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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 21168/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione della prova, vizio della motivazione in elazione all'art.195 cod. proc. pen. ed al mancato rilievo della prescrizione sono inammissibili in quanto: non sussiste il vulnus denunciato in relazione all'antecedente fatto lesivo, non contestato nella sua materialità, a prescindere dall'esito liberatorio sul punto del giudizio di primo grado; la deduzione del vizio di motivazione in relazione alla violazione di norme processuali è, oltre che del tutto generica, proposta fuori dei casi previsti (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); il computo del termine di estinzione per prescrizione ha trascurato in toto di considerare che la sentenza impugnata è stata deliberata in epoca antecedente alla stessa data indicata dal ricorrente, restando irrilevante il successivo decorso temporale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Taranto in epigrafe con la quale è stata confermata la decisione del Giudice di pace in sede, che ha affermato la penale responsabilità del medesimo per il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i tre motivi di ricorso, con i quali si denunzia violazione di legge in relazione alla valutazione della prova, vizio della motivazione in elazione all'art.195 cod. proc. pen. ed al mancato rilievo della prescrizione sono inammissibili in quanto: non sussiste il vulnus denunciato in relazione all'antecedente fatto lesivo, non contestato nella sua materialità, a prescindere dall'esito liberatorio sul punto del giudizio di primo grado; la deduzione del vizio di motivazione in relazione alla violazione di norme processuali è, oltre che del tutto generica, proposta fuori dei casi previsti (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); il computo del termine di estinzione per prescrizione ha trascurato in toto di considerare che la sentenza impugnata è stata deliberata in epoca antecedente alla stessa data indicata dal ricorrente, restando irrilevante il successivo decorso temporale; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris