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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 05493/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo - parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, in applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 - ha confermato l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione risultante dall'annotazione del 30 aprile 2023 redatta dalla Legione dei Carabinieri di Agrigento, in relazione all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2015 e all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 2 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo - parzialmente riformando la pronuncia emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento per avere ridotto la pena inflitta all'imputato, in applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 - ha confermato l'affermazione di colpevolezza in ordine al reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione risultante dall'annotazione del 30 aprile 2023 redatta dalla Legione dei Carabinieri di Agrigento, in relazione all'art. 5 d.lgs. 15 gennaio 2015 e all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 2 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te-
Sentenza Cassazione n. 05493/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris