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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34242/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la commissione dei reati di cui ai capi 1 e

2. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'11 marzo 2020 dai Carabinieri della Stazione di Cropani, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'illegittima detenzione del coltello, con lama in metallo lunga 11,5 centimetri, trovato all'interno dell'autovettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo di polizia.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Guz2etti discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2022, con la quale la Corte di appello di Catanzaro aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per la commissione dei reati di cui ai capi 1 e 2. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti 1'11 marzo 2020 dai Carabinieri della Stazione di Cropani, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'illegittima detenzione del coltello, con lama in metallo lunga 11,5 centimetri, trovato all'interno dell'autovettura su cui viaggiava l'imputato al momento del controllo di polizia. Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Guz2etti discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 34242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris