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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16136/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

–controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, n. 500/06/2017, depositata in data 17 febbraio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanzadi Bari nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e culminata nel PVC redattoil 29 giugno 2011 l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti dellacontribuente tre avvisi di accertamento (nn.

TVF0031100775/2012,TVF031102995/2012 e TVF031103777/2012), con i qualiNumero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026rideterminava il reddito imponibile della società, considerata aData pubblicazione 25/05/2026ristretta base, in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007.Il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore delle socie; pertanto,l’Agenzia notificava alle due socie i seguenti atti:a) avviso di accertamento n.

TVF0011100910/2012, con ilquale recuperava maggiore imponibile ai fini IRPEF nei confronti diAnna Laterza, in relazione all’anno 2005;b) avviso di accertamento n.

TVF011103605/2012, con il qualecontestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2005, accertando un reddito imponibile ai fini IRPEF;c) avviso di accertamento n.

TVF011101720/2013, con il qualecontestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2007, accertando un reddito imponibile ai fini IRPEF;d) avviso di accertamento n.

TVF011101724/2013, con il qualecontestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2008, accertando un reddito imponibile ai fini IRPEF;e) avviso di accertamento n.

TVF011101737/2013, con il qualecon il quale recuperava maggiore imponibile ai fini IRPEF neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2008.Società e socie impugnavano gli atti alla Commissionetributaria provinciale di Bari deducendo, per quanto qui ancora rilevi,la decadenza dell’Ufficio dalla potestà impositiva e la nullità degli attiper carenza di prova.La CTP, con tre distinte sentenze, rigettava tutti i ricorsi,ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.2.

Società e socie proponevano tre distinti appelli innanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia, che, riuniti i ricorsi,confermava la decisione di primo grado.3.

Contro la sentenza della CTR propongono ricorso percassazione le due socie, affidandosi a tre motivi.

L’Ufficio hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.Numero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggioData pubblicazione 25/05/20262026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo le ricorrenti deducono la «nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto exart. 360 n. 3 cpc in ordine al computo di un termine di prescrizioneraddoppiato perché il fatto contestato costituisce fattispecieincriminata dalla norma penale» per avere erroneamente la CTRritenuto applicabile il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n.600/1973 anche nei confronti delle socie, anche se non raggiunte daalcun atto relativo alla commissione dei reati da parte della societàe del suo legale rappresentante.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,invero, nel caso di raddoppio dei termini per l'accertamento neiconfronti di una società di capitali a ristretta base sociale (nellaspecie una s.r.l.), deve necessariamente conseguire il raddoppio deitermini per l'accertamento nei confronti dei soci, per i qualil'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzionedi percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società; laresponsabilità penale è distinta rispetto al presupposto che dà luogo,in materia di accertamento tributario, al raddoppio dei termini, cheè consentito in caso di violazione di norme che comportano l'obbligodella denuncia; una volta che ricorra tale evenienza, l'accertamentotributario segue un percorso autonomo rispetto all'accertamento delfatto e della responsabilità in sede penale, verificandosi l'estensione(non la proroga) dei termini dell'accertamento tributario anche neiconfronti del socio della società a ristretta base partecipativa, il qualenon può essere escluso, in base ai principi generali che regolano lamateria dell'accertamento ai soci di società a ristretta base sociale(ex multis, Cass. 30/06/2021, n. 18451).2.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto exNumero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026art. 360, n. 3), c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per ilNumero di raccolta generale 16136/2026giudizio ex art. 360, n. 5), c.p.c.

Lamentano che la CTR nonD atav pruebblicbaezio ne 25/05/2026preso in considerazione la contestazione della mancata notifica allesocie del PVC redatto dalla GDF nei confronti della società.2.1.

Il motivo, formulato in termini alquanto confusi atteso chesovrappone nel titolo la violazione del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360c.p.c., è inammissibile qualunque sia la sussunzione della doglianzanella cornice normativa tracciata dall’articolo 360 c.p.c.2.2.

Non sussiste, in primo luogo, il paventato vizio di omessoesame ex 360, n. 5), c.p.c.: per stabile indirizzo nomofilattico,costituisce «fatto», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., unaspecifica circostanza o un preciso evento in senso storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez.

U. n.19881/2014 e le numerose successive pronunce conformi: sivedano, ex ceteris, Cass. n. 24513/2025, Cass. n. 25305/2025,Cass. n. 25438/2025, Cass. n. 27211/2025, Cass. n. 26/2026), enon invece una questione giuridica, un’argomentazione o deduzionedifensiva, un elemento istruttorio (cfr. Cass. 22397/2019, Cass. n.17536/2020, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 5616/2023, Cass. n.25171/2024).Nella specie, il ‘fatto’ decisivo trascurato dalla CTR vieneindividuato in ricorso nella mancata considerazione di unacontestazione asseritamente svolta in relazione alla notifica del PVCalle ricorrenti.Appare sin troppo evidente che non si tratta di un ‘fatto’ e, adogni modo, l’inammissibilità discenderebbe anche dalla circostanzache, trattandosi di cd. doppia conforme per essere le sentenze dimerito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto, incombeva allericorrenti in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le duedecisioni si fondavano su ragioni diverse.2.3.

