalla lettura complessiva delle clausole del medesimo. 3) Il quarto motivo denuncia "omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento agli artt. 112, 115 c.p.c. e 1477 c.c.", per avere la Corte d'appello completamente ignorato taluni profili che i ricorrenti assumono essere di "sicura rilevanza".

Il motivo non può essere accolto.

I fatti evidenziati dai ricorrenti - ossia che l'immobile compravenduto fosse già detenuto da controparte in qualità di affittuario, che le planimetrie catastali non fossero state allegate all'atto notarile e quindi non fossero state sottoscritte da parte dei contraenti, che dalle fotografie prodotte in giudizio emergesse che il cortile dell'immobile oggetto di compravendita fosse delimitato da due muri costituiti da prefabbricati - sono fatti che sono stati esaminati dal giudice d'appello o che comunque non hanno portata decisiva alla luce dell'interpretazione data dal giudice del contratto concluso tra le parti e della volontà delle medesime.

Quanto poi alla contestata valutazione delle dichiarazioni del testimone Cacciotto, si tratta di valutazione che spettava al giudice di merito e che è incensurabile, in quanto motivata, da parte di questa Corte di legittimità. 4) Il quinto motivo lamenta "incostituzionalità dell'attuale formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. con riferimento al principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost.".

Il motivo non può essere accolto.

I ricorrenti lamentano come il legislatore, nell'introdurre l'attuale formulazione di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., sarebbe giunto "al parossismo di concepire la motivazione come un'inutile esercizio dialettico al punto di sostituire il termine motivazione con una locuzione ambigua e incomprensibile, diretta soltanto a frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di difesa".

La questione è manifestamente infondata, avendo il legislatore non impedito, ma semplicemente limitato il controllo della motivazione del giudice di merito, appunto identificandolo con il canone costituzionale di cui all'art. 111 della legge fondamentale, così che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v.

Cass., sez. un., n. 8038/2018).

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-qué3ter del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 8909-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA S, PELLICO N,2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2111 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2116/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede l'improcedibilità o, in subordine, l'inammissibilità del ricorso o, in ulteriore subordine, il rigetto. 10. R.G. 8909/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 2010 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio IFernando [OSCURATO:PERSONA], esponendo che in data 5 aprile 2004 avevano venduto a quest'ultimo una porzione di fabbricato, con cortile in proprietà esclusiva gravato da due servitù di transito; che nel 1976 c'era stato un accordo del loro dante causa con un terzo per il trasferimento di una delle due servitù in luogo diverso da quello originariamente stabilito nell'atto di divisione del 1950, sulla base di una descrizione puntuale e particolareggiata del cortile e che nel corso dello stesso anno il cortile era stato adeguato a quanto descritto nell'accordo; che nel 1994 - quando gli attori avevano ereditato il fondo - era stato dato incarico a un architetto di effettuare una ricognizione e una sistemazione catastale, il medesimo tecnico si era sbagliato e aveva, nella rappresentazione grafica consegnata al catasto, delimitato il cortile con linea dritta invece che spezzata come nello stato di fatto; che nell'atto di vendita a Tempesta ci si era riferiti allo stato di fatto e non erano state allegate le piante catastali. Ciò premesso, a fronte del rifiuto dell'acquirente di rimediare all'errore, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare che la proprietà del cortile che era stata ceduta a Tempesta era quella che risultava dallo stato di fatto del medesimo e non quella rappresentata nella planimetria catastale. Costituitosi in giudizio, Tempesta insisteva per il rigetto della domanda attorea e chiedeva in via riconvenzionale il rilascio della porzione di cortile occupata dagli attori. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 743/2014, accoglieva la domanda attorea e rigettava quella proposta in via riconvenzionale dal convenuto. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Torino, ritenuto che gli appellati non avessero assolto all'onere di dimostrare il preteso errore, fatto costitutivo della loro domanda ex art. 2697, comma 1 c.c., in riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda degli originari attori e accoglieva quella proposta in via riconvenzionale dall'appellante. 3. Contro la sentenza 24 novembre 2015, n. 2116 ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata sia dal controricorrente che dai ricorrenti, questi ultimi sia prima della pubblica udienza (originariamente fissata 1'11 novembre 2020 e rinviata a seguito di richiesta dei ricorrenti) che prima della pubblica udienza del 5 ottobre 2021. In tale ultimo atto i ricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità della memoria del controricorrente e delle conclusioni scritte del pubblico ministero, eccezione che non può essere accolta, avendo il controricorrente e il pubblico ministero depositato i loro atti in relazione alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021, rispettandone i relativi termini. I ricorrenti hanno anche depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1) I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente trattati. a) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per erronea interpretazione della domanda di accertamento della volontà delle parti", stante l'irrilevanza dei riferimenti catastali e la mancata allegazione della planimetria: la Corte d'appello è caduta in un grave fraintendimento, parlando di appropriazione da parte degli appellati della striscia di terreno di cui si discute, dal momento che questa è sempre stata nella proprietà e nel possesso degli esponenti; è poi priva di fondamento la tesi della Corte d'appello secondo cui il riferimento catastale costituisce un criterio per l'individuazione della porzione immobiliare, tanto più che nel caso specifico la planimetria è stata erroneamente redatta e il richiamo dell'atto notarile ai dati catastali è assolutamente generico; la domanda era intesa ad accertare la volontà dei contraenti e non era un'azione di regolamentazione dei confini, si trattava infatti di accertare se i contraenti avevano inteso vendere e acquistare l'immobile così come esso si presentava. b) Il secondo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1362 ss. e 1367 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", per avere la Corte di appello contraddittoriamente equivocato come clausola di stile una fondamentale clausola contrattuale. I motivi non possono essere accolti. La Corte d'appello ha anzitutto rilevato la contraddizione interna della domanda fatta valere in primo grado dai ricorrenti, basata su un errore del loro tecnico (l'architetto Gandini) che avrebbe determinato l'erroneità della planimetria depositata al catasto, ove la richiesta è invece stata non l'annullamento del contratto concluso con il controricorrente, ma l'accertamento della reale volontà delle parti. Il giudice d'appello ha quindi esaminato il contratto concluso tra le parti nel 2004 e ha osservato che il bene oggetto di compravendita è stato individuato mediante il riferimento ai dati catastali, che valgono a identificarlo nella superficie e conformazione, concludendo che è stata volontà delle parti dare rilievo alle risultanze catastali; ha poi ritenuto la clausola sub 2 ("l'immobile viene trasferito alla parte compratrice nello stato in cui si trova, come visto dalla stessa parte compratrice che lo dichiara di suo gradimento") come di mero stile, priva di contenuto negoziale. L'interpretazione del contratto è compito del giudice di merito e può essere sindacata da questa Corte solo ove l'interpretazione seguita dal giudice si ponga, violando le regole di cui agli artt. 1362 ss. c.p.c., come non plausibile (l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata non deve infatti "essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni", così, ex multis, Cass. 28319/2017). Nel caso in esame, ove l'ermeneutica si è esplicitata in una lettura complessiva del contratto attenta al dato letterale, si è di fronte, ad avviso del Collegio, ad una lettura plausibile dell'atto, come tale incensurabile. 2) Il terzo motivo lamenta nuovamente "violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1362 ss. c.c., relativamente all'art. 1428 ss. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.": il fatto costitutivo della domanda proposta dai ricorrenti non era rappresentato dall'errore nel quale era incorso a suo tempo il tecnico che aveva redatto le planimetrie catastali, ma dalla richiesta che fosse verificata la volontà dei contraenti. Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti non considerano che sono stati loro stessi - come evidenzia la Corte d'appello - a fondare la domanda sull'errore posto in essere dall'architetto Gandini, così che non possono poi dolersi del fatto che tale errore sia stato preso in esame dal giudice d'appello che, in ogni caso, ha basato la propria decisione sull'interpretazione del contratto di compravendita e su quella che ha ritenuto essere stata la volontà delle parti, come risultante dalla lettura complessiva delle clausole del medesimo. 3) Il quarto motivo denuncia "omesso esame circa i fatti decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riferimento agli artt. 112, 115 c.p.c. e 1477 c.c.", per avere la Corte d'appello completamente ignorato taluni profili che i ricorrenti assumono essere di "sicura rilevanza". Il motivo non può essere accolto. I fatti evidenziati dai ricorrenti - ossia che l'immobile compravenduto fosse già detenuto da controparte in qualità di affittuario, che le planimetrie catastali non fossero state allegate all'atto notarile e quindi non fossero state sottoscritte da parte dei contraenti, che dalle fotografie prodotte in giudizio emergesse che il cortile dell'immobile oggetto di compravendita fosse delimitato da due muri costituiti da prefabbricati - sono fatti che sono stati esaminati dal giudice d'appello o che comunque non hanno portata decisiva alla luce dell'interpretazione data dal giudice del contratto concluso tra le parti e della volontà delle medesime. Quanto poi alla contestata valutazione delle dichiarazioni del testimone Cacciotto, si tratta di valutazione che spettava al giudice di merito e che è incensurabile, in quanto motivata, da parte di questa Corte di legittimità. 4) Il quinto motivo lamenta "incostituzionalità dell'attuale formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. con riferimento al principio costituzionale di cui all'art. 111 Cost.". Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti lamentano come il legislatore, nell'introdurre l'attuale formulazione di cui al n. 5 dell'art.360 c.p.c., sarebbe giunto "al parossismo di concepire la motivazione come un'inutile esercizio dialettico al punto di sostituire il termine motivazione con una locuzione ambigua e incomprensibile, diretta soltanto a frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di difesa". La questione è manifestamente infondata, avendo il legislatore non impedito, ma semplicemente limitato il controllo della motivazione del giudice di merito, appunto identificandolo con il canone costituzionale di cui all'art. 111 della legge fondamentale, così che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (v. Cass., sez. un., n. 8038/2018). II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-qué3ter del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della sezione seconda civile
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