CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 07107/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1224-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.1224/2017 Cron. Rep. Ud.15/02/2023 CC -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 1139/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/07/2016 R.G.N. 603/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 27 l uglio 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la sentenza resa dal Tribunale di Crotone di rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Crotone e della Regione [OSCURATO:PERSONA], domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro quale Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Crotone disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 533/2007 con condanna delle Amministrazioni predette alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute fino alla naturale scadenza del 21.5.2010 o, in subordine, del 31.12.2008, oltre al pagamento delle differenze retributive per i titoli e negli importi specificati in domanda e al risarcimento del danno all’immagine; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto legittima la risoluzione anticipata del rapporto motivato dall’accorpamento delle precedenti undici [OSCURATO:PERSONA] in cinque [OSCURATO:PERSONA] con cessazione delle loro funzioni e scioglimento degli organi di vertice, attestato in concreto per quel che riguarda la ASL 5 di Crotone dalla consistente riduzione dell’ambito territoriale dicompetenza della nuova ASP, ciò comportando una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. con conseguente liberazione dell’altro contraente degli obblighi corrispettivi, da cui discende l’infondatezza di tutte le pretese risarcitorie avanzate; - che per la cassazione di tale decisione ricorre lo Schael, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la sola Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992 e 117, comma 2, Cost., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale che, a suo dire, nell’ammettere la risoluzione del rapporto con il direttore generale dell’azienda sanitaria in anticipo rispetto al triennio fissato per legge e nonostante questi fosse stato trattenuto in servizio oltre i trenta giorni di prorogatioprevisto dalla legge regionale n. 9/2007 e così confermato nel ruolo, del resto rimasto immutato stante la trasformazione in ASP e non la soppressione della ASL n. 5 di Crotone, avrebbe disatteso il fondamentale principio, di derivazione costituzionale, di continuità ed efficacia dell’azione amministrativa di direzione dell’azienda stessa; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 98 Cost. e 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunziato per non aver posto a base della decisione la prospettazione del ricorrente tesa a ricondurre la risoluzione anticipata del rapporto ad una ipotesi di spoil system considerato dalla Corte costituzionale incompatibile con le caratteristiche gestionali di un servizio pubblico essenziale quale la sanità; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt.1175 e 1375 c.c., imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione, ai fini del decidere, della contrarietà della disposta risoluzione anticipata del rapporto al principio di correttezza e buona fede, che imporrebbe l’adozione di un simile provvedimento solo a fronte di adeguate giustificazioni e nel rispetto del legittimo affidamento dello stesso ricorrente; - che con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1374 c.c. in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, facendo discendere il contrasto della decisione della Corte territoriale con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed il principio di non contestazione, rilevando l’erroneità dell’argomentazione in base alla quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda relativa all’incremento retributivo dovuto in ragione della residenza extraregione del ricorrente data dal non aver l’odierno ricorrente allegato nulla circa il luogo della propria residenza e su questa base il non aver la Corte territoriale dato riscontro a quanto chiesto nonché alla mancata contestazione sul punto da parte delle Amministrazioni; - che i medesimi vizi sono evidenziati nel quinto motivo inteso a censurare l’erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine alla pretesa relativa al riconoscimento di una maggiorazione retributiva del 20% in relazione ai risultati gestionali conseguiti, decisione nuovamente fondata sulla carenza di allegazione, limitata alla deduzione per cui il mancato conseguimento di quei risultati era dipeso dall’interruzione anticipata del rapporto; - che alle esposte censure il ricorrente fa seguire la proposizione della questione di costituzionalità dell’art. 7, comma 3, l. Regione [OSCURATO:PERSONA] in rapporto all’art. 117, comma 3, Cost., argomentando con riferimento alla contrarietà della previsione legislativa rispetto alla garanzia che la norma costituzionale riserva alla legislazione nazionale dei principi fondamentali cui nelle materie di legislazione concorrente le Regioni devono attenersi, principi che includono la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa di direzione dell’azienda; - che i primi tre motivi - tutti volti a censurare il capo della sentenza relativo alla ritenuta legittimità della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del ricorrente e, perciò, suscettibili di essere trattati congiuntamente - sono infondati, atteso che, dovendosi ricondurre la cessazione anticipata del rapporto ad una mera ridefinizione della configurazione soggettiva dell’organizzazione della funzione, conseguente all’accorpamento delle originarie undici Asl nelle cinque ASP, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto quella scelta organizzativa integrare una legittima ragione giustificativa della risoluzione del rapporto, la non riconducibilità del provvedimento all’ipotesi dello spoil system e la non incidenza del medesimo sulla continuità gestionale dell’Azienda, assicurata prima dalla prorogatio degli originari vertici e, successivamente, dal subentro senza soluzione di continuità dei nuovi organi di direzione, da qui facendo discendere l’irrilevanza della sollevata questione di costituzionalità che per le medesime ragioni va qui ribadita; - che, dal canto suo, il quarto motivo si rivela inammissibile, non misurandosi le censure avanzate con riguardo al capo della sentenza oggetto di impugnazione con la ratio decidendi, data dalla non spettanza dell’incremento retributivo preteso per essere il compenso erogato corrispondente a quello pattuito nel contratto di lavoro tra le parti, unica fonte delle reciproche obbligazioni cui resta estraneo l’atto della Giunta regionale, adottato in data anteriore al contratto e, quindi, noto al momento della stipula di questo, che prevedeva l’emolumento rivendicato; - che ancora infondato è il quinto motivo, avendo la Corte territoriale puntualmente considerato la domanda formulata e del tutto plausibilmente motivato il rigetto in relazione all’ammissione da parte del ricorrente del mancato raggiungimento dei risultati gestionali cui era subordinata la maggiorazione retributiva rivendicata, non potendo il ricorrente pretendere l’erogazione a titolo di risarcimento per non aver potuto fruire del tempo concordato per il conseguimento degli stessi per essere stato legittimamente escluso il carattere di illecito della risoluzione anticipata del rapporto; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricor