CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 18316/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.590/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] eORNELLA [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a da ll ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1509 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ad. 10/6/2025 CC R.G.N. 590/2024 C.C. 31/3/2022 Rinvio a nuovo ruolo udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dei ricorrenti ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – deducendo di aver versato, con bonifico bancario del 17/10/2010, la somma di Euro 70.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] (agente generale AXA di Pescara), per la stipula di una polizza, a ciò sollecitati dall’altra collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] –affermavano che l’importo era stato indebitamente trattenuto dal percettore per scopi personali; convenivano in giudizio i suddetti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., asseritamente responsabili in solido (ai sensi sia dell’art. 31, comma 3, T.U.F., sia dell’art. 2049 c.c.) per il rimborso e per i danni cagionati; il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1980 del 16/12/2021, respingeva la domanda perché il bonifico risultava essere stato eseguito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., cancellata dal registro delle imprese in data 22/1/2019 a seguito della cessazione delle attività il 31/12/2018; la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1509 del 20/10/2023, rigettava l’impugnazione di Orsini e [OSCURATO:PERSONA] e, accogliendo gli appelli incidentali di Dragonetti e di [OSCURATO:PERSONA], riformava la decisione di compensare le spese di lite adottata dal primo giudice; per quanto qui rileva, la Corte di merito così spiegava la propria decisione: «… in caso di estinzione di una società di persone, la successione in favore dei soci dei diritti non contemplati nel bilancio di liquidazione non opera per quelli costituenti delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e per i crediti ancora incerti ovvero illiquidi che, in quanto richiedenti un’attività ulteriore, sia giudiziale che extragiudiziale, non posta in essere da parte del liquidatore, debbono perciò ritenersi rinunciati. La prova contraria rispetto alla presunzione che il credito incerto ed illiquido, non compreso nel bilancio di liquidazione, sia da considerarsi tacitamente rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento istintivo incombe su colui che intenda far valere la correlata pretesa, senza che, in proposito, possa assumere alcun rilievo la dichiarata qualità di ex socio o liquidatore che non implica di per se stessa la successione nella posizione giuridica.»; avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso; nel giudizio di legittimità non svolgevano difese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i ricorrenti depositavano memoria ex art. 380 - bis .1 , comma 1, c.p.c.; all’esito della camera di consiglio del 10/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 2490, 2495 e 2697 c.c. nonché dei principi dell’ordinamento in tema di cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società di persone in relazione all’art. 360, comma 1, n°3, c.p.c. per aver deciso la sentenza in ordine alla rinuncia dei crediti da parte degli ex soci della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.»; una questione identica a quella posta dal motivo è stata esaminata da Cass., Sez. 1, ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13/6/2024, che ha rimesso alla soluzione delle Sezioni Unite il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità di una presunzione di rinuncia ai crediti illiquidi quale conseguenza della loro mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione della società cancellata dal registro delle imprese; si rende necessario, perciò,disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causain attesa della decisione delle Sezioni Unite; p. q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de