CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08087/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato ex art.349 cp per intervenuta prescrizione,con il rigetto del ricorso nel resto e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce con sentenza dell'Il gennaio 2021/ in parziale riforma della decisione del medesimo Tribunale del 14 dicembre 2018 (che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, per i reati unificati con la continuazione, ed applicata la recidiva, di cui agli art. 349, comma 2, cod. pen. (commesso il 26 giugno 2013), art. 81, 110 cod. pen., 44 lettera A, d.P.R. 380/2001 e 181 d. Igs. 42 del 2004; art. 28 del d.P.R. 128/1959 e 349, comma 2, cod. pen. - commesso quest'ultimo il 27 maggio 2014 -)ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per i reati di cui ai capi A e B dell'imputazione (contravvenzioni) del procedimento n. 1399 / 2016 Rg perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni dei reati ex art. 349 cod. pen. in anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 515,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b, cod. proc. pen. (art. 349 cod. pen.). I fatti contestati al ricorrente non integrano i reati di cui all'art.349 cod. pen., ma la fattispecie prevista dall'art. 334 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza operava, infatti, un sequestro ex art. 354 cod. proc. pen. al solo fine di impedire l'accesso sul luogo sottoposto agli accertamenti di P.G. Al momento del sequestro della cava in oggetto la Guardia di Finanza avvisava il ricorrente delle sanzioni ex art. 334 e 335 cod. pen. nelle ipotesi di violazione. Il reato di cui all'art. 334, secondo comma, cod. pen. é prescritto. 2. 2. Violazione di legge (art. 81 cod. pen.). Il reato di cui alla prima condotta del 26 giugno 2013 era, comunque, prescritto alla data della sentenza impugnata per il decorso del termine massimo di prescrizione; conseguentemente errata risulta l'aumento di pena per la continuazione, residuando un solo reato. 2. 3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per l'applicazione della recidiva. La Corte di appello non ha motivato sulla maggiore pericolosità derivante dalla commissione del reato in oggetto. I precedenti penali, peraltro, sono risalenti e non possono essere ritenuti indici di maggiore pericolosità (vedi S.U. n. 35738/2010). I fatti, del resto, sono stati commessi per pura necessità essendo la cava l'unica fonte di guadagno dell'onesto lavoratore ricorrente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata (e lo stesso ricorso in cassazione) evidenzia con accertamento in fatto che alla cava e ai macchinari erano stati apposti i sigilli; la P.G. in due controlli verificava la ripresa dell'attività di estrazione con l'utilizzo, peraltro, dei mezzi sequestrati e ai quali erano apposti i sigilli. L'attività estrattiva era svolta dal ricorrente e il comproprietario ne aveva denunciato la abusiva riattivazione da parte del ricorrente. La differenza tra i due delitti sta proprio nella apposizione o no dei sigilli, che possono essere disposti sulla cosa oggetto di sequestro;nell'ipotesi di mancata apposizione di sigilli (ma ad esempio di solo cartello indicante il sequestro) si configura il reato di cui all'art. 334 cod. pen., mentre se sono apposti i sigilli si configura il reato di cui all'art. 349, cod. pen.: «Non integra il reato di violazione di sigilli l'asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l'indicazione del disposto sequestro a norma dell'art. 394, comma nono, reg. cod. strad., non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma quinto, solo in caso di necessità» (Sez. 3, n. 20869 del 11/01/2012 - dep. 30/05/2012, Piro, Rv. 25289701; nello stesso senso Sez. 3, n. 39368 del 02/07/2015 - dep. 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26479401). Comunque, "Il reato di cui all'art. 349 cod. pen., nell'ipotesi in cui i sigilli siano apposti sulla cosa o su una parte di essa allo scopo di impedire la prosecuzione illegittima di un'attività, è integrato anche dal semplice riutilizzo del bene o ripresa dell'attività illecita mediante accorgimenti idonei ad evitare la lesione dell'integrità materiale del sigillo. Fattispecie relativa al sequestro di un autolavaggio azionato senza intervenire sul quadro elettrico sul quale erano stati apposti i sigilli" (Sez. 3, Sentenza n. 7407 del 15/01/2015 Ud., dep. 19/02/2015, Rv. 262424 - 01 e Sez. 3, Sentenza n. 38198 del 27/04/2017 Ud., dep. 01/08/2017, Rv. 270800 - 0). La violazione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della res (Sez. 3, n. 19722 del 03/04/2008 - dep. 16/05/2008, Palomba, Rv. 24003701), mentre la sottrazione dei beni sottoposti a sequestro (punita ex art. 334 cod. pen.) mira ad impedire la dispersione o la sottrazione dei beni (vedi per un caso di sottrazione di bestiame in sequestro - evidentemente nell'impossibilità per la natura del bene di apposizione dei sigilli - Sez. 6, n. 37266 del 05/10/2006 - dep. 09/11/2006, Colorisi, Rv. 23520901). Nel ricorso per cassazione .1W ricorrente non contesta l'avvenuta apposizione dei sigilli, e quindi il reato configurabile è quello contestato di violazione dei sigilli (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018 - dep. 10/10/2018, P, Rv. 27394901).4. Il reato commesso il 26 giugno 2013 alla data della pronuncia della sentenza di appello (1'11 gennaio 2021) non era prescritto, in quanto deve sommarsi al termine di anni 7 e mesi 6 (ex art. 157 e 161 cod. pen.) la sospensione dei termini della prescrizione per il rinvio del 12 maggio 2020 (al 30 giugno 2020), per il covid, come riportato nella sentenza impugnata senza alcuna contestazione. Il ricorso non contesta questo periodo di sospensione, peraltro, espressamente indicato nella motivazione della sentenza. L'inammissibilità del ricorso in cassazione esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 5. Manifestamente infondato anche il motivo sulla recidiva. L'applicazione della recidiva è stata implicitamente valutata nella negazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione ai precedenti penali e alla negativa personalità del ricorrente, che ha reiteratamente violato la legge ("L'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente" Sez. 6, Sentenza n. 14937 del 14/03/2018 Ud., dep. 04/04/2018, Rv. 272803 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de