CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 48384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/9/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 16/7/2020 dal Tribunale di Pavia, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione in punto di elemento soggettivo del reato, difettando il dolo specifico richiesto dall'art. 5 contestato. Si chiede, inoltre, di sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa norma, al comma 2, per violazione dell'art. 3, comma 2, Cost., con riguardo al trattamento sanzionatorio, in ragione dell'equiparazione tra l'omessa presentazione della dichiarazione tout court e la presentazione della stessa oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso - che riguarda le medesime questioni oggetto dell'appello - risulta infondato. 4. Con riferimento, innanzitutto, all'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5, comma 2, citato, per violazione dell'art. 3, comma 2, Cost., il Collegio ne evidenzia - al pari della Corte di appello - la manifesta infondatezza. Costituisce, infatti, espressione della discrezionalità legislativa l'equiparazione tra la mancata presentazione della dichiarazione tout court e la presentazione tardiva, quando tale ritardo assuma misura significativa, ossia superi i 90 giorni dallo spirare del termine di legge. Quest'ultimo - concesso al contribuente ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 - non si configura infatti quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo dello stesso art. 5 (Sez. 3, n. 19196 del 24/02/2017, Pollastrelli, Rv. 269635). Una legittima opzione legislativa, dunque, che contempera l'opportunità che la sanzione penale non operi immediatamente, alla scadenza del termine per la presentazione, con la necessità che - decorso un ulteriore spazio temporale, da ritenere congruo - la condotta omissiva acquisti, per contro, lo stesso carattere di reato, essendosi orami consolidata la violazione e la lesione del bene interesse tutelato. Ciò, peraltro, in linea con la previsione tributaria di cui all'art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in forza del quale sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. L'eccezione di incostituzionalità di cui alla seconda parte del motivo, dunque, è manifestamente infondata. 5. In ordine, poi, alla prima parte della stessa doglianza, e dunque al profilo soggettivo del reato contestato, richiesto dalla norma nei termini del dolo specifico, la sentenza impugnata risulta sostenuta ancora da una motivazione del tutto adeguata, solida ed immeritevole di censura. La Corte di appello, come già prima il Tribunale, ha infatti evidenziato che l'omessa presentazione (anno d'imposta 2014) era stata preceduta (2013) e seguita (2015) dal mancato versamento dell'IVA, determinata in regime sia forfettario che ordinario, così risultando certo che il delitto di cui all'articolo 5 in esame rispondeva alla medesima logica evasiva. Al riguardo, peraltro, non può accogliersi la tesi difensiva secondo cui il dolo specifico del reato sarebbe stato tratto da condotte del tutto diverse e qui non contestate: il riferimento al mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto, infatti, è stato inserito in sentenza soltanto a conforme riscontro dell'atteggiamento psicologico che aveva determinato il Bonfanti nella condotta omissiva indicata in rubrica. Ancora sul punto, peraltro, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente non aveva neppure comunicato alla SIAE l'opzione per il regime forfettario, e che tale condotta aveva assunto "una valenza sintomatica dell'irregolare gestione complessiva"; come confermato, del resto, dal fatto che lo stesso ricorrente aveva proceduto alla dichiarazione IVA per l'anno 2014 non in modo spontaneo, ma soltanto dopo la verifica compiuta dalla SIAE. 6. L'impugnazione, dunque, deve essere rigettata, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc