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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 23344/2026

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ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA - / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con allegate conclusioni scritte e nota spese trasmessa dal procuratore speciale della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio (omessa valutazione del concorso nel reato presupposto), non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità; che, invero, le doglianze prospettate risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l'imputato non aveva partecipato alla fattispecie di produzione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, perché la censura è priva della necessaria specificità, prospettando argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano in alcun modo con quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente deve essere altresì condannato (come da dispositivo, in considerazione del rito camerale non partecipato) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ne ha chiesto la liquidazione, avendo argomentato funditus le ragioni della ritenuta inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.Mx2.11,3 4,4( ammende.

Condanna .l'ipuputato alla rifusione delle spese di rappresentanza Ch( 6- 10ití. e difesa sostenute nel .104...eaF " l ptairte.tivile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida incomplessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso, il 5 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r DIPOSITATA 1N CANCELLERIA 2 5f0 2026 11 F rio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]',

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA - / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria con allegate conclusioni scritte e nota spese trasmessa dal procuratore speciale della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio (omessa valutazione del concorso nel reato presupposto), non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità; che, invero, le doglianze prospettate risultano meramente riproduttive di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 11 e 12 della sentenza impugnata, ove si rileva come dalle risultanze probatorie fosse emerso in modo chiaro e univoco che l'imputato non aveva partecipato alla fattispecie di produzione), cosicché gli stessi devono ritenersi non connotati da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volti a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in questa sede, perché la censura è priva della necessaria specificità, prospettando argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano in alcun modo con quelle poste a fondamento del provvedimento impugnato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente deve essere altresì condannato (come da dispositivo, in considerazione del rito camerale non partecipato) alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in giudizio sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ne ha chiesto la liquidazione, avendo argomentato funditus le ragioni della ritenuta inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.Mx2.11,3 4,4( ammende. Condanna .l'ipuputato alla rifusione delle spese di rappresentanza Ch( 6- 10ití. e difesa sostenute nel .104...eaF " l ptairte.tivile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida incomplessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso, il 5 maggio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] r DIPOSITATA 1N CANCELLERIA 2 5f0 2026 11 F rio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]',
Sentenza Cassazione n. 23344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris