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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1991

ECLI:EU:T:1991:60
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991B0077 - IT Avis juridique important | 61991B0077 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 22 NOVEMBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - RIGETTO. - CAUSA T-77/91 R. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01285 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione - Domanda proposta dinanzi al Tribunale - Irricevibilità [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 53; Trattato CEE, art. 185] [OSCURATO:PERSONA] l' impugnazione proposta dinanzi alla Corte avverso una decisione del Tribunale è priva di efficacia sospensiva, come risulta dall' art. 53 dello Statuto della Corte, spetta alla parte che intende ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale da essa impugnata proporre una domanda in tal senso dinanzi alla Corte a norma dell' art. 185 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-77/91 R, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.

G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig.

R. Hayder, funzionario pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere che il Tribunale disponga la sospensione della procedura di copertura del posto dichiarato vacante con avviso COM/108/91 fino al giorno della pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-107/90 P e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale, il presidente del Tribunale emette la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza In fatto 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 30 ottobre 1991, il richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la procedura di copertura del posto dichiarato vacante con l' avviso COM/108/91, nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di proroga del termine di presentazione delle candidature per detto posto. 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha chiesto, a norma degli artt. 185 del Trattato CEE e 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione della procedura di copertura del posto dichiarato vacante con l' avviso COM/108/91 fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-107/90 P e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 12 novembre 1991. 4 Prima di esaminare nel merito la presente domanda di provvedimenti urgenti, è opportuno richiamare, sinteticamente, gli antefatti del ricorso. 5 Con sentenza 14 febbraio 1990, nella causa T-38/89, il Tribunale (Terza Sezione) respingeva la domanda del richiedente, avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che avevano annullato l' avviso di posto vacante COM/902/84 e correlativamente adottato l' avviso di posto vacante COM/83/87, entrambi relativi ad una procedura di copertura del posto di capodivisione "Imprese pubbliche e monopoli di Stato" presso la direzione generale della concorrenza ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA], che si era conclusa con la nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1990, il richiedente impugnava la summenzionata sentenza in quanto essa sarebbe stata in contrasto con il diritto comunitario.

L' udienza dinanzi alla Corte si svolgeva il 24 settembre 1991.

Il 15 ottobre 1991, l' avvocato generale Tesauro presentava le sue conclusioni. 7 A seguito della promozione del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sua nomina a direttore della [OSCURATO:PERSONA], direzione A, della [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal 1 maggio 1991, la [OSCURATO:PERSONA], in data 1 agosto 1991, procedeva alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante COM/108/91, per la copertura del posto di capo dell' unità

IV. A.5 "Imprese pubbliche, monopoli di Stato, attuazione degli artt. 101 e 102", precedentemente occupato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il termine di presentazione delle candidature era stato fissato in un primo momento per le ore 17 dell' 11 settembre 1991, e successivamente prorogato fino alle ore 12 del 26 settembre 1991. 9 Con lettera 17 settembre 1991, l' avvocato del richiedente scriveva alla [OSCURATO:PERSONA] facendo valere che una decisione di copertura del posto controverso avrebbe avuto la conseguenza di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare, a norma dell' art. 176 del Trattato CEE, i provvedimenti derivanti da un' eventuale sentenza favorevole al richiedente.

A tale domanda non veniva dato alcun seguito. 10 Stando così le cose, il richiedente ha presentato, il 28 ottobre 1991, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), diretto sia contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la procedura di copertura del posto dichiarato vacante con avviso COM/108/91 sia contro la decisione di prorogare il termine di presentazione delle candidature a tale posto.

In diritto 11 A norma dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al richiedente precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. 12 Il richiedente ritiene che detti motivi siano presenti nel caso di specie.

A suo parere, infatti, avviando nel momento attuale la procedura di copertura del posto di capo dell' unità

IV. A.5, rimasto vacante per la promozione del sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è consapevolmente messa nella posizione di non poter riaprire la procedura di copertura di posto vacante bandita con l' avviso COM/902/84, e non potrebbe quindi, come prescrive l' art. 176 del Trattato CEE, prendere i provvedimenti che l' esecuzione di un' eventuale sentenza della Corte di annullamento della sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990 e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale comporterebbe.

Pertanto, il richiedente si vedrebbe privato della possibilità di essere nominato al posto dichiarato vacante nel 1984, la cui copertura è ancora oggetto di controversia dinanzi alla Corte, il che sarebbe tale da arrecargli un danno grave ed irreparabile. 13 Nel merito, il richiedente fa altresì valere la violazione degli artt. 7 e 29 dell' allegato I dello Statuto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe arrogata il diritto di procedere alla copertura di un posto di capo di unità, posto riservato esclusivamente ai dipendenti di grado A3, nominando un dipendente di grado A5.

In aggiunta, il richiedente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver violato l' obbligo di motivazione che le incombeva, non avendolo informato - al momento della presentazione della candidatura - dei motivi per cui essa aveva deciso di riaprire i termini per la presentazione delle candidature al posto vacante, e di essere incorsa in uno sviamento di potere e di procedura, poiché la riapertura del termine di presentazione delle candidature mirava a consentire ad un dipendente distaccato presso il gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA] di proporre la propria candidatura e di essere così "legittimamente" nominato al detto posto. 14 [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, sostiene, in primo luogo, che il richiedente non ha dimostrato che il proseguimento della procedura di copertura di posto vacante COM/108/91 sia tale da arrecargli un danno grave ed irreparabile. 15 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa innanzitutto valere che, a norma dell' art. 53 dello Statuto della Corte di giustizia CEE, l' impugnazione delle sentenze del Tribunale non ha effetto sospensivo, salvo il diritto di chiedere alla Corte di ordinare la sospensione dell' efficacia della sentenza o dei provvedimenti provvisori.

Ne risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente avviare la procedura di copertura di posto vacante COM/108/91, conformemente alla sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990. 16 [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza della Corte 9 febbraio 1984, Kohler / Corte dei conti, punto 22 della motivazione, cause riunite 316/82 e 40/83, Racc. pag. 641), anche se la Corte dovesse annullare la sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, e se quest' ultimo dovesse, se del caso, annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell' avviso di posto vacante COM/902/84, l' autorità che ha il potere di nomina non avrebbe assolutamente l' obbligo di dare seguito alla prima procedura di copertura del posto vacante.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se il Tribunale dovesse accogliere il ricorso principale del richiedente nella presente causa, tale sentenza costituirebbe già di per sé una sufficiente tutela degli interessi del richiedente. 17 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che circa la fondatezza del ricorso nella causa principale vanno mosse le più ampie riserve.

La resistente non ritiene che le si possa addebitare alcuna violazione dell' art. 176 del Trattato CEE, poiché fino ad oggi né la Corte né il Tribunale hanno pronunciato una sentenza la cui esecuzione possa compromettere l' emanazione della procedura di copertura di posto vacante COM/108/91. 18 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il ricorso nella causa principale non contiene alcun argomento che permetta di accertare una violazione degli artt. 7 e 29 dello Statuto a seguito della pubblicazione di un avviso di posto vacante per un grado A3-A4-A5, né di stabilire per quale motivo la proroga del termine di presentazione delle candidature al posto dichiarato vacante costituisca un atto che arreca pregiudizio al richiedente.

Replicando all' argomento fondato sulla violazione dell' obbligo di motivazione e sullo sviamento di potere e di procedura, la resistente rileva infine che, con parere del 29 ottobre 1991, il comitato consultivo per le nomine l' ha invitata a prendere in considerazione le candidature di due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], il che è sufficiente a smentire l' affermazione del richiedente secondo cui la proroga del termine di presentazione delle candidature avrebbe perseguito un obiettivo illecito, vale a dire quello di permettere ad un dipendente distaccato presso un gabinetto di essere nominato al posto controverso. 19 Preliminarmente occorre osservare che, come emerge dall' art. 53 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l' impugnazione proposta dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli artt. 185 e 186 del Trattato CEE che prevedono la facoltà della Corte di ordinare, ove essa ritenga che le circostanze lo richiedono, la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o altri provvedimenti provvisori. 20 Nel caso di specie, il richiedente non ha introdotto, nell' ambito dell' impugnazione presentata dinanzi alla Corte, alcuna domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale. 21 Orbene, richiedendo al presidente del Tribunale la sospensione della procedura di copertura del posto controverso, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe più adottare i provvedimenti di esecuzione che un' eventuale sentenza della Corte di annullamento della sentenza del Tribunale comporterebbe e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale, il richiedente mira in realtà ad ottenere dal presidente del Tribunale un' ordinanza di sospensione dell' efficacia della sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, fino a che non venga resa una sentenza definitiva in quest' ultima causa, a conclusione del procedimento di impugnazione di tale sentenza. 22 Al fine di ottenere tale efficacia sospensiva, il richiedente avrebbe dovuto, a norma dell' art. 53 dello Statuto (CEE) della Corte, adire la Corte stessa chiedendo l' emanazione di un' ordinanza di sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale impugnata. 23 Va inoltre rilevato che, come risulta dagli artt. 110 e 123, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quest' ultimo può ordinare la sospensione dell' esecuzione di una propria sentenza solo in caso di domanda di sospensione dell' esecuzione forzata, proposta ai sensi degli artt. 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA, ovvero su richiesta di un terzo opponente. 24 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di provvedimenti urgenti proposta dal ricorrente dinanzi al Tribunale va dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente del Tribunale, statuendo in via provvisoria, così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile. 2) Le spese sono compensate.

Lussemburgo, 22 novembre 1991.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991B0077 - IT Avis juridique important | 61991B0077 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 22 NOVEMBRE 1991. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - SOSPENSIONE DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - RIGETTO. - CAUSA T-77/91 R. raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01285 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sentenza del Tribunale oggetto di impugnazione - Domanda proposta dinanzi al Tribunale - Irricevibilità [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 53; Trattato CEE, art. 185] [OSCURATO:PERSONA] l' impugnazione proposta dinanzi alla Corte avverso una decisione del Tribunale è priva di efficacia sospensiva, come risulta dall' art. 53 dello Statuto della Corte, spetta alla parte che intende ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale da essa impugnata proporre una domanda in tal senso dinanzi alla Corte a norma dell' art. 185 del Trattato. [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-77/91 R, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valsesia, consigliere giuridico principale, e S. van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. R. Hayder, funzionario pubblico nazionale distaccato presso il servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere che il Tribunale disponga la sospensione della procedura di copertura del posto dichiarato vacante con avviso COM/108/91 fino al giorno della pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-107/90 P e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale, il presidente del Tribunale emette la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza In fatto 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 30 ottobre 1991, il richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la procedura di copertura del posto dichiarato vacante con l' avviso COM/108/91, nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di proroga del termine di presentazione delle candidature per detto posto. 2 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha chiesto, a norma degli artt. 185 del Trattato CEE e 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione della procedura di copertura del posto dichiarato vacante con l' avviso COM/108/91 fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C-107/90 P e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 12 novembre 1991. 4 Prima di esaminare nel merito la presente domanda di provvedimenti urgenti, è opportuno richiamare, sinteticamente, gli antefatti del ricorso. 5 Con sentenza 14 febbraio 1990, nella causa T-38/89, il Tribunale (Terza Sezione) respingeva la domanda del richiedente, avente ad oggetto l' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che avevano annullato l' avviso di posto vacante COM/902/84 e correlativamente adottato l' avviso di posto vacante COM/83/87, entrambi relativi ad una procedura di copertura del posto di capodivisione "Imprese pubbliche e monopoli di Stato" presso la direzione generale della concorrenza ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA], che si era conclusa con la nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1990, il richiedente impugnava la summenzionata sentenza in quanto essa sarebbe stata in contrasto con il diritto comunitario. L' udienza dinanzi alla Corte si svolgeva il 24 settembre 1991. Il 15 ottobre 1991, l' avvocato generale Tesauro presentava le sue conclusioni. 7 A seguito della promozione del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sua nomina a direttore della [OSCURATO:PERSONA], direzione A, della [OSCURATO:PERSONA], con effetto dal 1 maggio 1991, la [OSCURATO:PERSONA], in data 1 agosto 1991, procedeva alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante COM/108/91, per la copertura del posto di capo dell' unità IV. A.5 "Imprese pubbliche, monopoli di Stato, attuazione degli artt. 101 e 102", precedentemente occupato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 8 Il termine di presentazione delle candidature era stato fissato in un primo momento per le ore 17 dell' 11 settembre 1991, e successivamente prorogato fino alle ore 12 del 26 settembre 1991. 9 Con lettera 17 settembre 1991, l' avvocato del richiedente scriveva alla [OSCURATO:PERSONA] facendo valere che una decisione di copertura del posto controverso avrebbe avuto la conseguenza di impedire alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare, a norma dell' art. 176 del Trattato CEE, i provvedimenti derivanti da un' eventuale sentenza favorevole al richiedente. A tale domanda non veniva dato alcun seguito. 10 Stando così le cose, il richiedente ha presentato, il 28 ottobre 1991, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), diretto sia contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare la procedura di copertura del posto dichiarato vacante con avviso COM/108/91 sia contro la decisione di prorogare il termine di presentazione delle candidature a tale posto. In diritto 11 A norma dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al richiedente precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. 12 Il richiedente ritiene che detti motivi siano presenti nel caso di specie. A suo parere, infatti, avviando nel momento attuale la procedura di copertura del posto di capo dell' unità IV. A.5, rimasto vacante per la promozione del sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è consapevolmente messa nella posizione di non poter riaprire la procedura di copertura di posto vacante bandita con l' avviso COM/902/84, e non potrebbe quindi, come prescrive l' art. 176 del Trattato CEE, prendere i provvedimenti che l' esecuzione di un' eventuale sentenza della Corte di annullamento della sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990 e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale comporterebbe. Pertanto, il richiedente si vedrebbe privato della possibilità di essere nominato al posto dichiarato vacante nel 1984, la cui copertura è ancora oggetto di controversia dinanzi alla Corte, il che sarebbe tale da arrecargli un danno grave ed irreparabile. 13 Nel merito, il richiedente fa altresì valere la violazione degli artt. 7 e 29 dell' allegato I dello Statuto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe arrogata il diritto di procedere alla copertura di un posto di capo di unità, posto riservato esclusivamente ai dipendenti di grado A3, nominando un dipendente di grado A5. In aggiunta, il richiedente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver violato l' obbligo di motivazione che le incombeva, non avendolo informato - al momento della presentazione della candidatura - dei motivi per cui essa aveva deciso di riaprire i termini per la presentazione delle candidature al posto vacante, e di essere incorsa in uno sviamento di potere e di procedura, poiché la riapertura del termine di presentazione delle candidature mirava a consentire ad un dipendente distaccato presso il gabinetto di un membro della [OSCURATO:PERSONA] di proporre la propria candidatura e di essere così "legittimamente" nominato al detto posto. 14 [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, sostiene, in primo luogo, che il richiedente non ha dimostrato che il proseguimento della procedura di copertura di posto vacante COM/108/91 sia tale da arrecargli un danno grave ed irreparabile. 15 A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa innanzitutto valere che, a norma dell' art. 53 dello Statuto della Corte di giustizia CEE, l' impugnazione delle sentenze del Tribunale non ha effetto sospensivo, salvo il diritto di chiedere alla Corte di ordinare la sospensione dell' efficacia della sentenza o dei provvedimenti provvisori. Ne risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto validamente avviare la procedura di copertura di posto vacante COM/108/91, conformemente alla sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990. 16 [OSCURATO:PERSONA] rileva inoltre che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza della Corte 9 febbraio 1984, Kohler / Corte dei conti, punto 22 della motivazione, cause riunite 316/82 e 40/83, Racc. pag. 641), anche se la Corte dovesse annullare la sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, e se quest' ultimo dovesse, se del caso, annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di annullamento dell' avviso di posto vacante COM/902/84, l' autorità che ha il potere di nomina non avrebbe assolutamente l' obbligo di dare seguito alla prima procedura di copertura del posto vacante. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], se il Tribunale dovesse accogliere il ricorso principale del richiedente nella presente causa, tale sentenza costituirebbe già di per sé una sufficiente tutela degli interessi del richiedente. 17 [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che circa la fondatezza del ricorso nella causa principale vanno mosse le più ampie riserve. La resistente non ritiene che le si possa addebitare alcuna violazione dell' art. 176 del Trattato CEE, poiché fino ad oggi né la Corte né il Tribunale hanno pronunciato una sentenza la cui esecuzione possa compromettere l' emanazione della procedura di copertura di posto vacante COM/108/91. 18 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il ricorso nella causa principale non contiene alcun argomento che permetta di accertare una violazione degli artt. 7 e 29 dello Statuto a seguito della pubblicazione di un avviso di posto vacante per un grado A3-A4-A5, né di stabilire per quale motivo la proroga del termine di presentazione delle candidature al posto dichiarato vacante costituisca un atto che arreca pregiudizio al richiedente. Replicando all' argomento fondato sulla violazione dell' obbligo di motivazione e sullo sviamento di potere e di procedura, la resistente rileva infine che, con parere del 29 ottobre 1991, il comitato consultivo per le nomine l' ha invitata a prendere in considerazione le candidature di due dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], il che è sufficiente a smentire l' affermazione del richiedente secondo cui la proroga del termine di presentazione delle candidature avrebbe perseguito un obiettivo illecito, vale a dire quello di permettere ad un dipendente distaccato presso un gabinetto di essere nominato al posto controverso. 19 Preliminarmente occorre osservare che, come emerge dall' art. 53 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l' impugnazione proposta dinanzi alla Corte contro una decisione del Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli artt. 185 e 186 del Trattato CEE che prevedono la facoltà della Corte di ordinare, ove essa ritenga che le circostanze lo richiedono, la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o altri provvedimenti provvisori. 20 Nel caso di specie, il richiedente non ha introdotto, nell' ambito dell' impugnazione presentata dinanzi alla Corte, alcuna domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale. 21 Orbene, richiedendo al presidente del Tribunale la sospensione della procedura di copertura del posto controverso, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe più adottare i provvedimenti di esecuzione che un' eventuale sentenza della Corte di annullamento della sentenza del Tribunale comporterebbe e, se del caso, della conseguente sentenza del Tribunale, il richiedente mira in realtà ad ottenere dal presidente del Tribunale un' ordinanza di sospensione dell' efficacia della sentenza del Tribunale 14 febbraio 1990, fino a che non venga resa una sentenza definitiva in quest' ultima causa, a conclusione del procedimento di impugnazione di tale sentenza. 22 Al fine di ottenere tale efficacia sospensiva, il richiedente avrebbe dovuto, a norma dell' art. 53 dello Statuto (CEE) della Corte, adire la Corte stessa chiedendo l' emanazione di un' ordinanza di sospensione dell' esecuzione della sentenza del Tribunale impugnata. 23 Va inoltre rilevato che, come risulta dagli artt. 110 e 123, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quest' ultimo può ordinare la sospensione dell' esecuzione di una propria sentenza solo in caso di domanda di sospensione dell' esecuzione forzata, proposta ai sensi degli artt. 44 e 92 del Trattato CECA, 187 e 192 del Trattato CEE e 159 e 164 del Trattato CEEA, ovvero su richiesta di un terzo opponente. 24 Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di provvedimenti urgenti proposta dal ricorrente dinanzi al Tribunale va dichiarata irricevibile. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, il presidente del Tribunale, statuendo in via provvisoria, così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è irricevibile. 2) Le spese sono compensate. Lussemburgo, 22 novembre 1991.
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