La doglianza, qualificata più correttamente in violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione su un’eccezione (la mancataNumero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026conoscenza del PVC redatto nei confronti della società e della relativaData pubblicazione 25/05/2026documentazione), da far valere ex art. 360, n. 4), c.p.c., è comunqueinammissibile.È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie le ricorrenti non hanno indicato nel corpo delricorso per cassazione in quale segmento processuale lacontestazione della mancata notifica del PVC sia stata dalle stessesollevata.3.

Con il terzo (ed ultimo) motivo le contribuenti lamentano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto correttal’imputazione alle socie del maggior reddito societario solo sullascorta della ristretta base societaria, in assenza di ulteriori elementiprobatori forniti dall’Ufficio.3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/20263.2.

Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in temaNumero di raccolta generale 16136/2026di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di sDoactai eputbàb licdaziio ne 25/05/2026capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allasocietà degli eventuali utili extracontabili accertati.

Per applicare lapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci, di cuiall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ènecessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né èostativo che la società rivesta la natura di società per azioni,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di normaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutile extrabilancio (Cass. 24/03/2025, n. 7815).A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Nella specie, pertanto, alla luce dell’esiguo numero di soci,correttamente la CTR ha, dapprima, ritenuto la società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026a ristretta base, e, poi, operante la presunzione di distribuzione degliData pubblicazione 25/05/2026utili extracontabili alle socie.4.

In definitiva il ricorso va integralmente rigettato; nulla vadisposto in ordine alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attivitàdifensiva.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, n. 500/06/2017, depositata in data 17 febbraio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di finanzadi Bari nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e culminata nel PVC redattoil 29 giugno 2011 l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti dellacontribuente tre avvisi di accertamento (nn. TVF0031100775/2012,TVF031102995/2012 e TVF031103777/2012), con i qualiNumero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026rideterminava il reddito imponibile della società, considerata aData pubblicazione 25/05/2026ristretta base, in relazione agli anni 2005, 2006 e 2007.Il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore delle socie; pertanto,l’Agenzia notificava alle due socie i seguenti atti:a) avviso di accertamento n. TVF0011100910/2012, con ilquale recuperava maggiore imponibile ai fini IRPEF nei confronti diAnna Laterza, in relazione all’anno 2005;b) avviso di accertamento n. TVF011103605/2012, con il qualecontestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2005, accertando un reddito imponibile ai fini IRPEF;c) avviso di accertamento n. TVF011101720/2013, con il qualecontestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2007, accertando un reddito imponibile ai fini IRPEF;d) avviso di accertamento n. TVF011101724/2013, con il qualecontestava a [OSCURATO:PERSONA] l’omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2008, accertando un reddito imponibile ai fini IRPEF;e) avviso di accertamento n. TVF011101737/2013, con il qualecon il quale recuperava maggiore imponibile ai fini IRPEF neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’anno 2008.Società e socie impugnavano gli atti alla Commissionetributaria provinciale di Bari deducendo, per quanto qui ancora rilevi,la decadenza dell’Ufficio dalla potestà impositiva e la nullità degli attiper carenza di prova.La CTP, con tre distinte sentenze, rigettava tutti i ricorsi,ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio.2. Società e socie proponevano tre distinti appelli innanzi allaCommissione tributaria regionale della Puglia, che, riuniti i ricorsi,confermava la decisione di primo grado.3. Contro la sentenza della CTR propongono ricorso percassazione le due socie, affidandosi a tre motivi. L’Ufficio hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.Numero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggioData pubblicazione 25/05/20262026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la «nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto exart. 360 n. 3 cpc in ordine al computo di un termine di prescrizioneraddoppiato perché il fatto contestato costituisce fattispecieincriminata dalla norma penale» per avere erroneamente la CTRritenuto applicabile il raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. n.600/1973 anche nei confronti delle socie, anche se non raggiunte daalcun atto relativo alla commissione dei reati da parte della societàe del suo legale rappresentante.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,invero, nel caso di raddoppio dei termini per l'accertamento neiconfronti di una società di capitali a ristretta base sociale (nellaspecie una s.r.l.), deve necessariamente conseguire il raddoppio deitermini per l'accertamento nei confronti dei soci, per i qualil'accertamento consegue automaticamente in base alla presunzionedi percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società; laresponsabilità penale è distinta rispetto al presupposto che dà luogo,in materia di accertamento tributario, al raddoppio dei termini, cheè consentito in caso di violazione di norme che comportano l'obbligodella denuncia; una volta che ricorra tale evenienza, l'accertamentotributario segue un percorso autonomo rispetto all'accertamento delfatto e della responsabilità in sede penale, verificandosi l'estensione(non la proroga) dei termini dell'accertamento tributario anche neiconfronti del socio della società a ristretta base partecipativa, il qualenon può essere escluso, in base ai principi generali che regolano lamateria dell'accertamento ai soci di società a ristretta base sociale(ex multis, Cass. 30/06/2021, n. 18451).2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto exNumero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026art. 360, n. 3), c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per ilNumero di raccolta generale 16136/2026giudizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. Lamentano che la CTR nonD atav pruebblicbaezio ne 25/05/2026preso in considerazione la contestazione della mancata notifica allesocie del PVC redatto dalla GDF nei confronti della società.2.1. Il motivo, formulato in termini alquanto confusi atteso chesovrappone nel titolo la violazione del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360c.p.c., è inammissibile qualunque sia la sussunzione della doglianzanella cornice normativa tracciata dall’articolo 360 c.p.c.2.2. Non sussiste, in primo luogo, il paventato vizio di omessoesame ex 360, n. 5), c.p.c.: per stabile indirizzo nomofilattico,costituisce «fatto», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., unaspecifica circostanza o un preciso evento in senso storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez. U. n.19881/2014 e le numerose successive pronunce conformi: sivedano, ex ceteris, Cass. n. 24513/2025, Cass. n. 25305/2025,Cass. n. 25438/2025, Cass. n. 27211/2025, Cass. n. 26/2026), enon invece una questione giuridica, un’argomentazione o deduzionedifensiva, un elemento istruttorio (cfr. Cass. 22397/2019, Cass. n.17536/2020, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 5616/2023, Cass. n.25171/2024).Nella specie, il ‘fatto’ decisivo trascurato dalla CTR vieneindividuato in ricorso nella mancata considerazione di unacontestazione asseritamente svolta in relazione alla notifica del PVCalle ricorrenti.Appare sin troppo evidente che non si tratta di un ‘fatto’ e, adogni modo, l’inammissibilità discenderebbe anche dalla circostanzache, trattandosi di cd. doppia conforme per essere le sentenze dimerito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto, incombeva allericorrenti in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le duedecisioni si fondavano su ragioni diverse.2.3. La doglianza, qualificata più correttamente in violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione su un’eccezione (la mancataNumero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026conoscenza del PVC redatto nei confronti della società e della relativaData pubblicazione 25/05/2026documentazione), da far valere ex art. 360, n. 4), c.p.c., è comunqueinammissibile.È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie le ricorrenti non hanno indicato nel corpo delricorso per cassazione in quale segmento processuale lacontestazione della mancata notifica del PVC sia stata dalle stessesollevata.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo le contribuenti lamentano laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art.360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere la CTR ritenuto correttal’imputazione alle socie del maggior reddito societario solo sullascorta della ristretta base societaria, in assenza di ulteriori elementiprobatori forniti dall’Ufficio.3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/20263.2. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, in temaNumero di raccolta generale 16136/2026di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di sDoactai eputbàb licdaziio ne 25/05/2026capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima lapresunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti allasocietà degli eventuali utili extracontabili accertati. Per applicare lapresunzione di distribuzione degli utili extracontabili fra i soci, di cuiall'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ènecessario che tra i soci sussista un legame di parentela, né èostativo che la società rivesta la natura di società per azioni,essendo sufficiente la ristrettezza della base sociale, che di normaimplica in sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, laconoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza diutile extrabilancio (Cass. 24/03/2025, n. 7815).A ciò deve aggiungersi che si tratta di meccanismo probatorioche non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondogrado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggioriredditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensìdalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo disolidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, conla conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione,spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass.24/01/2019, n. 1947).La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata daaltri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamentoemesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi diriscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi delle loromovimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolarevalore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass.11/08/2020, n. 16913), o l’accredito di somme di danaro provenientidai conti correnti societari.Nella specie, pertanto, alla luce dell’esiguo numero di soci,correttamente la CTR ha, dapprima, ritenuto la società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9759/2018Numero sezionale 3921/2026Numero di raccolta generale 16136/2026a ristretta base, e, poi, operante la presunzione di distribuzione degliData pubblicazione 25/05/2026utili extracontabili alle socie.4. In definitiva il ricorso va integralmente rigettato; nulla vadisposto in ordine alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attivitàdifensiva.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedelle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
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